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15.1995.77

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1999-03-02 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Per l’art. 91 cpv. 4 LEF i terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena, lo stesso obbligo di informare del debitore (cfr. Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 16 ad art. 93; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 35/36, p. 156; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 31 ad art. 91).

E. 3 Nel caso di specie il calcolo dell’eccedenza mensile pignorabile eseguito il 2 febbraio 1994 è stato effettuato sulla base di dati risalenti al 1993 e non più corrispondenti all’effettivo introito del debitore al momento del pignoramento. Infatti la sentenza della I CCA del 12 gennaio 1993 relativa alla determinazione del contributo alimentare, è basata sullo stipendio percepito da __________ nel 1992, quindi ben due anni prima del pignoramento. La ricorrente pretende il pignoramento del salario dell’escusso in virtù dell’introito percepito da quest’ultimo negli anni 1992/ 1993. Orbene tale tesi è in manifesto contrasto con quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalla dottrina, secondo cui per il calcolo dell’eccedenza pignorabile è determinante il reddito percepito dal debitore al momento del pignoramento (cfr. DTF 112 III 21, 108 III 12; Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 17 ad art. 93). Il conteggio dell’UEF di Bellinzona il 3 maggio 1994 è da ritenere corretto, in quanto allestito sulla base del questionario, compilato  dalla ditta __________ in data 15 aprile 1994 ed attestante l’attuale reddito di __________. L’operato dell’Ufficio, nella determinazione del reddito pignorabile a carico dell’escusso, non può quindi essere censurato essendo conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalla dottrina in ambito di pignoramento di salario.

E. 4 Intimazione a: – __________ Comunicazione all’UEF di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.03.1999 15.1995.77

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.95.00077 Lugano 2 marzo 1999 /FP/fc/kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretaria: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 24 giugno 1994 di __________ (patr. dall’avv. __________) contro l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro il calcolo del minimo di esistenza 3 maggio 1994 nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di __________ (patr. dall’avv. __________) richiamata l’ordinanza presidenziale 8 luglio 1994, con la quale al ricorso è stato concesso l’effetto sospensivo; viste le osservazioni 9 agosto 1994 dell’UEF di Bellinzona; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A.      __________ procede nei confronti dell’ex marito __________ per l’incasso del proprio credito. B. Il 2 febbraio 1994 l’UEF di Bellinzona ha pignorato il salario dell’escusso sulla base del seguente calcolo: Introiti                              fr. 5’900.-- Minimo di esistenza minimo base                                                          fr.   1’025.-- alimenti                                                                   fr.   2’305.-- locazione                                                                fr.   1’400.-- cassa malati                                                           fr.      178.-- riscaldamento                                                        fr.      100.-- spese diverse                                                        fr.      392.-- Totale deduzioni                                                    fr.   5’400.-- Eccedenza mensile pignorabile                          fr.      500.-- In data 17 febbraio 1994 l’UEF di Bellinzona ha inviato alla ditta __________, datrice di lavoro dell’escusso, la notificazione di pignoramento di salario a far tempo dal mese di febbraio 1994. C. Il 22 marzo 1994 il legale del debitore ha comunicato all’Ufficio che l’atto di pignoramento del 2 febbraio 1994 riporta un salario non corrispondente a quello percepito attualmente __________, ammontante a fr. 4’055.25 mensili. Con scritto 28 marzo 1994 l’UEF di Bellinzona ha affermato che il calcolo sarebbe stato effettuato sulla base del reddito accertato dalla I CCA nella sentenza 12 gennaio 1993 emanata nell’ambito della separazione tra i coniugi __________ ed ammontante a fr. 5’900.-- mensili. D. Il 15 aprile 1994 la __________ ha comunicato all’Ufficio l’ammontare del salario mensile percepito dall’escusso pari a fr. 4’950.-- lordi, oltre a fr. 455.-- di assegni famigliari. Il 3 maggio 1994 l’UEF di Bellinzona ha quindi eseguito un nuovo calcolo del minimo vitale sulla base dei nuovi dati: Salario lordo                  fr.      4’950.-- Assegni famigliari         fr.         455.-- Minimo di esistenza Importo base                                                          fr.   1’025.-- Alimenti fr.   2’305.-- Affitto                                                                       fr.   1’400.-- AVS/AI                                                                    fr.    249.95 Assic. Inf./AD                                                         fr.       99.55 Cassa malati (privata)                                          fr.      178.-- Cassa pensione                                                    fr.    351.30 Cassa malati                                                          fr.    142.05 Trasferte e pasti                                                    fr.      300.-- Riscaldamento                                                       fr.      100.-- Totale                                                                      fr. 6’150.85 Saldo negativo              fr.       745.85 L’Ufficio comunicava quindi nel contempo, al legale della debitrice, di aver annullato la trattenuta mensile di fr. 500.-- a carico dell’escusso. E. Con lettera 10 maggio 1994 il legale di __________ ha affermato che __________ percepisce, oltre allo stipendio indicato, anche un congruo importo a titolo di rimborso spese. A comprova di ciò egli ha prodotto una lettera della ditta __________ datata 24 giugno 1993 ed un certificato di salario relativo al mese di agosto 1992 indicante un salario netto di fr. 7’612.45. L’Ufficio ha affermato, il 15 giugno 1994 che il calcolo dell’eccedenza pignorabile è stato modificato ed allestito sulla base dello stipendio attuale percepito dall’escusso, assegnando nel contempo alla debitrice un termine di dieci giorni per impugnare tale decisone. F. Con ricorso 24 giugno 1994 __________ postula l’annullamento della decisone impugnata e l’allestimento di un nuovo calcolo del minimo di esistenza sulla base delle medesime considerazioni espresse nello scritto 10 maggio 1994. G. Delle osservazioni dell’UEF di Bellinzona si dirà, se del caso, in seguito. Considerando in diritto:               1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). 2. Per l’art. 91 cpv. 4 LEF i terzi che detengono beni del debitore o verso i quali questi vanta crediti hanno, sotto minaccia di pena, lo stesso obbligo di informare del debitore (cfr. Georges Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea, Ginevra, Monaco 1998, n. 16 ad art. 93; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs - und Konkursrechts, Berna 1997, § 22 n. 35/36, p. 156; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, Zurigo 1997, n. 31 ad art. 91). 3. Nel caso di specie il calcolo dell’eccedenza mensile pignorabile eseguito il 2 febbraio 1994 è stato effettuato sulla base di dati risalenti al 1993 e non più corrispondenti all’effettivo introito del debitore al momento del pignoramento. Infatti la sentenza della I CCA del 12 gennaio 1993 relativa alla determinazione del contributo alimentare, è basata sullo stipendio percepito da __________ nel 1992, quindi ben due anni prima del pignoramento. La ricorrente pretende il pignoramento del salario dell’escusso in virtù dell’introito percepito da quest’ultimo negli anni 1992/ 1993. Orbene tale tesi è in manifesto contrasto con quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalla dottrina, secondo cui per il calcolo dell’eccedenza pignorabile è determinante il reddito percepito dal debitore al momento del pignoramento (cfr. DTF 112 III 21, 108 III 12; Georges Vonder Mühll, op. cit., n. 17 ad art. 93). Il conteggio dell’UEF di Bellinzona il 3 maggio 1994 è da ritenere corretto, in quanto allestito sulla base del questionario, compilato  dalla ditta __________ in data 15 aprile 1994 ed attestante l’attuale reddito di __________. L’operato dell’Ufficio, nella determinazione del reddito pignorabile a carico dell’escusso, non può quindi essere censurato essendo conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza e dalla dottrina in ambito di pignoramento di salario. 4. Ne consegue la reiezione del gravame. Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 91 cpv. 4 e 93 LEF pronuncia:           1. Il ricorso 24 giugno 1994 di __________, è respinto 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: – __________ Comunicazione all’UEF di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria