Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.08.1995 15.1995.114
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.95.00114 Lugano 7 agosto 1995 / B/fc/bsn In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini, Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 27 aprile 1995 di __________ Contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano chiedente l’annullamento della comminatoria di fallimento 20 febbraio/7 aprile 1995 emessa nell’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante da __________ viste le osservazioni: - 4 maggio 1995 della __________ - 4 maggio 1995 dell’Ufficio esecuzione di Lugano esaminati atti e documenti, ritenuto in fatto A. La __________ procede contro __________ l’incasso di Fr. 12’044.50 oltre interessi e spese. Avendo l’escusso ritirato l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona, la creditrice ha chiesto la prosecuzione dell’esecuzione. Il 20 febbraio 1995 l’UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento n. __________, notificata all’escusso il 7 aprile 1995. B. Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo che la __________ avrebbe ritirato l’esecuzione n. __________ il 28 luglio 1994. C. Delle osservazioni della __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se del caso, in seguito. Considerato 1.a) Ex art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento b) Ex art. 56 n. 3 LEF non si può procedere ad atti esecutivi durante le ferie, e cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua, la Pentecoste, la Festa federale ed il Natale. c) Ex art. 63 LEF le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini; ma se i termini vengono a scadere durante quelle, saranno prorogati sino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. 2. La comminatoria di fallimento è stata notificata al reclamante venerdì 7 aprile
1995. Il termine di reclamo, venendo a scadere durante le ferie esecutive di Pasqua, che decorrevano da domenica 9 aprile a domenica 23 aprile 1995, era prorogato sino al terzo giorno dopo la fine delle medesime, ossia fino a mercoledì 26 aprile 1995. Il reclamo di __________, datato 27 aprile 1995 e spedito lo stesso giorno, è di conseguenza tardivo. 3. In via abbondanziale va osservato che la comminatoria di fallimento in oggetto n.__________ è stata correttamente emessa in proseguimento del PE n. __________ dell’UEF di Bellinzona in seguito alla dichiarazione di __________ di ritiro dell’opposizione, datata 8 novembre 1994. Fosse stato tempestivo, il reclamo sarebbe comunque stato respinto, l’UEF di Bellinzona essendosi determinato correttamente. Il reclamante ha per certo equivocato, riferendosi all’esecuzione n. __________ che non è qui oggetto d’esame. 4. Il reclamo 27 aprile 1995 di __________ è quindi irricevibile per tardività. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF) pronuncia 1. Il reclamo 27 aprile 1995 di __________, è irricevibile per tardività. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria