Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 4 Intimazione a:
- __________ Comunicazione all’UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.95.00070
Lugano
4 agosto 1998/FP/fc/fb
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidentePellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo (ora ricorso) 7 settembre 1992 di
__________
patr. dallavv. __________
contro
loperato dellUE di Luganonellesecuzione n. __________ promossa da
__________
patr. dall avv. __________
nei confronti della ricorrente
richiamata lordinanza presidenziale 8 settembre 1992, con la quale al ricorso è stato concesso leffetto sospensivo;
viste le osservazioni
- 18 settembre 1992 della __________
- 21 settembre 1992 dellUE di Lugano
la replica 5 ottobre 1992
la duplica 23 ottobre 1992
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con reclamo 7 settembre 1992 __________ postulava lannullamento dellesecuzione n.__________ dellUE di Lugano promossa nei suoi confronti __________;
che listruttoria riferita alla procedura ricorsuale è tuttora aperta;
che lultimo atto processuale nellinc. n. 15.95.70 risale al 23 ottobre 1992, data dellinoltro dellallegato di duplica da parte della __________;
che per lart. 24b cpv. 2 LPR - applicabile alla procedura ricorsuale qui oggetto desame in virtù della disposizione transitoria dedotta dallart. 34a LPR, con la sola precisazione che il termine di perenzione processuale di diritto cantonale di un anno inizia a decorrere non dallultimo atto processuale del 23 ottobre 1992, bensì solo dal 6 giugno 1997, momento dellentrata in vigore della nuova norma (BU 1997, p.274) - lautorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli se una controversia è divenuta priva dinteresse giuridico, ritenuto che la mancanza di interesse è presunta se per un anno non vi è stato alcun atto processuale;
che listruttoria non ha più avuto atti procedurali dal 23 ottobre 1992;
che decisivo nel caso di specie è comunque il decorso del termine di un anno non dal 23 ottobre 1992, bensì dal 6 giugno 1997, a prescindere dal fatto che il risultato non cambia;
che ne consegue siccome realizzato il presupposto della completa inazione ex art. 24b cpv. 2 LPR, legittimante lo stralcio del gravame dai ruoli per mancanza dinteresse;
che lo stralcio è ordinato dufficio e senza contraddittorio (art. 24b cpv. 2, primo periodo, seconda proposizione LPR);
che resta ovviamente riservata la restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF, ove se ne realizzino i presupposti;
che non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 24b LPR e 33 cpv. 4 LEF
pronuncia: 1.Il reclamo (ora ricorso) 7 settembre 1992 di __________, è stralciato dai ruoli.
2.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello, in conformità dellart. 19 LEF.
4.Intimazione a:
- __________
Comunicazione allUE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria