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15.1996.00077

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-09-25 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 luglio 1996;

-     che con provvedimento 15 luglio 1996 l’UEF di Locarno ha deciso di versare alla creditrice ipotecaria, a saldo dell’esecuzione n. __________ l’importo di Fr. 76’862.55 in possesso dell’amministratrice delegata dall’UEF, stralciando di conseguenza dai ruoli, per quanto di rilevanza nella fattispecie, il reclamo 31 maggio 1996 dell’__________;

-     che la reclamante non si è opposta a tale provvedimento lasciandolo crescere in giudicato;

-     che pertanto il gravame è così divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli;

-     che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamati gli art. 67 cpv. 2 e 68 cpv. 2 OTLEF DECRETA: 1. Il reclamo 31 maggio 1996 __________, è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a:      _______ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.96.00077

Lugano

25 settembre 1996C/fc/mr

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente,Pellegrini, Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 31 maggio 1996 della

__________

Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarnonell'esecuzione in via di realizzazione d'un pegno immobiliare n. __________ promossa contro la reclamante dalla

__________

richiamato il decreto presidenziale 13 giugno 1996 di non concessione dell’effetto sospensivo;

-     che il 2 febbraio 1996 __________ ha chiesto all’UEF di Locarno di annullare l’esecuzione n. __________ promossa per ”Fr. 419’444.20 più interessi al 7.5% dal 5 dicembre 1993” perché gli incassi dell’amministrazione del fondo nel 1994 e nel 1995 sono stati di complessivi Fr. 558’480.-- e perché nel 1993 sono stati versati alla __________ Fr. 197’741.90: a mente della debitrice l’esecuzione sarebbe quindi “estinta”;

-     che con reclamo 31 maggio 1996 __________ ha chiesto che l’UEF di Locarno le trasmetta l’elenco oneri e un “estratto preciso del conto di gerenza legale”. La reclamante ha inoltre postulato l’annullamento della vendita prevista per il 17 luglio 1996;

-     che con provvedimento 15 luglio 1996 l’UEF di Locarno ha deciso di versare alla creditrice ipotecaria, a saldo dell’esecuzione n. __________ l’importo di Fr. 76’862.55 in possesso dell’amministratrice delegata dall’UEF, stralciando di conseguenza dai ruoli, per quanto di rilevanza nella fattispecie, il reclamo 31 maggio 1996 dell’__________;

-     che la reclamante non si è opposta a tale provvedimento lasciandolo crescere in giudicato;

-     che pertanto il gravame è così divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli;

richiamati gli art. 67 cpv. 2 e 68 cpv. 2 OTLEF

3.Intimazione a:      _______

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                           La segretaria