Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252);
- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2).
E. 2 a) Ex art. 83 cpv. 2 e 3 LEF il debitore, entro dieci giorni dal rigetto dell’opposizione, può chiedere con la procedura ordinaria che il giudice del luogo dell’esecuzione dichiari l’inesistenza del debito. Se il debitore omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione diventa definitivo. b) Proceduralmente l’azione di inesistenza del debito è correlata con la procedura di rigetto in quanto il rigetto dell’opposizione, dapprima pronunciato solo in via provvisoria, esplica tutti i suoi effetti allorquando il debitore omette d’inoltrare l’azione di inesistenza, oppure quando l’azione viene respinta o stralciata dai ruoli (cfr. DTF 113 III 86; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Zurigo 1993, § 19 m. 62 p. 145). c) In casu il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, con sentenza 6 settembre 1995 ha dichiarato irricevibile per tardività l’azione di disconoscimento di debito presentata dalla reclamante, non essendo stato rispettato il termine di 10 giorni. Dall’attestazione 13 settembre 1995 della Cancelleria della Pretura di Lugano, Sezione 5, risulta che la decisione di rigetto dell’opposizione 27 luglio 1995 è divenuta definitiva. Essa poteva pertanto esplicare i suoi effetti, permettendo alla creditrice di chiedere l’emissione della comminatoria di fallimento in oggetto.
E. 3 Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.10.1995 15.1995.209
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.95.00209 Lugano 27 ottobre 1995/B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 11 ottobre 1995 di __________ Contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e meglio contro la comminatoria di fallimento 25 settembre/3 ottobre 1995 nell’esecuzione
n. __________ promossa contro la reclamante da __________ viste le osservazioni 12 ottobre 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano; esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto: A. __________ procede contro __________ per l’incasso di Fr. 7’455.25 oltre interessi e spese. Avendo l’escussa interposto opposizione, la precettante ne ha chiesto il rigetto. Con decisione 27 luglio 1995 la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’opposizione in via provvisoria per Fr. 4’292.90 oltre interessi al 5% dal 11 novembre 1994 e spese. B. Su domanda di prosecuzione dell’esecuzione l’UE di Lugano ha emesso il 25 settembre 1995 la comminatoria di fallimento, notificata all’escussa il 3 ottobre 1995. C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravata __________ argomentando che contro la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione il suo rappresentante legale ha inoltrato un’azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, presentando una contropretesa sempre nello stesso ambito per un importo di Fr. 13’000.--. La causa è stata tuttavia ritenuta irricevibile per tardività. Trattandosi però di una giustificata richiesta di compensazione la reclamante ha postulato la revoca della comminatoria di fallimento, risp. la sospensione in vista del contraddittorio in merito all’azione di disconoscimento di debito e alla contropretesa. Considerato in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare reclamo all’autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. CEF 9 gennaio 1993 su reclamo A.R. cons. 1; Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1911, n. 6 all’art. 160 LEF; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 252);
- l’escusso reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
- l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
- è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione;
- la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutoria;
- l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d’esecuzione incompetente ratione loci (cfr. DTF 96 III 33 cons. 2). 2. a) Ex art. 83 cpv. 2 e 3 LEF il debitore, entro dieci giorni dal rigetto dell’opposizione, può chiedere con la procedura ordinaria che il giudice del luogo dell’esecuzione dichiari l’inesistenza del debito. Se il debitore omette di fare tale domanda o se questa è respinta, il rigetto dell’opposizione diventa definitivo. b) Proceduralmente l’azione di inesistenza del debito è correlata con la procedura di rigetto in quanto il rigetto dell’opposizione, dapprima pronunciato solo in via provvisoria, esplica tutti i suoi effetti allorquando il debitore omette d’inoltrare l’azione di inesistenza, oppure quando l’azione viene respinta o stralciata dai ruoli (cfr. DTF 113 III 86; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Zurigo 1993, § 19 m. 62 p. 145). c) In casu il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, con sentenza 6 settembre 1995 ha dichiarato irricevibile per tardività l’azione di disconoscimento di debito presentata dalla reclamante, non essendo stato rispettato il termine di 10 giorni. Dall’attestazione 13 settembre 1995 della Cancelleria della Pretura di Lugano, Sezione 5, risulta che la decisione di rigetto dell’opposizione 27 luglio 1995 è divenuta definitiva. Essa poteva pertanto esplicare i suoi effetti, permettendo alla creditrice di chiedere l’emissione della comminatoria di fallimento in oggetto. 3. Il reclamo 11 ottobre 1995 __________ va quindi respinto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 83 cpv. 2 e 3 LEF, nonchè i disposti citati pronuncia 1. Il reclamo 11 ottobre 1995 __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria