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15.1996.00034

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-06-18 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L’art. 17 cpv. 2 LEF stabilisce che il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento. Le notifiche dell’atto di pignoramento del 17 febbraio 1995 e dell’avviso d’incanto del 25 gennaio 1996 sono reputate essersi correttamente realizzate nel caso di specie -nella migliore delle ipotesi per la reclamante- il 4 marzo 1995, settimo giorno di giacenza dell’invio raccomandato del 23 febbraio 1995 contenente l’atto di pignoramento risp. il 2 febbraio 1996, settimo giorno di giacenza dell’invio raccomandato contenente l’avviso d’incanto. Essendo irrilevante, sull’ossequio dei termini, il fatto che l’UEF di Locarno abbia trasmesso l’atto di pignoramento e l’avviso d’incanto con invio postale semplice, determinante essendo il pregresso invio raccomandato, ne consegue che le censure mosse da __________ al verbale di pignoramento e all’avviso d’incanto sono tardive, avendo potuto avere conoscenza la reclamante già il 4 marzo 1995 risp. il 2 febbraio 1996  che l’UE aveva pignorato la nota autovettura e che aveva fissato la vendita della stessa per il 16 febbraio

1996. Il reclamo 13/15 febbraio 1996 di __________ rivolto contro il pignoramento dell’autovettura marca __________ e contro l’avviso d’incanto della stessa va pertanto dichiarato irricevibile per tardività.

2.   __________ si aggrava contro l’incanto della vettura pignorata asseverando che “le autovetture ed altri beni materiali a me intestati sono sempre stati sovvenzionati dai genitori” e quindi l’autovettura pignorata risulta di loro proprietà. Sebbene il reclamo sia irricevibile per tardività è opportuno evidenziare, a futura memoria, che lo stesso sarebbe stato da respingere anche nel merito, atteso che: a) l’ufficio di esecuzione non poteva non pignorare l’autovettura in questione, atteso che ex art. 95 cpv. 3 LEF devono essere pignorati anche i beni indicati dal debitore come appartenenti a terzi (DTF 84 III 83). b) Quando l’esecuzione è stata interrotta a seguito di tempestiva opposizione, perché possa proseguire occorre alternativamente che (Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 1993, § 22 m. 1-2; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 151 e s.): aa) il debitore ritiri l’opposizione; bb) il giudice del rigetto pronunci il rigetto definitivo dell’opposizione; cc) il giudice del rigetto pronunci il rigetto provvisorio dell’opposizione e il debitore non promuova azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF o, se la promuova, risulti soccombente: in siffatte ipotesi il rigetto da provvisorio diviene definitivo; dd) il giudice del merito nella procedura ordinaria di riconoscimento del credito ex art. 79 LEF pronunci, oltre alla condannatoria, anche il rigetto definitivo dell’opposizione. c) La debitrice non ha interposto opposizione nelle esecuzioni n. __________ e __________ mentre nelle rimanenti procedure esecutive le opposizioni interposte da __________ sono state rigettate con sentenze 8 marzo e 18 marzo 1993 del Pretore del Distretto di Lugano, cresciute in giudicato. L’UE di Lugano si è quindi determinato correttamente: infatti rigettate le opposizioni, le procedure esecutive devono continuare su richiesta dei creditori con il pignoramento e, ricevute le domande in tal senso da parte dei creditori (art. 116 cpv. 1 LEF), con l’avviso alla debitrice che quest’ultimi hanno domandato la realizzazione (art. 120 LEF) e con la conseguente realizzazione (art. 122 cpv.1 LEF). Il reclamo rivolto contro l’incanto andrebbe pertanto respinto anche nel merito.

E. 1.1 E’ fatto ordine all’UE di Lugano di dare inizio alla procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a:_________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                    La segretaria

E. 3 Visto l’esito del gravame, avuto riguardo al fatto che __________ rivendica per i genitori l’esclusiva proprietà dell’autovettura pignorata, l’UE di Lugano dovrà comunque aprire la procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF.

E. 4 Il reclamo 13/15 febbraio 1996 di __________ è irricevibile per tardività. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale. Per questi motivi, richiamati gli art. 17 cpv. 2, 79, 83 cpv. 2, 95 cpv. 3, 106-109, 116 cpv. 1, 120. 122 cpv. 1 LEF pronuncia: 1. Il reclamo 13/15 febbraio 1996 di __________, è irricevibile.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.96.00034

Lugano

18 giugno 1996/C/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidentePellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul reclamo 13/15 febbraio 1996

__________

Contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Luganonelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro la reclamante da

__________

__________

in tema di pignoramento di un’autovettura;

viste le osservazioni:     - 29 febbraio 1996 dell’avv. __________

- 4 marzo 1996 dell’UE di Lugano;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

A.Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro __________ __________ il 17 febbraio 1995 l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento complementare di “un’autovettura marca __________”.

B.Il 23 febbraio 1995 l’UE ha trasmesso l’atto di pignoramento alla debitrice tramite invio postale raccomandato. La raccomandata non è stata ritirata ed è rimasta in giacenza all’Ufficio postale di __________ fino al 4 marzo 1995: il 6 marzo 1995 l’Ufficio postale di __________ ha retrocesso l’invio -con la menzione “non ritirato”- all’ufficio di esecuzione. Il 9 marzo 1995 l’UE di Lugano ha trasmesso l’atto di pignoramento alla debitrice con lettera semplice.

C.Con provvedimento 25 gennaio 1996 l’UE ha fissato al 16 febbraio 1996 la vendita dell’autovettura pignorata. Lo stesso giorno l’UE di Lugano ha trasmesso copia del bando alla debitrice tramite invio postale raccomandato e con lettera semplice. La raccomandata non è stata ritirata ed è rimasta in giacenza all’Ufficio postale di __________ fino al 2 febbraio 1996: il 3 febbraio 1996 è stata retrocessa -con la menzione “non ritirato”- all’ufficio di esecuzione.

D.Con reclamo 13/15 febbraio 1996 __________ ha postulato l’annullamento dell’incanto previsto per il 16 febbraio 1996, atteso che:

-     ”non ho mai potuto nella mia vita acquistare con soldi miei personali nessuna autovettura o altro bene materiale se non pagato dai miei genitori”;

-     ”tutte le autovetture ed altri beni materiali a me intestati sono sempre stati sovvenzionati dai genitori”;

-     ”l’auto menzionata a margine risulta nel budget dei conti bancari intestati ai miei genitori di cui io personalmente non ho mai restituito niente”;

-     ”i miei genitori non hanno ancora ufficialmente allestito un testamento ereditario per cui riteniamo che tutto ciò che materialmente mi è stato sovvenzionato risulti di loro proprietà”.

E.Con osservazioni 29 febbraio 1996 l’avv. __________ ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.

F.L’UE di Lugano ha chiesto in ordine la reiezione del gravame per tardività perché l’avviso è stato spedito alla reclamante il 25 gennaio 1996. Nel merito ha rilevato “che la vettura oggetto del reclamo è stata pignorata il 17 febbraio 1995 e solo in seguito alla nostra denuncia penale del 13 giugno 1995 ha potuto essere messa a disposizione dello scrivente ufficio il 17 gennaio 1996 da parte della Polizia Cantonale su ordine del Ministero pubblico”.

Considerato

in diritto:

1.L’art. 17 cpv. 2 LEF stabilisce che il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento.

Le notifiche dell’atto di pignoramento del 17 febbraio 1995 e dell’avviso d’incanto del 25 gennaio 1996 sono reputate essersi correttamente realizzate nel caso di specie -nella migliore delle ipotesi per la reclamante- il 4 marzo 1995, settimo giorno di giacenza dell’invio raccomandato del 23 febbraio 1995 contenente l’atto di pignoramento risp. il 2 febbraio 1996, settimo giorno di giacenza dell’invio raccomandato contenente l’avviso d’incanto. Essendo irrilevante, sull’ossequio dei termini, il fatto che l’UEF di Locarno abbia trasmesso l’atto di pignoramento e l’avviso d’incanto con invio postale semplice, determinante essendo il pregresso invio raccomandato, ne consegue che le censure mosse da __________ al verbale di pignoramento e all’avviso d’incanto sono tardive, avendo potuto avere conoscenza la reclamante già il 4 marzo 1995 risp. il 2 febbraio 1996  che l’UE aveva pignorato la nota autovettura e che aveva fissato la vendita della stessa per il 16 febbraio

1996. Il reclamo 13/15 febbraio 1996 di __________ rivolto contro il pignoramento dell’autovettura marca __________ e contro l’avviso d’incanto della stessa va pertanto dichiarato irricevibile per tardività.

2.   __________si aggrava contro l’incanto della vettura pignorata asseverando che “le autovetture ed altri beni materiali a me intestati sono sempre stati sovvenzionati dai genitori” e quindi l’autovettura pignorata risulta di loro proprietà.

Sebbene il reclamo sia irricevibile per tardività è opportuno evidenziare, a futura memoria, che lo stesso sarebbe stato da respingere anche nel merito, atteso che:

a)l’ufficio di esecuzione non poteva non pignorare l’autovettura in questione, atteso che ex art. 95 cpv. 3 LEF devono essere pignorati anche i beni indicati dal debitore come appartenenti a terzi (DTF84 III 83).

3.Visto l’esito del gravame, avuto riguardo al fatto che __________ rivendica per i genitori l’esclusiva proprietà dell’autovettura pignorata, l’UE di Lugano dovrà comunque aprire la procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF.

4.Il reclamo 13/15 febbraio 1996 di __________ è irricevibile per tardività.

Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così imposto per normativa di diritto federale.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 2, 79, 83 cpv. 2, 95 cpv. 3, 106-109, 116 cpv. 1, 120. 122 cpv. 1 LEF

pronuncia:

1.Il reclamo 13/15 febbraio 1996 di __________, è irricevibile.

1.1.E’ fatto ordine all’UE di Lugano di dare inizio alla procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF.

2.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.Intimazione a:_________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                    La segretaria