Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.15.95.00208
Lugano
27 novembre 1995
/C/fc/kc
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente,Pellegrini, Zali
Segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul reclamo 27/28 settembre 1995 di
__________
contro
loperato dell Ufficio di esecuzione di Luganoin materia di formazione di un inventario a tutela del diritto di ritenzione del locatore ante esecuzione per pigioni e affitti di cui alla domanda presentata contro il reclamante da
__________
in tema di inventario degli oggetti colpiti dal diritto di ritenzione;
viste le osservazioni:
-9 ottobre 1995 di __________
-11 ottobre 1995 dellUE di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
C.Con tempestivo reclamo 27/28 settembre 1995 __________ di __________ ha postulato lesclusione dallinventario degli oggetti sub n. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 in quanto indicati di proprietà di __________ e sub n. 4 perché di proprietà della __________.
D.Con osservazioni 9 ottobre 1995 __________ ha chiesto la reiezione del gravame contestando la rivendicazione di __________ in quanto il diritto di ritenzione del locatore prevale su uneventuale riserva di proprietà che, peraltro, nella fattispecie non ci è mai stata regolarmente notificata.
E.Con osservazioni 11 ottobre 1995 pure lUE di Lugano ha chiesto, con argomentazioni che se del caso saranno riprese in seguito, che il reclamo venga respinto.
Considerato
2.Il locatore di locali commerciali ha un diritto di ritenzione sulle cose mobili che vi si trovano e servono al loro uso e godimento: il diritto si estende in termini temporali alla pigione annuale scaduta e a quella del semestre in corso (art. 268 cpv. 1 CO).
La LEF ha previsto disposizioni speciali in materia di pigioni e affitti: lart. 283 cpv. 1 LEF stabilisce che il locatore di locali commerciali può, anche prima di iniziare lesecuzione, domandare lassistenza dellufficio esecuzione per la tutela provvisoria del suo diritto di ritenzione.
3.La formazione dinventario presuppone lesistenza di un contratto di locazione così come di un credito derivante da tale contratto. LUfficio esecuzione può rifiutare di erigere, per ragioni di diritto materiale, linventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore soltanto se linesistenza di questo diritto è manifesta e inequivocabile (cfr.DTF103 III 41-42 con rif. ivi;DTF97 III 45;Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1988, § 34 m. 20;Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 114;Ernest Brand, Dispositions particuliculières sur les loyers et fermages I, inFJSn. 1092 p. 4), come sarebbe ad es. il caso se fosse chiesto linventario per un canone locatizio successivo alla rescissione del contratto: in tale evenienza sarebbe infatti evidente la mancanza di un credito dipendente da pigione e il locatore non potrebbe prevalersi del diritto di ritenzione ex art. 268 CO.
a)Lallestimento di un atto di ritenzione è provvedimento incisivo, suscettibile di arrecare pregiudizio al locatario: lufficio esecuzione deve pertanto procedere ad un esame sommario dei suoi presupposti (DTF61 III 78;Hans Fritzsche, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, vol. II, Zurigo 1968, p. 252), ritenuto che eventuali controversie vanno sottoposte in via di reclamo allAutorità di vigilanza (DTF103 III 42;Amonn, op. cit., § 34
m. 22).
b)Lesistenza di un contratto di locazione di locali commerciali è la prima ovvia condizione per lesercizio del diritto di ritenzione (cfr.BlSchK1966 p. 53;Amonn, op. cit., § 34 m. 18;Ernst Blumenstein, Handbuch des schw. Schuldbetreibungsrechts, Berna 1911, p. 534).
4.La determinazione dellammontare delle pigioni e la fissazione dei periodi cui tali pigioni si riferiscono sono questioni di diritto materiale che vanno risolte dal giudice civile: in linea di principio, le autorità esecutive devono fondarsi sulle richieste del creditore a meno che siano manifestamente inammissibili (Emil Schmid, Zürcher Kommentar, 3. ed, Zurigo 1977, n. 48 ad art. 272-274 CO).
5.Nel caso di specie non è contestato che il reclamante occupa, per espletare la propria attività economica, un appartamento sito in __________ locatogli dalla __________ e che gli oggetti ritenuti si trovano in questi locali. In siffatte evenienze lUE di Lugano non poteva rifiutarsi di erigere linventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore (DTF29 I 525 s.), atteso che la controversia tra il locatore ed il terzo rivendicante sulla questione se la rivendicazione e il diritto di ritenzione sono fondati e se la rivendicazione prevale sul diritto di ritenzione va risolta nella procedura di rivendicazione ex art. 106/109 LEF. Diritti rivendicati da terzi su oggetti elencati nellatto di ritenzione non impediscono infatti la loro annotazione nellinventario e avranno quale effetto di determinare la procedura di rivendicazione ex art. 106/109 LEF.
6.Visto lesito del gravame, avuto riguardo al fatto che __________ rivendica per il figlio __________ e per __________ lesclusiva proprietà di parte dei beni inventariati, lUE di Lugano dovrà aprire la procedura di rivendicazione ex art. 106/109 LEF.
7.Ne consegue la reiezione del gravame.
Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106-109, 283 cpv. 1 LEF; 268 CO
pronuncia: 1.Il reclamo 27/28 settembre 1995 __________ è respinto.
1.1.E fatto ordine allUE di Lugano di dare inizio alla procedura di rivendicazione ex art. 106-109 LEF.
2.Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.Intimazione a:
- __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La segretaria