Erwägungen (1 Absätze)
E. 11 marzo 1994 su reclamo R. e L. W.; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 6 n. 19 p. 58; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 56; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 8 n.16);
- che il reclamante deve spiegare, a meno che già risulti evidente, in che misura la decisione impugnata violi i suoi interessi meritevoli di tutela giuridica;
- che vi è carenza di legittimazione processuale, ad esempio, quando il reclamante non è toccato nei suoi interessi specifici (DTF 112 III 6 cons.4);
- che __________ si aggrava contro l’aggiudicazione ai pubblici incanti del credito pignorato nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro __________ in liquidazione dalla __________, dal Comune di __________ e dallo __________;
- che __________ non è parte nelle procedure esecutive che hanno portato alla vendita ai pubblici incanti del noto credito;
- che la reclamante non può quindi essere stata lesa dal provvedimento dell'UE di Lugano nei propri interessi giuridicamente protetti;
- che mancando il pregiudizio materiale attuale, non si realizza nel caso di specie il presupposto processuale della legittimazione al reclamo;
- che il gravame della __________ è dunque irricevibile;
- che la reclamante ha postulato, nell’ipotesi il reclamo fosse respinto, di essere convocata in audizione;
- che ex art. 12 LPR l’Autorità di vigilanza può “citare le parti interessate e l’organo di esecuzione e fallimento ad un’udienza”;
- che in concreto, a prescindere dal fatto che la reclamante nemmeno precisa i motivi per i quali si dovrebbe tenere un’udienza, la fattispecie non presenta alcuna connotazione di incertezza tale da necessitare un’udienza ex art. 12 LPR;
- che il reclamo 23 febbraio 1996 __________ è irricevibile;
- che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale; Per questi motivi, richiamato l’art. 12 LPR pronuncia: 1. Il reclamo 23 febbraio 1996 __________, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a:___________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.96.00041
Lugano
30 settembre 1996
/C/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,Pellegrini, Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 23 febbraio 1996
__________
Contro
loperato dellUfficio di esecuzione di Luganonelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse da
__________
contro
______
in tema di declaratoria di nullità di aggiudicazione ai pubblici incanti;
viste le osservazioni:
- 13 marzo 1996 dellavv. __________
- 15 marzo 1996 dellUE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
- che con PE n. __________ del 10 dicembre 1993/16 marzo 1994 dellUE di Lugano la __________ procede contro __________ in liquidazione per lincasso di Fr. 825.-- oltre accessori;
- che lopposizione interposta al PE n. __________ è stata ritirata dallescussa il 30/31 agosto 1994, così che il Giudice di pace del Circolo di __________ con pronunciato 14 settembre 1994 ha stralciato dai ruoli listanza di rigetto dellopposizione presentata dalla __________ il 20/24 maggio 1994;
- che il 30 settembre 1994 la __________ ha chiesto il proseguimento dellesecuzione n. ______;
- che con PE n. __________ dellUE di Lugano notificato alla debitrice il 24 febbraio 1995 il Comune di __________ procede contro __________ in liquidazione per lincasso di Fr. 2872.50 oltre accessori;
- che lopposizione interposta al PE n. __________ è stata ritirata dal liquidatore dellescussa il 19/20 giugno 1995, così che la Pretore di Lugano, Sezione 5, con pronunciato 20 giugno 1995 ha stralciato dai ruoli listanza di rigetto dellopposizione presentata dal Comune di __________ il 27 aprile 1995;
- che con PE n. __________ dellUE di Lugano del 24/28 febbraio 1995 lo __________ procede contro __________ in liquidazione per lincasso di Fr. 3278.-- oltre accessori;
- che lopposizione interposta al PE n. __________ è stata ritirata dal liquidatore dellescussa il 7/8 giugno 1995, così che la Pretore di Lugano, Sezione 5, con pronunciato 8 giugno 1995 ha stralciato dai ruoli listanza di rigetto dellopposizione presentata dallo __________ l11 maggio 1995;
- che il 26 aprile 1995 lUE di Lugano ha pignorato nellesecuzione n. __________ il credito di Fr. 10000.-- oltre interessi e accessori vantato dalla società escussa nei confronti di __________, limitatamente al credito in esecuzione;
- che il 30 giugno 1995 lo __________ ha chiesto il proseguimento dellesecuzione n. __________;
- che il 6 luglio 1995 il Comune di __________ ha chiesto il proseguimento dellesecuzione n. __________;
- che l8 settembre 1995 e l11 ottobre 1995 lUE ha nuovamente pignorato il il credito di Fr. 10000.-- oltre interessi e accessori vantato dalla società escussa nei confronti di __________, __________ limitatamente al credito in esecuzione a favore del Comune di __________ e dello __________;
- che il 30 novembre 1995 lo __________ ha chiesto la vendita del credito pignorato;
- che con provvedimenti 15/18 gennaio 1996 lUE di Lugano ha fissato al 14 febbraio 1996 la vendita del credito pignorato;
- che il 31 gennaio 1996 la __________ ha a sua volta chiesto la vendita del credito pignorato;
- che allincanto del 14 febbraio 1996 il credito è stato aggiudicato allavv. __________ per Fr. 200.--;
- che il 15 febbraio 1996 lUE di Lugano ha emesso a favore della __________, del Comune di __________ e __________ tre attestati di carenza beni;
- che con tempestivo reclamo 23 febbraio 1996 __________ ha postulato la declaratoria di nullità dellaggiudicazione del 14 febbraio 1996 e, se il gravame fosse respinto, la convocazione in audizione, atteso che:
- lUE non ha provveduto alla pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale, come regolarmente e usualmente procede, indipendentemente dagli oggetti messi allasta;
- sono stati lesi gli interessi di tutti gli eventuali interessati ed in particolare dei creditori __________, in quanto loggetto specificato sullavviso dincanto non è descritto in modo preciso e contiene informazioni errate;
- in particolare, si noti come alla fine della descrizione del credito sia indicata linformazione contestato scritto in grassetto, inganna palesemente tutti gli interessati. Infatti, il credito dell__________ non è per nulla in contestazione, come si rileva dalla sentenza del presidente del Circolo di __________ al 24 aprile 1995 e relativa comunicazione del 9 maggio 1995 della crescita in giudicato;
- __________ nella persona di __________, si è presentata allincanto alle ore 15.02 (...) non appena entrato allo sportello del settore 1 gli fu immediatamente comunicato che lasta era già terminata;
- è inconcepibile che lUE non conceda almeno qualche minuto di tolleranza (...) affinché tutti gli interessati abbiano il tempo materiale di recarsi sul posto dove lasta ha luogo;
- si ritiene che, malgrado la semplicità delloggetto allasta, un termine di due minuti sia veramente molto corto. E pure poco credibile che unasta venga tenuta direttamente ad uno sportello aperto al pubblico;
- il funzionario incaricato dellasta avrebbe dovuto accertarsi sulla presenza di eventuali interessati, in quanto non va dimenticato che lasta ha avuto luogo agli sportelli del settore 1, luogo di via vai, fatto che non poteva permettere di distinguere, di prima intenzione, gli interessati allasta da altre terze persone;
- che con osservazioni 13 marzo 1996 lavv. __________ si è opposto al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
- che pure lUE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame rilevando che in data 18.1.1996 veniva data comunicazione a tutte le parti della vendita del credito contestato;
- che la reclamante ha postulato, nellipotesi il reclamo fosse respinto, di essere convocata in audizione;
- che ex art. 12 LPR lAutorità di vigilanza può citare le parti interessate e lorgano di esecuzione e fallimento ad unudienza;
- che in concreto, a prescindere dal fatto che la reclamante nemmeno precisa i motivi per i quali si dovrebbe tenere unudienza, la fattispecie non presenta alcuna connotazione di incertezza tale da necessitare unudienza ex art. 12 LPR;
- che il reclamo 23 febbraio 1996 __________ è irricevibile;
- che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale;
Per questi motivi,
richiamato lart. 12 LPR
pronuncia:
1.Il reclamo 23 febbraio 1996 __________, è irricevibile.
2.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.Intimazione a:___________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria