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15.1996.00123

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-01-08 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Nella

procedura in via di fallimento, trascorso il termine per le insinuazioni di cui

alla pubblicazione del fallimento (art. 232 LEF) l’amministrazione fallimentare

esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni, nonché chiede su

ciascuna insinuazione la dichiarazione del fallito (art. 244 LEF). Essa decide

poi sull’ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla

dichiarazione del fallito (art. 245 LEF) e procede all’allestimento della

graduatoria sulla base degli art. 219 e 220 LEF (art. 247 cpv. 1 LEF e art. 56 ss.

RUF), nella quale è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con

l’indicazione dei motivi di rigetto (art. 248 LEF e art. 58 RUF). La decisione

dell’amministrazione deve inoltre estendersi anche ai diritti reali frazionari

(diritti di pegno e d’abitazione, usufrutti, servitù prediali) gravanti beni

della massa, indicandone l’esistenza, l’estensione ed il grado (art. 58 cpv. 2

secondo periodo RUF). La graduatoria viene depositata presso l’Ufficio

fallimenti e l’amministrazione ne avverte con avviso pubblico rispettivamente

speciale i creditori (cfr. art. 249 LEF).

In

caso di diritti frazionari costituiti su fondi, sarà compilato per ogni fondo

un elenco

speciale

di tutti i crediti da esso garantiti e di tutti gli altri

aggravi reali che all’incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad

esclusione degli oneri reali che esistono e passano all’aggiudicatario per

virtù di legge (art. 125 cpv. 1 primo periodo __________); siffatto elenco

conterrà pure l’indicazione esatta degli oggetti (fondi e accessori) ai quali i

singoli oneri si riferiscono (art. 125 cpv. 1 secondo periodo RFF). Questi

elenchi (oneri)

speciali

formano parte integrante della graduatoria che

farà riferimento ad essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da

pegno (art. 125 cpv.2 RFF).

a)

Relativamente

alla procedura di appuramento dell’elenco degli oneri nell’ambito di un’

esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del

pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il

secondo capoverso dell’art. 36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di

statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di

conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la

pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se

il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito

da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è

rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il

fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117

III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e

consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza

esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3).

Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e

conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione

limitato ad un esame

prima facie,

senza possibilità di approfondimento

(cfr. art. 36 cpv. 2 primo periodo __________

in fine

) e con riserva di

diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su

questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente

notificata non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non

quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso

di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge

che costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. P. Tuor/ B. Schnyder/

J. Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824; Paul-Henri

Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p. 195, N. 2825,

2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base

legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro

iscrizione nell’elenco oneri non può invece essere rifiutata” [cfr. sentenza

CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del Cantone Ticino e del Comune

__________

b)

Nel

fallimento non vi è spazio per una procedura separata di appuramento

dell’elenco degli oneri (

Lastenbereinigungsverfahren

) ex art. 106 -109

LEF come quella  prevista nell’esecuzione in via di pignoramento o in via di

realizzazione del pegno (cfr. gli art. 36 ss. RRF rispettivamente i combinati art.

102 RFF e art. 36 ss. RRF; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs

nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 49 p. 293 n. 3; M. Süsskind,

Das schweizerische Widerspruchsverfahren (art. 106-109 SchKG) und die deutsche Drittintervention

(§ 771 ZPO), Zurigo 1989, p. 21s.); l’appuramento degli oneri avviene infatti

nell’ambito della contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi

speciali

ex art. 125 RFF sono parte integrante (cfr. ora anche l’art. 247 cpv. 2

LEF nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997). I principi surriferiti valgono

tuttavia,

mutatis mutandis

, anche per l‘allestimento dell’elenco oneri

nell’ambito di un fallimento, l’elenco

speciale

di cui all’art. 125 RFF

essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti all’elenco oneri

dell’esecuzione speciale (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-

und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 46 p. 368 n.20;). In particolare quale

provvedimento procedurale dell’amministrazione del fallimento anche la

graduatoria fallimentare - e con essa l’elenco oneri - può essere contestata in

via di ricorso ex art. 17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure

con azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art. 250

LEF) quando contestato è il  contenuto di diritto materiale, in particolare

anche l’estensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchi

speciali

(cfr. H. Fritzsche/ H. U. Walder, op.cit.,Vol.II, §49 p. 303 ss.).

c)

All’amministrazione

del fallimento, e su ricorso all’autorità di vigilanza, compete dunque

unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esame

prima facie

(con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese

creditorie fatte valere dal Comune __________ e dallo Stato del Cantone Ticino,

ma contestate mediante reclamo dalla creditrice pignoratizia __________

costituiscono crediti garantiti da ipoteca legale, atteso che soltanto in caso

di manifesta assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta

ipoteca essi non potranno essere iscritti nell’elenco (oneri) speciale

relativo al fondo gravato, ma saranno collocati in graduatoria come crediti non

garantiti da pegno.

E. 1.1 Di conseguenza l’elenco oneri VII/707 relativo alla part. __________ RFD __________ è così modificato:

-     Sub “I. Ipoteche legali” cifra 187 - Comune  __________ sono depennati: “tassa fognatura”                                        2’848.50 “dito, recte : come sopra”                            2’825.10

-     Sub “I. Ipoteche legali” cifra 187a - Comune __________ in luogo di “imposta comunale 1988”                    125’303.55 “interessi” 15’610.75 è iscritto: “imposta comunale 1988”                           3’128.45 “interessi” 389.75

-     Sub “I. Ipoteche legali” cifra __________ - Cantone Ticino è depennato: “interessi (imposta 1987)” 504.90 e in luogo di “imposta cantonale 1988”                           166’227.40 “interessi imposta 1988”                               36’666.85 sono iscritti: “imposta cantonale 1988” 9’385.40 “interessi imposta 1988 fino al 30.11.93”      2’183.20

E. 1.2 Tutte le altre posizioni dell’elenco oneri rimangono invariate.

E. 1.3 E’ fatto ordine all’amministrazione speciale del fallimento __________, di procedere alle modifiche di cui al dispositivo 1.1. rettificando altresì gli importi globali corrispondenti, sia nell’elenco oneri specifico, che nel prospetto riassuntivo degli elenchi oneri, che nella graduatoria sub “Riassunto delle pretese”.

E. 1.4 A modifiche avvenute l’amministrazione speciale __________, procederà a nuovo deposito dell’elenco oneri rettificato, quale parte integrante della graduatoria, nonché a nuovo deposito della stessa graduatoria, come di rito. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                           La segretaria

E. 2 L’art. 836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht). Nel primo caso un’ eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Paul-Henri Steinauer, op.cit.,

p. 197, N. 2830d e riferimenti; sulla distinzione tra ipoteche legali dirette ed indirette cfr. anche Pascal Simonius/ Thomas Sutter, Schweizerisches Immobilarsachenrecht, Vol. II, Basilea et. al, 1990, § 8, p. 227 ss; Hans Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Vol. II, Berna 1986, p. 93 ss). Nel caso in esame la controversia è incentrata sulle posizioni ammesse nell’elenco oneri VII/707 relativo alla part. __________ sub “Ipoteche legali” e riferite al Comune __________ (sub cifra 187: imposte comunali 1989 - 1994 più interessi, e tasse fognatura, per complessivi fr. 36’344.10; sub cifra 187a: imposta comunale 1988 più interessi per complessivi fr. 140’914.30) e allo __________ (sub cifra 188: imposta cantonale 1988 più interessi 1987 e 1988 per complessivi fr. 205’299.15).

E. 3 Imposte

comunali e cantonali

a)

L’art.

183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art. 836

CC “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per

il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione

particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e

prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC). Per l’art. 229

della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (in seguito LT1976, applicabile

alle tassazioni riferite ai periodi fiscali antecedenti il 1° gennaio 1995 ex art.

324 cpv. 2 LT del 21 giugno 1994 in RL 10.2.1.1, in seguito LT1994) per il

pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione

particolare con l’immobile è riconosciuta al Cantone e ai comuni un’ipoteca

legale secondo gli art. 836 CC e 183 LAC.

b)

Il

beneficio dell’ipoteca legale diretta non è quindi dato indistintamente per

tutti i tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali

che sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria

cantonale (sia la LT1976 qui applicabile, che la LT1994 in vigore dal 1°

gennaio 1995) non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che

presentano siffatta relazione particolare, lasciandone l’individuazione al

giudice del merito. Va tuttavia osservato che la stretta relazione con

l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare cantonale delle persone

giuridiche ex art. 89 ss. LT1976 e ex art. 95 ss. LT1994 e per l’imposta

immobiliare comunale delle persone fisiche e giuridiche ex art. 262 ss. LT1976

e ex art. 291 ss. LT1994 (oggetto delle quali essendo infatti l’immobile in

quanto tale, sul cui valore di stima- senza alcuna deduzione - esse vengono

calcolate).

c)

Nel

caso concreto lo __________, con scritto 30 novembre 1993 (doc. 3 -

osservazioni __________.) ha notificato un credito garantito da ipoteca legale

per interessi relativi all’imposta cantonale 1987 di fr. 504.90 nonché un

credito garantito da ipoteca legale per imposta cantonale 1988 e relativi

interessi per complessivi fr. 205’399.15 (fr. 166’227.40 + fr. 38’666.85). Dai

“conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale“ dell’imposta 1987 e 1988,

annessi alla notifica e indirizzati a __________ quale debitrice principale

dell’imposta e a __________ quale terzo proprietario del pegno (cfr. Beilage

53, classificatore grigio agli atti) si evince che l’imposta cantonale

sull’utile immobiliare relativo al fondo __________ è stata stabilita per il

1987 in fr. 3’216.30 e per il 1988 in fr. 156’842.-- mentre l’imposta cantonale

immobiliare in fr. 9’385.40 sia per il 1987 che per il 1988, pari al 3°/00 del

valore di stima ufficiale del fondo di fr. 3’128’460.--; entrambe queste

imposte sono state notificate come garantite da ipoteca legale. Con scritto 19

agosto 1996 lo Stato ha comunicato tuttavia, facendo implicito riferimento alla

giurisprudenza del Tribunale federale che ha negato il beneficio dell’ipoteca

legale all’imposta ordinaria derivante da utili su immobili delle persone

fisiche e giuridiche in relazione ad ammortamenti precedentemente concessi

(cfr. sentenza II Corte civile del 9 agosto 1995 in re R.B.; cfr. anche

sentenza CDT n.80.94.20 del 29 dicembre 1995; sentenza CEF del 2 gennaio 1996

su reclamo B.C.), di rettificare la notifica 30 novembre 1993, limitando il

proprio credito garantito da ipoteca legale alla sola imposta immobiliare 1988

oltre interessi per complessivi fr. 11’568.60. Su questo punto il reclamo

risulta pertanto evaso e l’elenco oneri

sub cifra 188

conseguentemente

rettificato, l’imposta immobiliare rientrando manifestamente tra le imposte che

beneficiano della garanzia dell’ipoteca, atteso che eventuali contestazioni sul

quantum

sfuggono invece al limitato potere di cognizione

dell’amministrazione fallimentare e, su reclamo, dell’autorità di vigilanza.

d)

Per

quanto riguarda i crediti per imposta notificati dal Comune __________, in

particolare l’imposta per il 1988 di fr. 125’0303.55 oltre interessi per

fr.15’61075, ammessa dall’amministrazione fallimentare e iscritta a elenco

oneri

sub cifra 187a

, alla luce di quanto riconosciuto dallo __________

e in considerazione del fatto che le imposte ordinarie comunali sono calcolate

in percentuale su quelle (ordinarie) cantonali, in base al moltiplicatore, si

impone di limitare la stessa alla sola imposta immobiliare comunale ex art. 262

ss. LT1976 part all’1°/oo del valore di stima ufficiale dell’immobile, e dunque

a fr. 3’128.45, corrispondente del resto a quanto notificato per il 1989,

atteso che non può essere riconosciuto il beneficio dell’ipoteca legale

sull’imposta ordinaria calcolata percentualmente su quella fissata dal cantone.

In questo senso va rettificato l’elenco oneri.

e)

Vanno

invece confermati i crediti d’imposta notificati dal Comune __________, ammessi

e iscritti a elenco oneri

sub cifra 187

(imposte comunali 1989 - 1994

più interessi, varianti da fr. 3’128.45 a fr. 4’948.45, per complessivi fr.

30’670.50), atteso che a un esame

prima facie

appaiono compresi nella

normativa dedotta dai combinati art. 836 CC, 183 LAC e 229 LT1976, riservato l’

accertamento del giudice di merito nell’ambito di un’eventuale impugnazione

della graduatoria.

E. 4 “Tassa

fognatura”

Nell’elenco

oneri Sub cifra 187 sono iscritti due crediti, uno di fr. 2’848.50 e l’altro di

fr. 2’825.10,  a favore del Comune di __________ a titolo di “tassa fognatura”

(il secondo importo è iscritto sotto il primo e con la dicitura __________

“dito”, equivalente dell’italiano “come sopra”, abbreviazioni da evitare in

quanto non univoche e quindi possibili fonti di inutili complicazioni

procedurali).

a)

La

Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque

dell’8 ottobre 1972 (LALIA) del 2 aprile 1975 (RL 9.1.1.2) stabilisce all’art.

107 cpv. 2 che “a garanzia del pagamento” dei contributi di costruzione per

l’esecuzione degli impianti comunali di canalizzazione “spetta al Comune una

ipoteca legale a carico del fondo per cui il contributo è stato imposto”; per

il terzo capoverso della stessa norma “l’ipoteca legale è di rango prevalente

ad ogni altro pegno immobiliare e richiede per la sua validità l’iscrizione nel

Registro fondiario”. La tassa d’uso della canalizzazione non beneficia  invece

della garanzia dell’ipoteca legale, né diretta  né indiretta (necessitante cioè

dell’iscrizione a Registro fondiario). L’art. 110 cpv.1 LALIA stabilisce

infatti unicamente che “il proprietario di fondi e il titolare di diritti reali

limitati devono pagare una tassa annua d’uso degli impianti”, ma non pone tali

crediti al beneficio dell’ipoteca legale.

b)

Ne

consegue che i crediti notificati dal Comune e iscritti nell’elenco oneri

sub

cifra 187

per “tassa fognatura”, a prescindere dalla loro carente

iscrizione - che neppure fa esplicita menzione del periodo al quale si

riferiscono (dalla tabella inviata dal Comune __________ cui l’amministrazione

rinvia nelle sue osservazioni - cfr. doc.1 -  si evince che l’importo di fr.

2’848.50 si riferisce al 1993, mentre agli atti non si trova la notifica del

secondo importo iscritto di fr. 2’825.10) - non implicando oneri reali per il

fondo, vanno depennati dall’elenco oneri. Su questo punto il reclamo __________

va accolto.

Per

completezza va osservato che l’iscrizione a Registro fondiario dg __________

del 7 novembre 1991 cui l’amministrazione speciale sembra voler fare

riferimento a sostegno del mantenimento dell’iscrizione a elenco oneri dei due

crediti contestati (cfr. osservazioni __________.,  p.3), riguarda in realtà

soltanto il contributo di miglioria ex art. 107 LALIA  di fr. 19’403.50

iscritto a elenco oneri

sub cifra 187b

e non oggetto di reclamo (cfr.

copia estratto RF agli atti quale doc.5 osservazioni __________).

E. 5 Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 232 e 244 ss. LEF, 56 ss. RUF, 125 RFF, 836 CC, 183 LAC, 229 vLT, 107 e 110 LALIA, pronuncia:               1. Il ricorso 15 luglio 1996 __________ è parzialmente accolto.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 08.01.1998 15.1996.00123

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.96.00123 Lugano 8 gennaio 1998 /MR/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 15 luglio 1996 __________ contro l'operato dell'amministrazione speciale __________ nel fallimento __________ interessante pure __________ rappr. dall'__________ e __________ rappr. dal __________ e meglio contro l’allestimento dell’elenco oneri __________ relativo alla part. n. __________ RFD __________, depositato con la graduatoria fallimentare il 5 luglio 1996; viste le osservazioni 19 agosto 1996 dello Stato del Cantone Ticino e  8 ottobre 1996 della __________.; richiamata l’ordinanza presidenziale 5 novembre 1997, con la quale al gravame è stato concesso l’effetto sospensivo; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. In data 8 aprile 1993 il Pretore del Distretto __________, su istanza di autofallimento ha pronunciato il fallimento di __________, senza preventiva esecuzione, incaricando l’Ufficio dei fallimenti del Distretto __________, (in seguito UF), degli incombenti della procedura fallimentare. B. Dopo pubblicazione del fallimento __________ del 12 e del 19 novembre 1993, il 22 novembre 1993 ha avuto luogo presso l’UF la prima assemblea dei creditori, in occasione della quale è stata nominata una delegazione di cinque creditori e designata __________quale amministrazione speciale del fallimento. C. Il 5 luglio 1996 è stata depositata presso l’UF __________ e presso l’amministrazione speciale a __________ la graduatoria del fallimento unitamente agli elenchi oneri relativi ai beni immobili della massa, quali parti integranti della graduatoria stessa. D. Nell’elenco oneri VII/707 relativo alla part.__________ __________ sub II. Ipoteche convenzionali __________ __________ figura iscritto un credito a favore del__________ __________, Succursale __________ (in seguito __________) di complessivi fr. 6’259’999.90 garantito  da cartelle ipotecarie al portatore gravanti in primo (valore nominale di fr. 1’3000’000.-- e di fr. 1’250’000.--), secondo (valore nominale di fr. 600’000.--), terzo (valore nominale di fr. 1’350’000.--) e quarto grado (valore nominale di fr. 1’100’000.--) il fondo. E. Il credito __________ risulta preceduto nel medesimo elenco oneri dai seguenti crediti garantiti da ipoteche legali: I. Ipoteche legali Comune __________ imposte 1989                            3’128.45 imposte 1990                            4’948.45 imposte 1991                            4’948.45 imposte 1992                            4’948.45 imposte 1993                            4’948.45 imposte 1994                            4’948.45 interessi fino al 1.12.93            2’799.80 tassa fognatura                         2’848.50 dito 2’825.10 36’344.10                    36’344.10 Comune __________ imposta comunale 1988  125’303.55 interessi 15’610.75 140’914.30                140’914.30 Comune __________ ipoteca legale iscr. 7.11.1991 (...)                        19’403.50                 19’403.50 garanzia contributi comunali contributi miglioria Art. 107 LALIA iscr. 7.11.1991 5% interessi Cantone __________ interessi (imposta 1987)             504.90 imposta cantonale 1988      166’227.40 interessi imposta 1988          36’666.85 205’399.15              205’399.15 F. Con tempestivo reclamo 15 luglio 1996 __________ ha chiesto di stralciare dall’elenco oneri VII/707 “le posizioni creditorie sub i numeri 187, 187a e 188 sotto la rubrica ipoteche legali”, affermando in particolare che:

-     ”le pretese insinuate dall’ente pubblico ad elenco oneri (...) non risultano, prima facie, essere state minimamente suffragate, per il che la reclamante deve ritenere che sano stati notificati crediti d’imposta per i quali non è data la garanzia dell’ipoteca legale”;

-     ”occorrerà pertanto ridurre, rispettivamente stralciare integralmente dall’elenco oneri, gli importi insinuati dallo Stato e dal Comune, nella misura in cui per tali importi non sussiste il beneficio dell’ipoteca legale”;

-     “in particolare il Comune ha notificato un importo di fr. 36’344.10 a titolo di non meglio precisate imposte comunali e interessi per gli anni 1989/1994, vale a dire un importo annuo di oltre fr. 4’500.--, allegando una tabella dai caratteri incomprensibili, dalla quale non è possibile desumere quali siano gli elementi imponibili, che avrebbero dato il diritto all’ipoteca legale, in quanto riferiti all’immobile”;

-     ”la tassa d’uso delle canalizzazioni (cfr. art. 110 cpv. 1 LALIA) non è posta dalla legge al beneficio dell’ipoteca legale: una simile pretesa non può pertanto mai essere iscritta in un elenco oneri in grado prevalente”;

-     ”il Comune ha altresì sorprendentemente notificato un non meglio precisato credito di fr. 140’914.30 a titolo di imposta comunale per l’anno 1988 senza alcuna documentazione a sostegno”;

-     inoltre ”trattandosi verosimilmente di imposte ordinarie occorre che l’ente pubblico renda quantomeno evidente per quale motivo le stesse debbano avere una connessione con il fondo tale da garantirgli il beneficio dell’ipoteca legale”, la reclamante di primo acchito non potendo ”che escludere in ogni caso che la globalità dell’imposta è riferita a eventuali utili netti del fondo in oggetto”;

-     ”la mancanza di puntuali elementi di fatto non consente all’Autorità di vigilanza neppure una semplice valutazione di grande massima mancando ogni indicazione sui dati numerici entranti in linea di conto, per cui il giudizio prima facie non può che imporre all’amministrazione speciale del fallimento in questione di stralciare dall’elenco oneri le ipoteche legali per le imposte comunali 1988/1994 o quantomeno ridurle all’importo risultante da un conteggio documentato”;

-     ”lo stesso vale (...) per il credito d’imposta insinuato dallo Stato del Canton Ticino di fr. 205’399.15 per imposte ed interessi per gli anni 1987/1988”;

-     in particolare “nella lettera di insinuazione dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni non si comprende il motivo per cui le imposte relative agli anni 1989/93 siano classificate quali crediti chirografari, mentre quelle relative agli anni 1987/88 quali crediti garantiti da pegno; né tantomeno si evince la relazione con l’immobile di queste ultime imposte né il motivo per cui l’ente pubblico pretenda di porle al beneficio dell’ipoteca legale”;

-     infine “alle insinuazioni creditorie gli enti pubblici (sia il Cantone che il Comune) non hanno nemmeno annesso la notifica d’imposta cresciuta in giudicato mentre si osserva che giusta l’art. 229 cpv. 2 LT previgente “la pretesa d’imposta (per le imposte a beneficio dell’imposta legale) è stabilita mediante conteggio da intimare per raccomandata  alle parti interessate” “ e “nulla lascia intendere che le insinuazioni operate dagli enti pubblici osservino i principi testé indicati”. G. Nelle sue osservazioni 19 agosto 1996 lo Stato del Cantone Ticino ha comunicato di rettificare “alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale” “le (proprie) pretese al beneficio dell’ipoteca legale gravante la part. __________ __________ limitatamente all’ammontare corrispondente all’imposta immobiliare (3 °/oo del valore di stima dell’immobile - art. 92 lett.c) vLT) e così esattamente: Imposta cantonale 1987                                                 fr. 0.00 Imposta cantonale 1988, 3°/oo di fr. 3’128’460.00  fr.   9’385.40 Imposta cantonale 1988, interessi al 30.11.93               fr.   2’183.20 fr. 11’568.60 + interessi del 5% dal 1.12.93 sino alla data dell’incanto” H. Da parte sua __________. nelle osservazioni 8 ottobre 1996 afferma in sostanza che:

-     “il credito insinuato (dal Comune __________) di fr. 36.344.10 è deducibile dalla tabella allegata”

-     “dopo un nostro controllo abbiamo costatato che gli importi d’imposte per gli anni dal 1989 al 1994 erano esatti, e visto trattasi d’imposte prettamente connesse con l’immobile l’amministrazione le ha inserite nella graduatoria secondo l’Art. 252 legge tributaria quali crediti garantiti da pegni immobiliari”;

-     abbiamo riconosciuto l’importo per tasse di fognatura di Fr. 2’848.50 in quanto matematicamente alla fin fine si ottiene lo stesso risultato, in quanto fosse stato pagato quest’importo dalle entrate correnti degli affitti, al momento dell’incanto del mappale in questione il saldo del conto affitti sarebbe stato automaticamente defalcato dello stesso importo”;

-     ”l’importo insinuato di fr. 140’914.30 trattasi di un’imposta relativa alla vendita del mappale __________ al fallito __________ ”, “solidalmente responsabile quale acquirente”;

-     "l’importo insinuato dal Cantone di fr. 205’399.15 trattasi anch’esso dell’acquisto da parte del fallito del mappale __________ e fu accettato dall’amministrazione”;

-     “il Dipartimento delle Finanze del Canton Ticino con lettera del 19 agosto 1996 ha ratificato (recte: rettificato) le pretese quantificandole a Fr. 11’568.60”;

-     infine a mente della __________. “la tassa d’uso della canalizzazione è anch’essa garantita da pegno immobiliare in quanto non solo concernente l’immobile ma bensì iscritta a R.F.”. L’amministrazione speciale conclude per la reiezione del gravame, con la conferma dei crediti iscritti a favore del Comune __________ sub __________ e la rettifica sub

n. __________ di quelli insinuati dal Cantone nella misura indicata dallo stesso ente con lettera 19 agosto 1996. Considerando in diritto: 1. Nella procedura in via di fallimento, trascorso il termine per le insinuazioni di cui alla pubblicazione del fallimento (art. 232 LEF) l’amministrazione fallimentare esamina i crediti insinuati e fa le necessarie verificazioni, nonché chiede su ciascuna insinuazione la dichiarazione del fallito (art. 244 LEF). Essa decide poi sull’ammissione dei singoli crediti senza essere vincolata alla dichiarazione del fallito (art. 245 LEF) e procede all’allestimento della graduatoria sulla base degli art. 219 e 220 LEF (art. 247 cpv. 1 LEF e art. 56 ss. RUF), nella quale è fatta menzione anche dei crediti rigettati, con l’indicazione dei motivi di rigetto (art. 248 LEF e art. 58 RUF). La decisione dell’amministrazione deve inoltre estendersi anche ai diritti reali frazionari (diritti di pegno e d’abitazione, usufrutti, servitù prediali) gravanti beni della massa, indicandone l’esistenza, l’estensione ed il grado (art. 58 cpv. 2 secondo periodo RUF). La graduatoria viene depositata presso l’Ufficio fallimenti e l’amministrazione ne avverte con avviso pubblico rispettivamente speciale i creditori (cfr. art. 249 LEF). In caso di diritti frazionari costituiti su fondi, sarà compilato per ogni fondo un elenco speciale di tutti i crediti da esso garantiti e di tutti gli altri aggravi reali che all’incanto dovranno essere accollati al deliberatario, ad esclusione degli oneri reali che esistono e passano all’aggiudicatario per virtù di legge (art. 125 cpv. 1 primo periodo __________); siffatto elenco conterrà pure l’indicazione esatta degli oggetti (fondi e accessori) ai quali i singoli oneri si riferiscono (art. 125 cpv. 1 secondo periodo RFF). Questi elenchi (oneri) speciali formano parte integrante della graduatoria che farà riferimento ad essi senza designare singolarmente i crediti garantiti da pegno (art. 125 cpv.2 RFF). a) Relativamente alla procedura di appuramento dell’elenco degli oneri nell’ambito di un’ esecuzione speciale (in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno), segnatamente in merito all’apparente contraddizione tra il primo e il secondo capoverso dell’art. 36 RFF, il Tribunale federale ha già avuto modo di statuire che rientra nel potere di cognizione dell’ufficio esecuzione, e di conseguenza dell’Autorità di vigilanza in via di reclamo, stabilire se la pretesa creditoria notificata implica o meno oneri reali per il fondo, ossia se il credito insinuato è in linea di principio suscettibile di essere garantito da ipoteca (non importa se legale o convenzionale): siffatta determinazione è rilevante dal profilo procedurale, atteso che - se non vi è aggravio per il fondo - il credito non potrà essere iscritto nell’elenco oneri (cfr. DTF 117 III 38 s., cons. 3). L’accertamento di diritto materiale dell’esistenza e consistenza (contenuto, quantum) del credito è e rimane invece di competenza esclusiva del giudice di merito (cfr. DTF 101 III 39; 117 III 38 s., cons. 3). Come precisato da questa Camera “quello dell’ufficio di esecuzione, e conseguentemente dell’autorità di vigilanza, è comunque un potere di cognizione limitato ad un esame prima facie, senza possibilità di approfondimento (cfr. art. 36 cpv. 2 primo periodo __________ in fine) e con riserva di diverso avviso da parte del giudice di merito, il quale gode invece anche su questo punto del pieno potere di cognizione. Una pretesa tempestivamente notificata non potrà pertanto non essere iscritta nell’elenco oneri se non quando risulti manifesta l’assenza di un onere reale per il fondo, e nel caso di crediti pretesi garantiti da ipoteca legale - stabilita pertanto dalla legge che costituisce titolo d’acquisto del diritto di pegno (cfr. P. Tuor/ B. Schnyder/ J. Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. ed., Zurigo 1995, p. 824; Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 2. ed., Berna 1996, p. 195, N. 2825, 2830d e riferimenti) - soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca. In caso di dubbio la loro iscrizione nell’elenco oneri non può invece essere rifiutata” [cfr. sentenza CEF 14 marzo 1997 su reclami di Stato del Cantone Ticino e del Comune __________ b) Nel fallimento non vi è spazio per una procedura separata di appuramento dell’elenco degli oneri (Lastenbereinigungsverfahren) ex art. 106 -109 LEF come quella  prevista nell’esecuzione in via di pignoramento o in via di realizzazione del pegno (cfr. gli art. 36 ss. RRF rispettivamente i combinati art. 102 RFF e art. 36 ss. RRF; H. Fritzsche/ H. U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. II, Zurigo 1993, § 49 p. 293 n. 3; M. Süsskind, Das schweizerische Widerspruchsverfahren (art. 106-109 SchKG) und die deutsche Drittintervention (§ 771 ZPO), Zurigo 1989, p. 21s.); l’appuramento degli oneri avviene infatti nell’ambito della contestazione della graduatoria, della quale gli elenchi speciali ex art. 125 RFF sono parte integrante (cfr. ora anche l’art. 247 cpv. 2 LEF nel tenore in vigore dal 1° gennaio 1997). I principi surriferiti valgono tuttavia, mutatis mutandis, anche per l‘allestimento dell’elenco oneri nell’ambito di un fallimento, l’elenco speciale di cui all’art. 125 RFF essendo assimilabile quanto a contenuto ed effetti all’elenco oneri dell’esecuzione speciale (cfr. K. Amonn/ D. Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, § 46 p. 368 n.20;). In particolare quale provvedimento procedurale dell’amministrazione del fallimento anche la graduatoria fallimentare - e con essa l’elenco oneri - può essere contestata in via di ricorso ex art. 17 LEF per violazioni di prescritti procedurali oppure con azione di merito (azione di contestazione della graduatoria ex art. 250 LEF) quando contestato è il  contenuto di diritto materiale, in particolare anche l’estensione e il grado degli oneri iscritti negli elenchi speciali (cfr. H. Fritzsche/ H. U. Walder, op.cit.,Vol.II, §49 p. 303 ss.). c) All’amministrazione del fallimento, e su ricorso all’autorità di vigilanza, compete dunque unicamente la questione pregiudiziale a sapere se a un esame prima facie (con riserva di diverso parere da parte del giudice del merito) le pretese creditorie fatte valere dal Comune __________ e dallo Stato del Cantone Ticino, ma contestate mediante reclamo dalla creditrice pignoratizia __________ costituiscono crediti garantiti da ipoteca legale, atteso che soltanto in caso di manifesta assenza di una base legale che li ponga al beneficio di siffatta ipoteca essi non potranno essere iscritti nell’elenco (oneri) speciale relativo al fondo gravato, ma saranno collocati in graduatoria come crediti non garantiti da pegno. 2. L’art. 836 CC consente al diritto cantonale “per i rapporti di diritto pubblico od altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi” di stabilire, a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell’ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza l’iscrizione nel registro fondiario (unmittelbares gesetzliches Grundpfandrecht), salvo contraria disposizione (ipoteca legale indiretta, ossia valida solo con iscrizione nel registro fondiario: mittelbares gesetzliches Grundpfandrecht). Nel primo caso un’ eventuale iscrizione a registro fondiario ha valore dichiarativo, mentre nel secondo caso l’iscrizione assume carattere costitutivo per l’esistenza stessa dell’ipoteca legale (cfr. Paul-Henri Steinauer, op.cit.,

p. 197, N. 2830d e riferimenti; sulla distinzione tra ipoteche legali dirette ed indirette cfr. anche Pascal Simonius/ Thomas Sutter, Schweizerisches Immobilarsachenrecht, Vol. II, Basilea et. al, 1990, § 8, p. 227 ss; Hans Michael Riemer, Die beschränkten dinglichen Rechte, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Vol. II, Berna 1986, p. 93 ss). Nel caso in esame la controversia è incentrata sulle posizioni ammesse nell’elenco oneri VII/707 relativo alla part. __________ sub “Ipoteche legali” e riferite al Comune __________ (sub cifra 187: imposte comunali 1989 - 1994 più interessi, e tasse fognatura, per complessivi fr. 36’344.10; sub cifra 187a: imposta comunale 1988 più interessi per complessivi fr. 140’914.30) e allo __________ (sub cifra 188: imposta cantonale 1988 più interessi 1987 e 1988 per complessivi fr. 205’299.15). 3. Imposte comunali e cantonali a) L’art. 183 LAC riconosce al cpv. 1 n. 1 il beneficio dell’ipoteca legale ex art. 836 CC “allo Stato e ai Comuni, sopra tutti gli immobili situati nel Cantone, per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile”. Tali ipoteche hanno tutte il medesimo ordine e prevalgono sugli altri pegni immobiliari (art. 183 cpv. 2 LAC). Per l’art. 229 della Legge tributaria del 28 settembre 1976 (in seguito LT1976, applicabile alle tassazioni riferite ai periodi fiscali antecedenti il 1° gennaio 1995 ex art. 324 cpv. 2 LT del 21 giugno 1994 in RL 10.2.1.1, in seguito LT1994) per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile è riconosciuta al Cantone e ai comuni un’ipoteca legale secondo gli art. 836 CC e 183 LAC. b) Il beneficio dell’ipoteca legale diretta non è quindi dato indistintamente per tutti i tipi di imposta, bensì soltanto per quelle imposte cantonali e comunali che sono in una “relazione particolare“ con un fondo. La legge tributaria cantonale (sia la LT1976 qui applicabile, che la LT1994 in vigore dal 1° gennaio 1995) non specifica tuttavia quali siano i tipi di imposta che presentano siffatta relazione particolare, lasciandone l’individuazione al giudice del merito. Va tuttavia osservato che la stretta relazione con l’immobile appare evidente per l’imposta immobiliare cantonale delle persone giuridiche ex art. 89 ss. LT1976 e ex art. 95 ss. LT1994 e per l’imposta immobiliare comunale delle persone fisiche e giuridiche ex art. 262 ss. LT1976 e ex art. 291 ss. LT1994 (oggetto delle quali essendo infatti l’immobile in quanto tale, sul cui valore di stima- senza alcuna deduzione - esse vengono calcolate). c) Nel caso concreto lo __________, con scritto 30 novembre 1993 (doc. 3 - osservazioni __________.) ha notificato un credito garantito da ipoteca legale per interessi relativi all’imposta cantonale 1987 di fr. 504.90 nonché un credito garantito da ipoteca legale per imposta cantonale 1988 e relativi interessi per complessivi fr. 205’399.15 (fr. 166’227.40 + fr. 38’666.85). Dai “conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale“ dell’imposta 1987 e 1988, annessi alla notifica e indirizzati a __________ quale debitrice principale dell’imposta e a __________ quale terzo proprietario del pegno (cfr. Beilage 53, classificatore grigio agli atti) si evince che l’imposta cantonale sull’utile immobiliare relativo al fondo __________ è stata stabilita per il 1987 in fr. 3’216.30 e per il 1988 in fr. 156’842.-- mentre l’imposta cantonale immobiliare in fr. 9’385.40 sia per il 1987 che per il 1988, pari al 3°/00 del valore di stima ufficiale del fondo di fr. 3’128’460.--; entrambe queste imposte sono state notificate come garantite da ipoteca legale. Con scritto 19 agosto 1996 lo Stato ha comunicato tuttavia, facendo implicito riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale che ha negato il beneficio dell’ipoteca legale all’imposta ordinaria derivante da utili su immobili delle persone fisiche e giuridiche in relazione ad ammortamenti precedentemente concessi (cfr. sentenza II Corte civile del 9 agosto 1995 in re R.B.; cfr. anche sentenza CDT n.80.94.20 del 29 dicembre 1995; sentenza CEF del 2 gennaio 1996 su reclamo B.C.), di rettificare la notifica 30 novembre 1993, limitando il proprio credito garantito da ipoteca legale alla sola imposta immobiliare 1988 oltre interessi per complessivi fr. 11’568.60. Su questo punto il reclamo risulta pertanto evaso e l’elenco oneri sub cifra 188 conseguentemente rettificato, l’imposta immobiliare rientrando manifestamente tra le imposte che beneficiano della garanzia dell’ipoteca, atteso che eventuali contestazioni sul quantum sfuggono invece al limitato potere di cognizione dell’amministrazione fallimentare e, su reclamo, dell’autorità di vigilanza. d) Per quanto riguarda i crediti per imposta notificati dal Comune __________, in particolare l’imposta per il 1988 di fr. 125’0303.55 oltre interessi per fr.15’61075, ammessa dall’amministrazione fallimentare e iscritta a elenco oneri sub cifra 187a, alla luce di quanto riconosciuto dallo __________ e in considerazione del fatto che le imposte ordinarie comunali sono calcolate in percentuale su quelle (ordinarie) cantonali, in base al moltiplicatore, si impone di limitare la stessa alla sola imposta immobiliare comunale ex art. 262 ss. LT1976 part all’1°/oo del valore di stima ufficiale dell’immobile, e dunque a fr. 3’128.45, corrispondente del resto a quanto notificato per il 1989, atteso che non può essere riconosciuto il beneficio dell’ipoteca legale sull’imposta ordinaria calcolata percentualmente su quella fissata dal cantone. In questo senso va rettificato l’elenco oneri. e) Vanno invece confermati i crediti d’imposta notificati dal Comune __________, ammessi e iscritti a elenco oneri sub cifra 187 (imposte comunali 1989 - 1994 più interessi, varianti da fr. 3’128.45 a fr. 4’948.45, per complessivi fr. 30’670.50), atteso che a un esame prima facie appaiono compresi nella normativa dedotta dai combinati art. 836 CC, 183 LAC e 229 LT1976, riservato l’accertamento del giudice di merito nell’ambito di un’eventuale impugnazione della graduatoria. 4. “Tassa fognatura” Nell’elenco oneri Sub cifra 187 sono iscritti due crediti, uno di fr. 2’848.50 e l’altro di fr. 2’825.10,  a favore del Comune di __________ a titolo di “tassa fognatura” (il secondo importo è iscritto sotto il primo e con la dicitura __________ “dito”, equivalente dell’italiano “come sopra”, abbreviazioni da evitare in quanto non univoche e quindi possibili fonti di inutili complicazioni procedurali). a) La Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque dell’8 ottobre 1972 (LALIA) del 2 aprile 1975 (RL 9.1.1.2) stabilisce all’art. 107 cpv. 2 che “a garanzia del pagamento” dei contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali di canalizzazione “spetta al Comune una ipoteca legale a carico del fondo per cui il contributo è stato imposto”; per il terzo capoverso della stessa norma “l’ipoteca legale è di rango prevalente ad ogni altro pegno immobiliare e richiede per la sua validità l’iscrizione nel Registro fondiario”. La tassa d’uso della canalizzazione non beneficia  invece della garanzia dell’ipoteca legale, né diretta  né indiretta (necessitante cioè dell’iscrizione a Registro fondiario). L’art. 110 cpv.1 LALIA stabilisce infatti unicamente che “il proprietario di fondi e il titolare di diritti reali limitati devono pagare una tassa annua d’uso degli impianti”, ma non pone tali crediti al beneficio dell’ipoteca legale. b) Ne consegue che i crediti notificati dal Comune e iscritti nell’elenco oneri sub cifra 187 per “tassa fognatura”, a prescindere dalla loro carente iscrizione - che neppure fa esplicita menzione del periodo al quale si riferiscono (dalla tabella inviata dal Comune __________ cui l’amministrazione rinvia nelle sue osservazioni - cfr. doc.1 -  si evince che l’importo di fr. 2’848.50 si riferisce al 1993, mentre agli atti non si trova la notifica del secondo importo iscritto di fr. 2’825.10) - non implicando oneri reali per il fondo, vanno depennati dall’elenco oneri. Su questo punto il reclamo __________ va accolto. Per completezza va osservato che l’iscrizione a Registro fondiario dg __________ del 7 novembre 1991 cui l’amministrazione speciale sembra voler fare riferimento a sostegno del mantenimento dell’iscrizione a elenco oneri dei due crediti contestati (cfr. osservazioni __________.,  p.3), riguarda in realtà soltanto il contributo di miglioria ex art. 107 LALIA  di fr. 19’403.50 iscritto a elenco oneri sub cifra 187b e non oggetto di reclamo (cfr. copia estratto RF agli atti quale doc.5 osservazioni __________). 5. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 232 e 244 ss. LEF, 56 ss. RUF, 125 RFF, 836 CC, 183 LAC, 229 vLT, 107 e 110 LALIA, pronuncia:               1. Il ricorso 15 luglio 1996 __________ è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza l’elenco oneri VII/707 relativo alla part. __________ RFD __________ è così modificato:

-     Sub “I. Ipoteche legali” cifra 187 - Comune  __________ sono depennati: “tassa fognatura”                                        2’848.50 “dito, recte : come sopra”                            2’825.10

-     Sub “I. Ipoteche legali” cifra 187a - Comune __________ in luogo di “imposta comunale 1988”                    125’303.55 “interessi” 15’610.75 è iscritto: “imposta comunale 1988”                           3’128.45 “interessi” 389.75

-     Sub “I. Ipoteche legali” cifra __________ - Cantone Ticino è depennato: “interessi (imposta 1987)” 504.90 e in luogo di “imposta cantonale 1988”                           166’227.40 “interessi imposta 1988”                               36’666.85 sono iscritti: “imposta cantonale 1988” 9’385.40 “interessi imposta 1988 fino al 30.11.93”      2’183.20 1.2. Tutte le altre posizioni dell’elenco oneri rimangono invariate. 1.3. E’ fatto ordine all’amministrazione speciale del fallimento __________, di procedere alle modifiche di cui al dispositivo 1.1. rettificando altresì gli importi globali corrispondenti, sia nell’elenco oneri specifico, che nel prospetto riassuntivo degli elenchi oneri, che nella graduatoria sub “Riassunto delle pretese”. 1.4. A modifiche avvenute l’amministrazione speciale __________, procederà a nuovo deposito dell’elenco oneri rettificato, quale parte integrante della graduatoria, nonché a nuovo deposito della stessa graduatoria, come di rito. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a __________, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                           La segretaria