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15.1995.107

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-05-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.05.1995 15.1995.107

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.95.00107 Lugano 11 maggio 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Marisa Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 24 aprile 1995 di __________ contro l’operato dell’UEF di Locarno in varie procedure esecutive; esaminati atti e documenti; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO che __________ ha chiesto l'intervento dell'Autorità cantonale di vigilanza con atto 24 aprile 1995 in cui censura l'operato dell'UEF di Locarno, lamentandosi che le sue lettere "non trovavano mai la risposta richiesta, bensì si cercava sempre di raggirare il problema sottoposto con mezze risposte evasive, senza entrare nel merito delle domande e dei problemi"; che il reclamante ha trasmesso venti documenti riferiti al periodo dal 22 dicembre 1994 al 12 aprile 1995 e meglio come alla descrizione da p.1 a p.3 del reclamo cui si rinvia; che tra i venti documenti prodotti vi sono sei atti esecutivi e cinque scritti a valere quale risposta dell'UEF di Locarno a domande di __________; che il reclamante reputa evasivi gli scritti dell'organo d'esecuzione e tali da danneggiarlo quale debitore, ritenuto che l'UEF "cagiona pure delle difficoltà anche di ordine materiale ai creditori"; che __________ è dell'avviso che vi sia "abuso di potere nei confronti del cittadino da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni al servizio del cittadino"; che per l'art. 7 cpv.3 LPR il reclamo deve indicare le domande (lett.a) e la motivazione, anche sommaria (lett.b); che con motivazione sommaria va intesa la puntuale censura di un ben determinato provvedimento, del quale va detto in che consista la violazione che forma oggetto del reclamo; che un reclamo la cui motivazione non soddisfa le esigenze legali è irricevibile; che, benchè non si possa essere troppo esigenti sulla motivazione, questa deve comunque riferirsi all'oggetto della decisione e alla ratio decidendi (cfr. André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p.915; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2. ed., Berna 1983, p.197); che nel caso di specie il reclamante si limita in sostanza a censurare l'operato in genere dell'UEF di Locarno, cui rimprovera evasive determinazioni a danno non solo del debitore ma anche dei suoi creditori; che il gravame è pertanto irricevibile per carenza di motivazione riferita ad un ben determinato provvedimento dell'organo d'esecuzione ed alla sua ratio decidendi; che il reclamo presuppone altresì che vi sia un interesse procedurale pratico e attuale, non bastando la semplice affermazione che vi sarebbe un errato comportamento; che secondo dottrina e giurisprudenza la legittimazione a presentare reclamo deve essere riconosciuta ad ogni persona lesa da una misura dell'Ufficio nei propri interessi giuridicamente protetti (DTF 112 III 1 cons.3b p.3 e rinvii; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, §6 n.19 p.58; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p.56; Fritzsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §6 n.19 e 20); che il reclamante (debitore) non è in linea di principio legittimato a tutelare gli interessi dei creditori, cui compete il diritto autonomo di reclamo; che il debitore non può far capo al rimedio del reclamo per far valere eventuali danni patrimoniali riconducibili a pretesa colpa dell'organo d'esecuzione, atteso che - ove ne ricorrano i presupposti ex art. 5, 6 e 7 LEF - il reclamante dovrà adire il giudice civile; che la procedura di reclamo serve infatti per raggiungere uno scopo procedurale ben definito e non per precostituirsi una buona base di partenza per la successiva

- eventuale - azione di responsabilità (cfr. DTF 110 III 89 cons.1b, 105 III 36-37, 91 III 46-47 cons.7; CEF 22 giugno 1987 su reclami L.P. & LLCC cons.9 e rif. ivi); che le pretese risarcitorie e i relativi presupposti, illiceità e colpa oltre a danno e nesso adeguato di causalità, sono infatti di esclusiva competenza del giudice civile cui i reclamanti potranno, se del caso e ove ne ricorrano i presupposti, ricorrere (cfr. in senso convergente DTF 80 III 53 e 31 II 342; Amonn, op. cit., §5 m. da 7 a 14; Gilliéron, op. cit., p.49-50; Fritzsche/Walder, op. cit., vol. I, §7 m.12); che anche per questo motivo il reclamo è irricevibile; che ex art. 17 cpv.2 LEF il reclamo deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento; che lo scritto 12 aprile 1995 dell'UEF di Locarno non ha portata autonoma, riferendosi alla lettera 6 aprile 1995 di __________ che richiama le pregresse lettere 20 febbraio e 16 marzo 1995 del reclamante stesso nonchè gli avvisi d'incanto 17 e 30 gennaio come pure 29 marzo 1995 dell'UEF di Locarno; che il gravame è pertanto irricevibile anche per tardività; che, in via abbondanziale e per quanto emerge dagli atti, l'UEF di Locarno si è determinato in conformità del diritto esecutivo; che non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF); PRONUNCIA: 1. Il reclamo 24 aprile 1995 __________, è irricevibile. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione:  - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente                                                                    La segretaria