Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a)
Nel determinare il salario pignorabile, le autorità
d’esecuzione devono esaminare d’ufficio se il contributo per il mantenimento
sia indispensabile per il titolare del credito alimentare: se ciò non è il
caso, il pignoramento del reddito del lavoro non può incidere nel minimo
d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe
nulla (DTF 111 III 14).
b)
Dal completamento dell’istruttoria effettuato dall’UE
di Lugano emerge che __________ percepisce dal suo lavoro un reddito mensile di
Fr. 4’645.-- netti, mentre il suo minimo di esistenza è stato calcolato in
Fr. 3’778.20 al mese. Ora anche riconoscendo alla creditrice ulteriori Fr.
100.-- quale spesa di trasferta e Fr. 200.-- quale rata mensile per le cure
dentistiche della figlia - secondo il punto 2.1.2. della Tabella dei minimi di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo la spesa di Fr. 300.-- quale
ammortamento per la casa non può invece essere considerata -, non può essere
affermato che __________, per coprire il suo minimo di esistenza, debba far
capo agli alimenti del reclamante. Il suo minimo vitale viene infatti coperto
con altri mezzi, mentre se dovesse sopperirvi il debitore, a quest’ultimo
verrebbe intaccato il minimo di esistenza. Di conseguenza al caso di specie non
può venire applicata la formula, di cui alla narrativa fattuale sub C (cfr. DTF
111 III 14).
c)
Nel calcolo del minimo di esistenza l’UE di Lugano ha
computato per gli alimenti che __________ deve versare a favore dei figli un
importo mensile di Fr. 2’040.--.
Su
richiesta di questa Camera l’Ufficio dell’assistenza sociale con scritto 18
maggio 1995, ha comunicato che il debitore ha rimborsato gli alimenti
anticipati a favore dei figli in modo più o meno regolare, con versamenti di
Fr. 600.-- al mese fino a settembre 1994, che per i mesi di gennaio e febbraio
1995 ha versato Fr. 100.-- e da marzo 1995 paga Fr. 600.-- al mese.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale l’importo di Fr. 2’040.-- mensili per
gli alimenti può essere considerato nel calcolo del minimo di esistenza solo a
condizione che venga effettivamente pagato dal debitore. Questi potrà chiedere
che questa posta venga computata allorquando potrà dimostrare il pagamento
dell’importo dovuto di Fr. 2’040.-- (cfr. sentenza inedita della Camera
esecuzione e fallimenti del Tribunale federale del 29 marzo 1995 su reclamo X
cons. 3 e rif. ivi). Di conseguenza il minimo vitale del debitore va ricalcolato
tenendo conto di un importo mensile per alimenti di Fr. 600.-- al mese e
pertanto:
Introito Fr. 3’500.--
Minimo
di esistenza
-
minimo base Fr. 1’370.--
-
locazione Fr. 665.--
-
C.M., ass. inf.,
disocc., C.P. Fr. 360.--
-
alimenti Fr. 600.--
-
trasferte Fr. 200.--
totale Fr. 3’195.-- Fr. 3’500.--
Eccedenza
mensile pignorabile Fr. 305.--.
Il
pignoramento dell’indennità di disoccupazione del debitore va pertanto ridotto
da Fr. 1’570.-- a Fr. 305.-- al mese.
E. 1.1 Di conseguenza l’atto di pignoramento 5/13 maggio 1994 e la revisione 5 settembre 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano sono riformati nel senso che il pignoramento dell’indennità di disoccupazione di __________ si riduce a Fr. 305.-- al mese in luogo di Fr. 1’570.--.
E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità
E. 3 Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.05.1995 15.1995.73
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.95.00073 Lugano 23 maggio 1995/B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 9 settembre 1994 di __________ Contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano contro la revisione 5 settembre 1994 dell'atto di pignoramento dell'indennità di disoccupazione nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da __________ patr. da __________ viste le osservazioni 19 settembre 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano; esaminati atti e documenti, ritenuto IN FATTO A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 4’786.45 per alimenti arretrati. B. Con provvedimento 5/13 maggio 1994 l’UE di Lugano ha pignorato al reclamante l’indennità di disoccupazione per Fr. 1’540.-- al mese. Contro siffatta determinazione si è aggravato __________ con un primo reclamo datato 20 maggio 1994. Con sentenza 26/29 luglio 1994 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo annullando l’atto di pignoramento 5/13 maggio 1994 e retrocedendo l’incarto all’UE di Lugano perchè accertasse la situazione reddituale e della sostanza di __________ e si determinasse nuovamente. C. Il 30 agosto 1994 l’UE di Lugano ha calcolato il minimo di esistenza di __________ come segue: Introito Fr. 3’500.-- Minimo di esistenza - minimo base Fr. 1’370.-- - locazione Fr. 665.-- - C.M., ass. inf., disocc., C.P Fr. 360.-- - alimenti Fr. 2’040.-- - trasferte Fr. 200.-- Totale Fr. 4’635.-- In data 25 agosto 1994 l’UE di Lugano ha interrogato __________ in merito al suo reddito e alle spese sostenute per il mantenimento della sua famiglia. Dal verbale risulta che la creditrice percepisce Fr. 4’645.-- netti al mese dal suo lavoro quale impiegata presso le __________, mentre il suo minimo di esistenza è stato calcolato come segue (cfr. calcolo del 2 settembre 1994): Minimo di esistenza - minimo base Fr. 1’025.-- - figli minorenni Fr. 800.-- - locazione Fr. 1’400.-- - conguaglio riscaldamento Fr. 107.-- - cassa malati, ass. inf., disoccupazione, C.P. Fr. 264.20 - trasferte Fr. 100.-- - ass. casa Fr. 82.-- Totale Fr. 3’778.20 Sulla base della seguente formula l’UE ha poi calcolato in data 5 settembre 1994 la quota pignorabile al reclamante ammontante a Fr. 1’571.78: Reddito del debitore di alimenti (Fr. 3’500.--) X Minimo di esistenza del creditore d’alimenti (Fr. 3’778.20) ------------------------------------------------------------------------ = Fr.1’571.78 Minimo di esistenza del debitore d’alimenti (Fr. 4’635.--) + Minimo di esistenza del creditore d’alimenti (Fr. 3’778.20) D. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato __________ contestando il calcolo della quota pignorabile. Egli ha rilevato che la trattenuta di Fr. 1’570.-- al mese lo riduce letteralmente sul lastrico non permettendogli di mantenere la sua nuova famiglia, in procinto di aumentare con l’imminente nascita di un figlio. Considerato IN DIRITTO 1. a) Nel determinare il salario pignorabile, le autorità d’esecuzione devono esaminare d’ufficio se il contributo per il mantenimento sia indispensabile per il titolare del credito alimentare: se ciò non è il caso, il pignoramento del reddito del lavoro non può incidere nel minimo d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe nulla (DTF 111 III 14). b) Dal completamento dell’istruttoria effettuato dall’UE di Lugano emerge che __________ percepisce dal suo lavoro un reddito mensile di Fr. 4’645.-- netti, mentre il suo minimo di esistenza è stato calcolato in Fr. 3’778.20 al mese. Ora anche riconoscendo alla creditrice ulteriori Fr. 100.-- quale spesa di trasferta e Fr. 200.-- quale rata mensile per le cure dentistiche della figlia - secondo il punto 2.1.2. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo la spesa di Fr. 300.-- quale ammortamento per la casa non può invece essere considerata -, non può essere affermato che __________, per coprire il suo minimo di esistenza, debba far capo agli alimenti del reclamante. Il suo minimo vitale viene infatti coperto con altri mezzi, mentre se dovesse sopperirvi il debitore, a quest’ultimo verrebbe intaccato il minimo di esistenza. Di conseguenza al caso di specie non può venire applicata la formula, di cui alla narrativa fattuale sub C (cfr. DTF 111 III 14). c) Nel calcolo del minimo di esistenza l’UE di Lugano ha computato per gli alimenti che __________ deve versare a favore dei figli un importo mensile di Fr. 2’040.--. Su richiesta di questa Camera l’Ufficio dell’assistenza sociale con scritto 18 maggio 1995, ha comunicato che il debitore ha rimborsato gli alimenti anticipati a favore dei figli in modo più o meno regolare, con versamenti di Fr. 600.-- al mese fino a settembre 1994, che per i mesi di gennaio e febbraio 1995 ha versato Fr. 100.-- e da marzo 1995 paga Fr. 600.-- al mese. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’importo di Fr. 2’040.-- mensili per gli alimenti può essere considerato nel calcolo del minimo di esistenza solo a condizione che venga effettivamente pagato dal debitore. Questi potrà chiedere che questa posta venga computata allorquando potrà dimostrare il pagamento dell’importo dovuto di Fr. 2’040.-- (cfr. sentenza inedita della Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale federale del 29 marzo 1995 su reclamo X cons. 3 e rif. ivi). Di conseguenza il minimo vitale del debitore va ricalcolato tenendo conto di un importo mensile per alimenti di Fr. 600.-- al mese e pertanto: Introito Fr. 3’500.-- Minimo di esistenza - minimo base Fr. 1’370.-- - locazione Fr. 665.-- - C.M., ass. inf., disocc., C.P. Fr. 360.-- - alimenti Fr. 600.-- - trasferte Fr. 200.-- totale Fr. 3’195.-- Fr. 3’500.-- Eccedenza mensile pignorabile Fr. 305.--. Il pignoramento dell’indennità di disoccupazione del debitore va pertanto ridotto da Fr. 1’570.-- a Fr. 305.-- al mese. 2. Il reclamo 9 settembre 1994 di __________ va di conseguenza parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati PRONUNCIA 1. Il reclamo 9 settembre 1994 di __________, è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza l’atto di pignoramento 5/13 maggio 1994 e la revisione 5 settembre 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano sono riformati nel senso che il pignoramento dell’indennità di disoccupazione di __________ si riduce a Fr. 305.-- al mese in luogo di Fr. 1’570.--. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità 3. Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria