Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 46 cpv.1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio; che per ammissione del reclamante entrambi gli escussi sono domiciliati in __________ (cfr. domanda di esecuzione); che irrilevante è il fatto che __________ e __________ siano comproprietari di un fondo a __________ che __________ confonde le nozioni di foro giudiziario (dato nella vertenza che ha portato alla sentenza 18/20 settembre 1995 del TA) e di foro esecutivo (che nel caso di specie non si realizza, i debitori essendo domiciliati in __________ e non tornando applicabile alcun foro speciale); che il solo riferimento al locus rei sitae è inidoneo, senza il supporto di un sequestro, a fondare la competenza esecutiva ratione loci; che il reclamo deve pertanto essere respinto; che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF); richiamati gli art. 17 e 46 cpv.1 LEF pronuncia: 1. Il reclamo 15/18 aprile 1996 di __________ -__________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: ________________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 25.04.1996 15.1996.00052
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.96.00052 Lugano 25 aprile 1996 /FC/mb/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 15 aprile 1996 __________ viste le osservazioni 19 aprile 1996 dell’UE di Lugano; ritenuto in fatto e considerando in diritto che __________ ha chiesto l'8 marzo 1996 l'emissione di un PE contro __________ e __________, entrambi domiciliati in __________ che con provvedimento 11 marzo 1996 l'UE di Lugano ha respinto la domanda d'esecuzione, atteso che "non è possibile iniziare una procedura in via ordinaria contro debitori domiciliati all'estero"; che il 12 marzo 1996 __________ ha precisato che "die Adresse im Tessin ist: __________ e __________, app. __________ "; che il 14 marzo 1996 l'UE di Lugano ha reso noto al reclamante che non è possibile procedere contro "i signori __________ che hanno a __________ soltanto una dimora per vacanze"; che con reclamo 15/18 aprile 1996 __________ ha chiesto che venga emesso il chiesto precetto esecutivo contro __________ e __________ __________ per Fr. 371'680.-- oltre accessori, atteso che:
- "l'autorità giudiziaria è nel luogo dove si trova l'oggetto, quindi __________ " (cfr. atto di compravendita e sentenza TA);
- "si tratta sempre dello stesso oggetto, la pretesa del resto del prezzo di compera e delle spese di trasformazione e di ampliamento"; che l'atto di compravendita 2 febbraio 1979 indica __________ (__________) quale domicilio di __________ e __________, cittadini __________; che la sentenza 18/20 settembre 1995 della Seconda Camera civile del Tribunale d'appello indica __________ (__________) quale domicilio dei debitori; che con osservazioni 19 aprile 1996 l’UE di Lugano ha chiesto la reiezione del gravame, atteso che:
- l'11 marzo 1996 l'Ufficio esecuzione di Lugano ha respinto la domanda d'esecuzione "in quanto i debitori sono domiciliati all'estero";
- l'unica possibilità di fondare il foro esecutivo svizzero è "la via del sequestro", atteso che "i due debitori sono intestatari di beni immobili a __________ "; che al reclamante __________ è noto già dal provvedimento 11 marzo 1996 dell'UE di Lugano, confermato con il successivo atto 14 marzo 1996 privo di portata propria, che non è dato il foro esecutivo ex art. 46 cpv.1 LEF; che per l'art. 46 cpv.1 LEF il debitore dev'essere escusso al suo domicilio; che per ammissione del reclamante entrambi gli escussi sono domiciliati in __________ (cfr. domanda di esecuzione); che irrilevante è il fatto che __________ e __________ siano comproprietari di un fondo a __________ che __________ confonde le nozioni di foro giudiziario (dato nella vertenza che ha portato alla sentenza 18/20 settembre 1995 del TA) e di foro esecutivo (che nel caso di specie non si realizza, i debitori essendo domiciliati in __________ e non tornando applicabile alcun foro speciale); che il solo riferimento al locus rei sitae è inidoneo, senza il supporto di un sequestro, a fondare la competenza esecutiva ratione loci; che il reclamo deve pertanto essere respinto; che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF); richiamati gli art. 17 e 46 cpv.1 LEF pronuncia: 1. Il reclamo 15/18 aprile 1996 di __________ -__________, è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: ________________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria