opencaselaw.ch

15.1995.67

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-04-15 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità d’esecuzione sono tennute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2, 108 III 12 cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento.

E. 1.1 Di conseguenza il provvedimento 6/16 dicembre 1993 dell’UE di Lugano è riformato nel senso che dell’indennità di disoccupazione percepita da __________ è pignorato dal 1. gennaio 1994 e per la durata di un anno l’importo eccedente il minimo di esistenza mensile di Fr. 1’475.--, in luogo di Fr. 1’350.-. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

E. 2 a) Le dichiarazioni delle parti non sono risolutive poiché in forza del principio inquisitorio le prove devono essere assunte d’ufficio e i fatti verificati senza riguardo alla provenienza dei ragguagli o alle ammissioni degli interessati (cfr. DTF 109 II 398 cons. 2c secondo cui il principio inquisitorio non esime l’interessato dal sostanziare e documentare le proprie allegazioni - cfr. DTF 106 Ib 80 cons. 2aa con richiami - nè impone all’autorità l’obbligo di assumere mezzi probatori, il cui presumibile risultato non porterebbe chiarimenti di rilievo - cfr. DTF 106 Ia 162 cons. 2b con riferimenti). b) L’UE di Lugano ha eseguito il pignoramento in oggetto sulla base della Tabella dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo (nel seguito: Tabella), in vigore in quel momento, e delle spese fatte valere dal ricorrente stesso, ritenendo che non occorressero ulteriori chiarimenti. __________ con il suo ricorso ha semplicemente contestato l’atto di pignoramento in generale, senza tuttavia chiedere il riconoscimento di spese specifiche, da considerare oltre all’importo base mensile e alle spese già computate dall’UE. Pertanto in mancanza di indicazioni concrete e dei necessari giustificativi la sua richiesta va in linea di principio respinta. c) Ciò nonostante, essendo entrata in vigore dal 1. gennaio 1994 la nuova Tabella, occorre tenere conto del nuovo importo base mensile per persona che vive sola aumentato a Fr. 925.-- al mese (punto 1.1 della Tabella) e del supplemento per figli minorenni aumentato a Fr. 300.-- al mese (punto 1.2.1. della Tabella). Pertanto dal 1. gennaio 1994 il minimo di esistenza di __________ è calcolato come segue: Minimo di esistenza - minimo base                                                         Fr. 925.-- - figli minorenni                                                       Fr. 300.-- - C.M., ass. inf., disocc., C.P.                                                         Fr. 250.-- totale                                                                        Fr. 1’475.-- Da pignorare è quindi a partire dal 1. gennaio 1994 e per la durata di un anno (art. 93 cpv. 2 LEF) l’indennità di disoccupazione del ricorrente eccedente il minimo di esistenza mensile di Fr. 1’475.--.

E. 3 Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF.

E. 4 Intimazione:       - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.04.1997 15.1995.67

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.95.00067 Lugano 15 aprile 1997/B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 24 dicembre 1993 di __________ contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro l’atto di pignoramento 6/16 dicembre 1993 nell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente dallo __________ rappr. __________; viste le osservazioni:     - 4 gennaio 1994 dello __________

-     18 gennaio 1994 dell’Ufficio esecuzione di Lugano; rilevato che con decreto presidenziale 30 dicembre 1993 al ricorso non è stato concesso effetto sospensivo; completata l’istruttoria; ritenuto in fatto: A. Lo __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 11’835.10. B. Con atto di pignoramento 6/16 dicembre 1993 l’UE di Lugano ha pignorato l’indennità di disoccupazione del ricorrente per l’importo eccedente il minimo di esistenza di Fr. 1’350.-- al mese, sulla base del seguente computo: Minimo di esistenza - minimo base            Fr.    845.-- - figli minorenni          Fr.    255.-- - C.M., ass. inf., disocc., C.P.            Fr.    250.-- totale                           Fr. 1’350.-- C. Contro siffatta determinazione si è aggravato __________ argomentando in sostanza che l’importo percepito dalla Cassa di disoccupazione è assolutamente necessario al suo sostentamento e a quello della sua famiglia. D. Delle osservazioni dello __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. E. Interrogato formalmente il ricorrente ha dichiarato che in tre o quattro occasioni gli è stata pignorata la parte dell’indennità di disoccupazione eccedente il minimo vitale di Fr. 1’350.--. Considerato in diritto 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito, le autorità d’esecuzione sono tennute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo e della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2, 108 III 12 cons. 3, 106 III 13 cons. 2, 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento. 2. a) Le dichiarazioni delle parti non sono risolutive poiché in forza del principio inquisitorio le prove devono essere assunte d’ufficio e i fatti verificati senza riguardo alla provenienza dei ragguagli o alle ammissioni degli interessati (cfr. DTF 109 II 398 cons. 2c secondo cui il principio inquisitorio non esime l’interessato dal sostanziare e documentare le proprie allegazioni - cfr. DTF 106 Ib 80 cons. 2aa con richiami - nè impone all’autorità l’obbligo di assumere mezzi probatori, il cui presumibile risultato non porterebbe chiarimenti di rilievo - cfr. DTF 106 Ia 162 cons. 2b con riferimenti). b) L’UE di Lugano ha eseguito il pignoramento in oggetto sulla base della Tabella dei minimi d’esistenza agli effetti del diritto esecutivo (nel seguito: Tabella), in vigore in quel momento, e delle spese fatte valere dal ricorrente stesso, ritenendo che non occorressero ulteriori chiarimenti. __________ con il suo ricorso ha semplicemente contestato l’atto di pignoramento in generale, senza tuttavia chiedere il riconoscimento di spese specifiche, da considerare oltre all’importo base mensile e alle spese già computate dall’UE. Pertanto in mancanza di indicazioni concrete e dei necessari giustificativi la sua richiesta va in linea di principio respinta. c) Ciò nonostante, essendo entrata in vigore dal 1. gennaio 1994 la nuova Tabella, occorre tenere conto del nuovo importo base mensile per persona che vive sola aumentato a Fr. 925.-- al mese (punto 1.1 della Tabella) e del supplemento per figli minorenni aumentato a Fr. 300.-- al mese (punto 1.2.1. della Tabella). Pertanto dal 1. gennaio 1994 il minimo di esistenza di __________ è calcolato come segue: Minimo di esistenza - minimo base                                                         Fr. 925.-- - figli minorenni                                                       Fr. 300.-- - C.M., ass. inf., disocc., C.P.                                                         Fr. 250.-- totale                                                                        Fr. 1’475.-- Da pignorare è quindi a partire dal 1. gennaio 1994 e per la durata di un anno (art. 93 cpv. 2 LEF) l’indennità di disoccupazione del ricorrente eccedente il minimo di esistenza mensile di Fr. 1’475.--. 3. Il ricorso 24 dicembre 1994 di __________ va quindi parzialmente accolto. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia 1. Il ricorso 24 dicembre 1993 di ____________________, è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza il provvedimento 6/16 dicembre 1993 dell’UE di Lugano è riformato nel senso che dell’indennità di disoccupazione percepita da __________ è pignorato dal 1. gennaio 1994 e per la durata di un anno l’importo eccedente il minimo di esistenza mensile di Fr. 1’475.--, in luogo di Fr. 1’350.-. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione:       - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria