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15.1995.73

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-05-23 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 a)

Nel determinare il salario pignorabile, le autorità

d’esecuzione devono esaminare d’ufficio se il contributo per il mantenimento

sia indispensabile per il titolare del credito alimentare: se ciò non è il

caso, il pignoramento del reddito del lavoro non può incidere nel minimo

d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe

nulla (DTF 111 III 14).

b)

Dal completamento dell’istruttoria effettuato dall’UE

di Lugano emerge che __________ percepisce dal suo lavoro un reddito mensile di

Fr. 4’645.-- netti, mentre il suo minimo di esistenza è stato calcolato  in

Fr. 3’778.20 al mese. Ora anche riconoscendo alla creditrice ulteriori Fr.

100.-- quale  spesa di trasferta e Fr. 200.-- quale rata mensile per le cure

dentistiche della figlia - secondo il punto 2.1.2. della Tabella dei minimi di

esistenza agli effetti del diritto esecutivo la spesa di Fr. 300.-- quale

ammortamento per la casa non può invece essere considerata -, non può essere

affermato che __________, per coprire il suo minimo di esistenza, debba far

capo agli alimenti del reclamante. Il suo minimo vitale viene infatti coperto

con altri mezzi, mentre se dovesse sopperirvi il debitore, a quest’ultimo

verrebbe intaccato il minimo di esistenza. Di conseguenza al caso di specie non

può venire applicata la formula, di cui alla narrativa fattuale sub C (cfr. DTF

111 III 14).

c)

Nel calcolo del minimo di esistenza l’UE di Lugano ha

computato per gli alimenti che __________ deve versare a favore dei figli un

importo mensile di Fr. 2’040.--.

Su

richiesta di questa Camera l’Ufficio dell’assistenza sociale con scritto 18

maggio 1995, ha comunicato che il debitore ha rimborsato gli alimenti

anticipati a favore dei figli in modo più o meno regolare, con versamenti di

Fr. 600.-- al mese fino a settembre 1994, che per i mesi di gennaio e febbraio

1995 ha versato Fr. 100.-- e da marzo 1995  paga Fr. 600.-- al mese.

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale l’importo di Fr. 2’040.-- mensili per

gli alimenti può essere considerato nel calcolo del minimo di esistenza solo a

condizione che venga effettivamente pagato dal debitore. Questi potrà chiedere

che questa posta venga computata allorquando potrà dimostrare il pagamento

dell’importo dovuto di Fr. 2’040.-- (cfr. sentenza inedita della Camera

esecuzione e fallimenti del Tribunale federale del 29 marzo 1995 su reclamo X

cons. 3 e rif. ivi). Di conseguenza il minimo vitale del debitore va ricalcolato

tenendo conto di un importo mensile per alimenti di Fr. 600.-- al mese e

pertanto:

Introito                                                                      Fr.   3’500.--

Minimo

di esistenza

-

minimo base            Fr.     1’370.--

-

locazione                  Fr.       665.--

-

C.M., ass. inf.,

disocc., C.P.           Fr.       360.--

-

alimenti                     Fr.       600.--

-

trasferte                    Fr.       200.--

totale                           Fr.     3’195.--                      Fr.   3’500.--

Eccedenza

mensile  pignorabile Fr. 305.--.

Il

pignoramento dell’indennità di disoccupazione del debitore va pertanto ridotto

da Fr. 1’570.-- a Fr. 305.-- al mese.

E. 1.1 Di conseguenza  l’atto di pignoramento 5/13 maggio 1994 e la revisione 5 settembre 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano sono riformati nel senso che il pignoramento dell’indennità di disoccupazione di __________ si riduce a Fr. 305.-- al mese in luogo di Fr. 1’570.--.

E. 2 Non si prelevano spese e non si assegnano indennità

E. 3 Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.05.1995 15.1995.73

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.95.00073 Lugano 23 maggio 1995/B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 9 settembre 1994 di __________ Contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano contro la revisione 5 settembre 1994 dell'atto di pignoramento dell'indennità di disoccupazione nell'esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da __________ patr. da __________ viste le osservazioni 19 settembre 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano; esaminati atti e documenti, ritenuto IN FATTO A.   __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 4’786.45 per alimenti arretrati. B. Con provvedimento 5/13 maggio 1994 l’UE di Lugano ha pignorato al reclamante l’indennità di disoccupazione per Fr. 1’540.-- al mese. Contro siffatta determinazione si è aggravato __________ con un primo reclamo datato 20 maggio 1994. Con sentenza  26/29 luglio 1994 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo annullando l’atto di pignoramento 5/13 maggio 1994 e retrocedendo l’incarto all’UE di Lugano perchè accertasse la situazione reddituale e della sostanza di __________ e si determinasse nuovamente. C. Il 30 agosto 1994 l’UE di  Lugano ha calcolato il minimo di esistenza di __________ come segue: Introito                                                                     Fr.   3’500.-- Minimo di esistenza - minimo base                     Fr.       1’370.-- - locazione                           Fr.         665.-- - C.M., ass. inf., disocc., C.P                       Fr.         360.-- - alimenti                              Fr.       2’040.-- - trasferte                              Fr.         200.-- Totale                                   Fr.       4’635.-- In data 25 agosto 1994  l’UE di Lugano ha interrogato __________ in merito al suo reddito e alle spese sostenute per il mantenimento della sua famiglia. Dal verbale risulta che la creditrice percepisce Fr. 4’645.-- netti al mese dal suo lavoro quale impiegata presso le __________, mentre il suo minimo di esistenza è stato calcolato come segue (cfr. calcolo del 2 settembre 1994): Minimo di esistenza - minimo base                          Fr.  1’025.-- - figli minorenni                         Fr.     800.-- - locazione                                Fr.  1’400.-- - conguaglio riscaldamento    Fr.     107.-- - cassa malati, ass. inf., disoccupazione, C.P.            Fr.     264.20 - trasferte                                  Fr.     100.-- - ass. casa                                Fr.       82.-- Totale                                        Fr.  3’778.20 Sulla base della seguente formula l’UE ha poi calcolato in data 5 settembre 1994 la quota pignorabile al reclamante ammontante a Fr. 1’571.78: Reddito del debitore di alimenti (Fr. 3’500.--)  X Minimo di esistenza del creditore d’alimenti (Fr. 3’778.20) ------------------------------------------------------------------------ = Fr.1’571.78 Minimo di esistenza del debitore d’alimenti (Fr. 4’635.--)  + Minimo di esistenza del creditore d’alimenti (Fr. 3’778.20) D. Contro siffatta determinazione si è tempestivamente aggravato __________ contestando il calcolo della quota pignorabile. Egli ha rilevato che la trattenuta di Fr. 1’570.-- al mese lo riduce letteralmente sul lastrico non permettendogli di mantenere la sua nuova famiglia, in procinto di aumentare con l’imminente nascita di un figlio. Considerato IN DIRITTO 1. a) Nel determinare il salario pignorabile, le autorità d’esecuzione devono esaminare d’ufficio se il contributo per il mantenimento sia indispensabile per il titolare del credito alimentare: se ciò non è il caso, il pignoramento del reddito del lavoro non può incidere nel minimo d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe nulla (DTF 111 III 14). b) Dal completamento dell’istruttoria effettuato dall’UE di Lugano emerge che __________ percepisce dal suo lavoro un reddito mensile di Fr. 4’645.-- netti, mentre il suo minimo di esistenza è stato calcolato  in Fr. 3’778.20 al mese. Ora anche riconoscendo alla creditrice ulteriori Fr. 100.-- quale  spesa di trasferta e Fr. 200.-- quale rata mensile per le cure dentistiche della figlia - secondo il punto 2.1.2. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo la spesa di Fr. 300.-- quale ammortamento per la casa non può invece essere considerata -, non può essere affermato che __________, per coprire il suo minimo di esistenza, debba far capo agli alimenti del reclamante. Il suo minimo vitale viene infatti coperto con altri mezzi, mentre se dovesse sopperirvi il debitore, a quest’ultimo verrebbe intaccato il minimo di esistenza. Di conseguenza al caso di specie non può venire applicata la formula, di cui alla narrativa fattuale sub C (cfr. DTF 111 III 14). c) Nel calcolo del minimo di esistenza l’UE di Lugano ha computato per gli alimenti che __________ deve versare a favore dei figli un importo mensile di Fr. 2’040.--. Su richiesta di questa Camera l’Ufficio dell’assistenza sociale con scritto 18 maggio 1995, ha comunicato che il debitore ha rimborsato gli alimenti anticipati a favore dei figli in modo più o meno regolare, con versamenti di Fr. 600.-- al mese fino a settembre 1994, che per i mesi di gennaio e febbraio 1995 ha versato Fr. 100.-- e da marzo 1995  paga Fr. 600.-- al mese. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l’importo di Fr. 2’040.-- mensili per gli alimenti può essere considerato nel calcolo del minimo di esistenza solo a condizione che venga effettivamente pagato dal debitore. Questi potrà chiedere che questa posta venga computata allorquando potrà dimostrare il pagamento dell’importo dovuto di Fr. 2’040.-- (cfr. sentenza inedita della Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale federale del 29 marzo 1995 su reclamo X cons. 3 e rif. ivi). Di conseguenza il minimo vitale del debitore va ricalcolato tenendo conto di un importo mensile per alimenti di Fr. 600.-- al mese e pertanto: Introito                                                                      Fr.   3’500.-- Minimo di esistenza - minimo base            Fr.     1’370.-- - locazione                  Fr.       665.-- - C.M., ass. inf., disocc., C.P.           Fr.       360.-- - alimenti                     Fr.       600.-- - trasferte                    Fr.       200.-- totale                           Fr.     3’195.--                      Fr.   3’500.-- Eccedenza mensile  pignorabile Fr. 305.--. Il pignoramento dell’indennità di disoccupazione del debitore va pertanto ridotto da Fr. 1’570.-- a Fr. 305.-- al mese. 2. Il reclamo 9 settembre 1994 di __________ va di conseguenza parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF, nonchè i disposti citati PRONUNCIA 1. Il reclamo 9 settembre 1994 di __________, è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza  l’atto di pignoramento 5/13 maggio 1994 e la revisione 5 settembre 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano sono riformati nel senso che il pignoramento dell’indennità di disoccupazione di __________ si riduce a Fr. 305.-- al mese in luogo di Fr. 1’570.--. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità 3. Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria