Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 cpv. 2 LEF; 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RRF pronuncia 1. Il reclamo 5 febbraio 1996 di __________, è irricevibile per tardività. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a: _________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.96.00020
Lugano
18 marzo 1996/C/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidentePellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 5 febbraio 1996
__________
Contro
loperato dellUfficio di esecuzione e fallimenti di Locarnonellambito di varie esecuzioni promosse contro la reclamante;
richiamato il decreto presidenziale 7 febbraio 1996 di concessione delleffetto sospensivo;
-che nellambito delle varie esecuzioni promosse contro __________ con avviso dincanto unico 2 agosto 1995 lUEF di Locarno ha fissato al 28 agosto 1995 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari e al 13 ottobre 1995 la data dellincanto di sette particelle di proprietà dellescussa;
- che il valore di stima peritale complessivo dei fondi da realizzare è stato fissato dallUEF in Fr. 6597000.--, conformemente a quanto stabilito dall__________ nel referto peritale 26 luglio 1994;
- che il 31 luglio 1995 lUEF di Locarno ha trasmesso copia del bando alla debitrice tramite invio postale raccomandato;
- che la raccomandata non è stata ritirata ed è rimasta in giacenza allUfficio postale di __________ fino al 9 agosto 1995: il 10 agosto 1995 è stata retrocessa -con la menzione non ritirata- allufficio di esecuzione dove è giunta l11 agosto 1995;
- che lo stesso giorno lUEF di Locarno ha nuovamente inviato latto esecutivo per posta semplice;
- che con provvedimento 30 agosto 1995 lUEF di Locarno ha poi sospeso la vendita delle particelle in esecuzione avendo concesso alla debitrice un differimento della vendita;
- che con nuovo avviso dincanto unico del 2 febbraio 1996 lUEF di Locarno ha fissato al 23 febbraio 1996 il termine per le insinuazioni degli oneri fondiari e al 16 aprile 1996 la nuova data dellincanto delle sette particelle di proprietà dellescussa;
- che in siffatto provvedimento lUEF di Locarno ha nuovamente fissato il valore complessivo di stima peritale dei fondi in esecuzione in Fr. 6597000.--;
- i valori di stima applicati alle singole parcelle non tengono conto del fatto che si tratta in pratica di due importanti appezzamenti di terreno;
- il valore al metro quadrato delle particelle piccole è stato ridotto fino allinverosimile, senza tenere conto del fatto che le particelle, in quanto confinanti tra loro, possono essere riunificate ed eventualmente suddivise in differente modo per sfruttare al massimo la loro importante possibilità edificatoria;
- nel gennaio 1993 larch. __________ ha stimato i fondi della reclamante sopra via __________ in complessivi Fr. 14625000.-- e in una ulteriore perizia allestita nel marzo 1993 ha stimato i due fondi sotto via __________ in oltre Fr. 3500000.-- per un valore complessivo di oltre Fr. 18000000.--;
- nello stesso periodo larch. __________ ha allestito una perizia sul valore degli immobili e costi della futura costruzione, giungendo allo stesso valore indicato dal perito __________, ossia complessivamente Fr. 18000000.--;
- se si tiene conto del fatto che nel frattempo è entrato in vigore il nuovo PR di __________ che permette unedificazione più intensiva dei fondi oggetto dincanto, in particolare è possibile costruire un piano in più, è evidente che i valori peritali esposti nellavviso dincanto, pari a soltanto un terzo del valore indicato dai due precedenti periti (...) sono del tutto errati;
- che con osservazioni 16 febbraio 1996 __________ ha postulato, con protesta di spese e ripetibili, la reiezione del gravame perché il medesimo incanto è già stato fissato una prima volta per il 13 ottobre 1995 e la perizia dellUEF è nota alla reclamante già dal momento del suo allestimento e comunque dal primo incanto;
- che lUEF di Locarno ha rilevato che il gravame dovrebbe essere tardivo, atteso che la debitrice era perfettamente al corrente della stima attribuita dal perito in quanto già il 2 agosto 1995 lUfficio aveva provveduto a fissare un primo incanto poi sospeso a seguito del pagamento di un acconto;
- che lart. 17 cpv. 2 LEF stabilisce che il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento;
- che per gli art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 RFF la domanda di nuova stima peritale deve essere presentata entro il termine di reclamo;
- che la notifica dellavviso dincanto 2 agosto 1995, nel quale lUEF ha stabilito il valore complessivo di stima peritale in Fr. 6597000.--, è reputata essersi correttamente realizzata nel caso di specie -nella migliore delle ipotesi per la reclamante- il 9 agosto 1995, settimo giorno di giacenza dellinvio raccomandato 31 luglio 1995;
- che è irrilevante, sullossequio dei termini, il fatto che lUEF di Locarno abbia in seguito trasmesso nuovamente lavviso dincanto con invio postale semplice, determinante essendo il pregresso invio raccomandato;
- che le censure mosse al referto peritale dellarch. __________ sono ampiamente tardive, avendo potuto avere conoscenza la reclamante già il 9 agosto 1995 che lUEF aveva fissato il valore complessivo di stima peritale in Fr. 6597000.--;
- che il reclamo va dichiarato irricevibile per tardività;
- che non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF), perché così previsto per normativa di diritto federale;
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria