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15.1995.211

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-08-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il dott. __________ si aggrava contro la partecipazione dello __________ al pignoramento presso __________ del conto n. __________ Il reclamante censura pure che l’UE di Lugano non gli avrebbe consegnato la “lettera di credito” acquistata all’asta del 3 maggio 1995.

E. 2 Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all’Autorità di

vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il

reclamante ebbe notizia del provvedimento.

Il

26 giugno 1995 l’UE di Lugano ha comunicato al dott. __________ il

provvedimento 23 giugno 1995 con il quale ha deciso che lo Stato del Cantone

Ticino, quale creditore sequestrante, partecipa in via provvisoria al

pignoramento del 4 maggio 1995.

Con

siffatto provvedimento l’Ufficio ha notificato al reclamante la propria

decisione di porre al beneficio del pignoramento anche lo Stato, nell’ipotesi

che la procedura esecutiva promossa a convalida del sequestro fosse sfociata in

un precetto esecutivo cresciuto in giudicato.

L’atto

impugnato dell’8 settembre 1995 con il quale l’UE ha iscritto in via definitiva

nel verbale di pignoramento il credito dello Stato del Cantone Ticino quindi

altro non è che una semplice conferma di pregressa disposizione: impugnabile

mediante reclamo all'Autorità di vigilanza era infatti unicamente il

provvedimento del 23 giugno 1995. Il gravame del 2/5 ottobre 1995, in quanto

rivolto contro la decisione dell’8 settembre 1995, risulta pertanto

irrimediabilmente tardivo.

3.a)

Il reclamante censura pure il fatto che l’UE di Lugano

non gli avrebbe consegnato la “lettera di credito” acquistata all’asta del 3

maggio 1995.

b)

Nell’esecuzione n. __________, promossa da __________

contro __________, il 23 novembre 1994 l’UE di Lugano ha pignorato “il credito

vantato dall’escusso, e non contestato, nei confronti della società __________”

di USA $ 250’000.--. L’UE ha trasmesso il verbale di pignoramento agli

interessati il 29 novembre 1994.

Nell’avviso

d’incanto del 24 aprile 1995 e nel verbale d’incanto del 3 maggio 1995 l’UE ha

indicato quale bene da vendere il “credito di US $ 250’000.-- vantato

dall’escusso nei confronti della __________”.

All’incanto

del 3 maggio 1995 “il credito messo all’asta” è stato aggiudicato al __________.

Il 29 maggio 1995 l’UE ha spedito il verbale d’incanto agli interessati.

A

differenza di quanto preteso dal reclamante, il credito dell’escusso contro

terzi acquistato dal dott. __________ all’incanto del 3 maggio 1995 non è

incorporato in una “lettera di credito”: l’Ufficio infatti -come a perfetta

conoscenza dell’aggiudicatario che, quale creditore procedente, ha ricevuto

dall’UE di Lugano tutti gli atti esecutivi relativi al pignoramento e alla

vendita del noto credito- in nessuno dei citati atti esecutivi ha fatto

riferimento a dichiarazioni, titoli, effetti cambiari o altro in possesso del

debitore e attestanti il presunto credito contro __________. Neppure dopo

l’incanto l’UE ha ricevuto da __________ della documentazione inerente al

credito venduto all’incanto del 3 maggio 1995 (cfr. scritto 6 settembre 1995

trasmesso dall’UE di Lugano al dott. . Ne consegue che l’operato dell’UE è

stato corretto e che il gravame deve essere respinto.

E. 4 Il reclamo 2/5 ottobre 1995 del dott. __________, in quanto ricevibile, è respinto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamato l’art. 17 cpv. 2 LEF pronuncia 1. Il reclamo 2/5 ottobre 1995 del dott. __________, in quanto ricevibile è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a:

-   __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.08.1996 15.1995.211

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.95.00211 Lugano 16 agosto 1996 /C/fc/bsn In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 2/5 ottobre 1995 del __________ Contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito delle esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ (gruppo di pignoramento n. __________) promosse dal reclamante medesimo (es. n. __________) e da __________ (es. n. __________) __________ (rappr. da __________ (es. n. __________ __________ (rappr. da__________ __________) (es. n. __________ contro __________ in tema di aggiudicazione di un credito in sede di asta pubblica e di partecipazione al pignoramento; viste le osservazioni 12 ottobre 1995 dell’UE di Lugano; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa dal dott. __________ contro __________, il 23 novembre 1994 l’UE di Lugano ha pignorato “il credito vantato dall’escusso, e non contestato, nei confronti della società __________ ” di US $ 250’000.--. B. Il 17 marzo 1995 il dott. __________ ha chiesto la vendita del credito pignorato. C. Il 3 maggio 1995 il credito è stato aggiudicato in sede di pubblico incanto per Fr. 5.-- allo stesso  __________ D. Con atto di pignoramento 4 maggio 1995, riferito al gruppo di pignoramento n. __________, l’UE di Lugano ha pignorato -nelle esecuzioni promosse dalla __________ (es. __________) e dalla __________ (es.

n. __________)- presso __________ di __________ “il conto n. __________, intestato all’escusso __________ con un saldo al 31 dicembre 1994 di Fr. 43’527.15”. E. Il 24 maggio 1995 l’UE ha iscritto, visto l’esito dell’incanto del 3 maggio 1995, il credito del reclamante nell’atto di pignoramento del 4 maggio 1995. F. Con decreto 30 maggio 1995 (sequestro n. __________ la Segretaria assessore di Lugano, Sezione 4, ha sequestrato su istanza dello __________ presso __________ succursale di __________ “tutti gli averi, somme, titoli, crediti, valori, beni di ogni tipo, che si trovino su conti, depositi, relazioni bancarie, “tesori”, oppure in cassette di sicurezza, comunque nulla escluso intestati al debitore (__________) oppure anche a terzi nella misura in cui la banca destinataria del presente decreto sappia trattasi di beni di proprietà del debitore anche se a lui non intestati; in particolare il conto n. __________ Il tutto fino a concorrenza dell’importo dedotto in esecuzione” di Fr. 48’176.50. G. L’UE di Lugano ha eseguito il sequestro presso __________ il 30 maggio 1995. H. Con provvedimento 23 giugno 1995 l’UE ha stabilito che lo __________, quale creditore sequestrante, partecipa in via provvisoria al pignoramento di cui al gruppo n. __________. Il 26 giugno 1995 l’UE ha comunicato siffatto provvedimento alle parti. I. Con scritti 20 maggio 1995 e 21 luglio 1995 il dott. __________ ha chiesto all’UE di Lugano di trasmettergli “la lettera di credito” risp. la cartavalore (“Wertschrift”) che egli avrebbe acquistato all’asta del 3 maggio 1995. Nello scritto del 21 luglio 1995 il reclamante si è inoltre lamentato della partecipazione __________ al pignoramento (“Ich glaube kaum, dass man abwarten kann, bis der Staat alles Geld bekommen hat. Beim Zeitpunkt der Pfändung waren nur diese drei Schuldner auf Ihrer Liste und das ist rechtlich bindend”). Il 6 settembre 1995 l’UE ha comunicato al reclamante che mai “si è fatto riferimento a titoli, effetti cambiari o altro in possesso del debitore” e che la partecipazione dello __________ al pignoramento “risponde alle disposizioni di legge che prevedono un termine di trenta giorni entro il quale altri creditori possono aggiungersi a quelli già beneficiari”. L. Il 18 agosto 1995 __________ ha ritirato l’opposizione interposta al PE n. __________, emesso dall’UE di Lugano a convalida del sequestro n. __________ M. Il 1. settembre 1995 lo __________ ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione e l’8 settembre 1995 l’UE di Lugano ha iscritto in via definitiva nel verbale di pignoramento il credito dello Stato, dandone comunicazione agli interessati il 25 settembre 1995. N. Con reclamo 2/5 ottobre 1995 il dott. __________ ha chiesto lo stralcio del credito dello __________ dal verbale di pignoramento del 4 maggio 1995 e la consegna della “lettera di credito” di US $ 250’000.-- che gli avrebbe acquistato all’asta del 3 maggio 1995 o il versamento dell’importo corrispondente, atteso che:

-   “il 23 giugno 1995 l’UE ha iniziato l’atto di pignoramento e l’ha chiuso il 22 luglio 1995”;

-   “la domanda di pignoramento dell’Ufficio di esazione e condoni però è stata fatta solo il 4 settembre 1995, quindi troppo tardi”;

-   “il 3 maggio 1995 il signor __________ dell’UE ha comperato per noi all’incanto una lettera di credito di US $ 250’000.-- della Società __________ (...) finora non siamo in possesso di questa lettera di credito”. O. Con osservazioni 12 ottobre 1995 l’UE di Lugano ha postulato la reiezione del gravame per tardività. A mente dell’ufficio il reclamo sarebbe tardivo perché “l’atto di pignoramento con la partecipazione al gr. 32973” dello __________ sarebbe stato spedito a tutte le parti il 23 giugno 1995. Considerato in diritto: 1. Il dott. __________ si aggrava contro la partecipazione dello __________ al pignoramento presso __________ del conto n. __________ Il reclamante censura pure che l’UE di Lugano non gli avrebbe consegnato la “lettera di credito” acquistata all’asta del 3 maggio 1995. 2. Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento. Il 26 giugno 1995 l’UE di Lugano ha comunicato al dott. __________ il provvedimento 23 giugno 1995 con il quale ha deciso che lo Stato del Cantone Ticino, quale creditore sequestrante, partecipa in via provvisoria al pignoramento del 4 maggio 1995. Con siffatto provvedimento l’Ufficio ha notificato al reclamante la propria decisione di porre al beneficio del pignoramento anche lo Stato, nell’ipotesi che la procedura esecutiva promossa a convalida del sequestro fosse sfociata in un precetto esecutivo cresciuto in giudicato. L’atto impugnato dell’8 settembre 1995 con il quale l’UE ha iscritto in via definitiva nel verbale di pignoramento il credito dello Stato del Cantone Ticino quindi altro non è che una semplice conferma di pregressa disposizione: impugnabile mediante reclamo all'Autorità di vigilanza era infatti unicamente il provvedimento del 23 giugno 1995. Il gravame del 2/5 ottobre 1995, in quanto rivolto contro la decisione dell’8 settembre 1995, risulta pertanto irrimediabilmente tardivo. 3.a) Il reclamante censura pure il fatto che l’UE di Lugano non gli avrebbe consegnato la “lettera di credito” acquistata all’asta del 3 maggio 1995. b) Nell’esecuzione n. __________, promossa da __________ contro __________, il 23 novembre 1994 l’UE di Lugano ha pignorato “il credito vantato dall’escusso, e non contestato, nei confronti della società __________” di USA $ 250’000.--. L’UE ha trasmesso il verbale di pignoramento agli interessati il 29 novembre 1994. Nell’avviso d’incanto del 24 aprile 1995 e nel verbale d’incanto del 3 maggio 1995 l’UE ha indicato quale bene da vendere il “credito di US $ 250’000.-- vantato dall’escusso nei confronti della __________”. All’incanto del 3 maggio 1995 “il credito messo all’asta” è stato aggiudicato al __________. Il 29 maggio 1995 l’UE ha spedito il verbale d’incanto agli interessati. A differenza di quanto preteso dal reclamante, il credito dell’escusso contro terzi acquistato dal dott. __________ all’incanto del 3 maggio 1995 non è incorporato in una “lettera di credito”: l’Ufficio infatti -come a perfetta conoscenza dell’aggiudicatario che, quale creditore procedente, ha ricevuto dall’UE di Lugano tutti gli atti esecutivi relativi al pignoramento e alla vendita del noto credito- in nessuno dei citati atti esecutivi ha fatto riferimento a dichiarazioni, titoli, effetti cambiari o altro in possesso del debitore e attestanti il presunto credito contro __________. Neppure dopo l’incanto l’UE ha ricevuto da __________ della documentazione inerente al credito venduto all’incanto del 3 maggio 1995 (cfr. scritto 6 settembre 1995 trasmesso dall’UE di Lugano al dott. . Ne consegue che l’operato dell’UE è stato corretto e che il gravame deve essere respinto. 4. Il reclamo 2/5 ottobre 1995 del dott. __________, in quanto ricevibile, è respinto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, richiamato l’art. 17 cpv. 2 LEF pronuncia 1. Il reclamo 2/5 ottobre 1995 del dott. __________, in quanto ricevibile è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a:

-   __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                           La segretaria