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15.1995.00178

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-11-15 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 In via preliminare devono essere risolte le questioni

a sapere se il gravame __________ è tempestivo e se adempie i requisiti di

forma dell’art. 7 LPR.

a)

Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all’Autorità di

vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il

reclamante ebbe notizia del provvedimento. Il termine fissato a giorni non

comprende il giorno in cui comincia a decorrere (art. 31 cpv. 1 LEF). Se

l’ultimo giorno del termine cade in domenica o giorno ufficialmente riconosciuto

come festivo, il termine scade il prossimo giorno feriale (art. 31 cpv. 3 LEF).

Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa

osservato se la consegna alla posta ebbe luogo prima della scadenza del

medesimo (art. 32 LEF).

Il

29 maggio 1995 l’UEF di Locarno ha trasmesso a __________ __________, tramite

invio postale raccomandato, il verbale di pignoramento del 7 aprile 1995. Il

verbale di pignoramento non risulta però essere stato notificato alla

reclamante, atteso che il 2 giugno 1995 l’ufficio postale di __________

__________ ha retrocesso, senza motivazione alcuna ma con la cancellazione del

recapito postale, la raccomandata all’UEF di Locarno dove è giunta il 6 giugno

successivo. Questa fattispecie non è dunque paragonabile al caso in cui una

raccomandata, non venendo ritirata, rimane in giacenza all’ufficio postale e la

notifica si reputa realizzata il settimo giorno di giacenza dell’invio perché

con ogni probabilità la reclamante non possedeva (ancora) al momento della

trasmissione un recapito postale a __________ presso il quale le poteva essere

notificato l’invio. Ne consegue che giorno determinate per la decorrenza del

termine ex art. 17 cpv. 2 LEF è il 14 giugno 1995, quando __________ __________

ha ricevuto (cfr. reclamo p. 1) il verbale di pignoramento trasmessole per

posta semplice il 13 giugno 1995.

Il

termine di dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF per presentare il reclamo veniva

dunque a scadere sabato 24 giugno 1995 (art. 31 cpv. 1 LEF). Cadendo l’ultimo

giorno del termine in sabato, il termine di reclamo scadeva lunedì 26 giugno

1995 (art. 31 cpv. 3 LEF), giorno in cui __________ ha consegnato alla posta

l’atto di reclamo (cfr. ricevuta postale prodotta agli atti con scritto 14

agosto 1995), che risulta pertanto tempestivo (art. 32 LEF). Pure tempestiva

sembrerebbe la traduzione del reclamo dalla lingua tedesca a quella italiana.

Infatti, probabilmente__________ __________ ha ricevuto l’assegnazione del

termine di cinque giorni, consegnata dall’UEF all’ufficio postale di __________

venerdì 30 giugno 1995 alle ore 17.00, solo lunedì 3 luglio 1995 e già il

lunedì successivo ha consegnato la traduzione alla posta. Per motivi di

economia processuale si prescinde comunque dall’effettuare una verifica del

giorno esatto della notifica dell’assegnazione del termine per la traduzione,

ritenuto che il reclamo deve essere respinto per le considerazioni che seguono.

b)

Il reclamo, al limite della ricevibilità, non ha

determinato pregiudizi formali alla controparte: visto l'esito, si prescinde

per ragioni di economia processuale dalla fissazione del termine di sanatoria

ex art. 7 cpv. 5 LPR.

E. 2 a) Per l’art. 158 cpv. 1 LEF, quando per mancanza di sufficiente offerta la realizzazione del pegno non ha potuto aver luogo o la somma ricavata non copre l’ammontare del credito, si rilascia al creditore procedente e ai creditori pignoratizi di grado posteriore che non hanno promosso esecuzione (art. 120 RFF) un attestato che constati la circostanza. b) Il 21 febbraio 1995 è stato rilasciato, nell’esecuzione n. __________, a favore di __________ e contro __________, un attestato di insufficienza di pegno per Fr. 640’823.--. c) Per l’art. 158 cpv. 2 LEF, ricevuto l’attestato di insufficienza di pegno, il creditore può promuovere l’esecuzione ordinaria in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, senza che sia necessario un nuovo precetto, purché la prosecuzione sia richiesta entro un mese.

d)   __________ ha chiesto la prosecuzione il 20 marzo 1995 e quindi entro il termine di un mese per poter beneficiare della semplificazione procedurale. c) Il pignoramento risulta pertanto conforme al diritto esecutivo, atteso che l’attestato di insufficienza di pegno consente al creditore, insoddisfatto dalla realizzazione del pegno, di procedere, con riferimento alle indicazioni numeriche di cui all’attestato stesso, in via ordinaria - nel caso di specie in via di pignoramento- per la parte ancora scoperta del suo credito (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 33 m. 45; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 117 e 132).

E. 3 Sulla messa a carico della reclamante delle spese, postulata da __________, va osservato che per l’art. 67 cpv. 3 OTLEF le spese processuali possono essere addossate alla parte che “usa di malafede o di procedimenti temerari”. Nella concreta fattispecie però non si ravvisano gli estremi per siffatta sanzione, atteso che il comportamento dell’escussa -ancorché discutibile- non è sufficiente a configurare né un “procedimento temerario” né “manifesta malafede” ai sensi di legge. Il petitum in tal senso dell’__________ è pertanto respinto e, di conseguenza, non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF).

E. 4 Il reclamo 24/26 giugno 1995 __________ è respinto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.11.1995 15.1995.00178

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.95.00178 Lugano 15 novembre 1995 /C/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 24/26 giugno 1995 di __________ Contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante dalla __________ patr. dallo studio legale __________ in tema di tempestività, di attestato di insufficienza di pegno e di verbale di pignoramento; viste le osservazioni:     -  24 luglio 1995 della __________ - 8 agosto 1995 dell’UEF di Locarno; esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto: A. Con domanda del 20 marzo 1995 __________ __________ ha chiesto all’UEF di Locarno di proseguire l’esecuzione contro __________ mediante pignoramento per un credito di Fr. 640’823.-- oltre accessori in virtù dell’attestato d’insufficienza di pegno emesso il 21 febbraio 1995 nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________. B. Il 7 aprile 1995 l’UEF ha pignorato la part. n. __________ di proprietà dell’escussa. C. Il 29 maggio 1995 l’UEF di Locarno ha trasmesso il verbale di pignoramento __________ __________, tramite invio postale raccomandato. Il 2 giugno 1995 la raccomandata è stata retrocessa -con la cancellazione del recapito postale- all’UEF di Locarno dove è giunta il 6 giugno successivo. D. Il 13 giugno 1995 l’UEF ha trasmesso per posta semplice il verbale di pignoramento __________ E. Con reclamo 24/26 giugno __________, dopo aver rilevato che il gravame è tempestivo avendo ricevuto il verbale di pignoramento il 14 giugno 1995, ha chiesto una verifica del pignoramento, asseverando che:

-     “__________ è in possesso di una garanzia supplementare di Fr. 500’000.-- che grava sulla mia abitazione privata di __________. Questa garanzia non è mai stata investita. Il debito di Fr. 2’500’000.-- grava a mezzo di cartelle ipotecarie, su uno stabile a __________ ”;

-     “la garanzia supplementare senza gravo é scaduta con l’incanto dell’11.1.1995 dell’abitazione privata di __________ ”;

-     “__________ ricevette un attestato di insufficienza di pegno”. F. Con osservazioni 24 luglio 1995 __________ ha postulato la reiezione in ordine e nel merito del reclamo chiedendone la declaratoria di temerarietà. A mente dell’osservante il gravame sarebbe tardivo perché il verbale di pignoramento è stato trasmesso il 26 maggio 1995. La creditrice chiede inoltre la verifica del rispetto del termine assegnato alla reclamante per produrre la traduzione del reclamo in lingua italiana. Per la procedente il gravame di __________ non adempierebbe i requisiti di cui all’art. 7 LPR, non contenendo “né una motivazione, né una domanda chiara né i documenti necessari”. __________ rileva di aver ricevuto in garanzia di un mutuo di Fr. 2’500’000.--, concesso alla reclamante, anche cinque cartelle ipotecarie di Fr.100’000.-- cadauna gravanti la part. n. __________ di __________ in pegno manuale. Ritenuto che la debitrice non ha rimborsato il mutuo concessole, __________ ha chiesto la realizzazione delle note cartelle, acquistandole poi in proprietà in sede di asta pubblica. “Nella successiva esecuzione n. __________ promossa in via di realizzazione del pegno immobiliare dalla creditrice procedente __________ concernente quel fondo (la part. n. __________) la __________ ha notificato gli oneri fondiari incorporati nelle cartelle ipotecarie acquistate all’asta, integralmente riconosciuti. G. Pure l’UEF di Locarno ha postulato, con motivazioni che se del caso saranno riprese in seguito, la reiezione del gravame. Considerato in diritto: 1. In via preliminare devono essere risolte le questioni a sapere se il gravame __________ è tempestivo e se adempie i requisiti di forma dell’art. 7 LPR. a) Per l'art. 17 cpv. 2 LEF il reclamo all’Autorità di vigilanza deve essere presentato entro dieci giorni da quello in cui il reclamante ebbe notizia del provvedimento. Il termine fissato a giorni non comprende il giorno in cui comincia a decorrere (art. 31 cpv. 1 LEF). Se l’ultimo giorno del termine cade in domenica o giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, il termine scade il prossimo giorno feriale (art. 31 cpv. 3 LEF). Quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta ebbe luogo prima della scadenza del medesimo (art. 32 LEF). Il 29 maggio 1995 l’UEF di Locarno ha trasmesso a __________ __________, tramite invio postale raccomandato, il verbale di pignoramento del 7 aprile 1995. Il verbale di pignoramento non risulta però essere stato notificato alla reclamante, atteso che il 2 giugno 1995 l’ufficio postale di __________ __________ ha retrocesso, senza motivazione alcuna ma con la cancellazione del recapito postale, la raccomandata all’UEF di Locarno dove è giunta il 6 giugno successivo. Questa fattispecie non è dunque paragonabile al caso in cui una raccomandata, non venendo ritirata, rimane in giacenza all’ufficio postale e la notifica si reputa realizzata il settimo giorno di giacenza dell’invio perché con ogni probabilità la reclamante non possedeva (ancora) al momento della trasmissione un recapito postale a __________ presso il quale le poteva essere notificato l’invio. Ne consegue che giorno determinate per la decorrenza del termine ex art. 17 cpv. 2 LEF è il 14 giugno 1995, quando __________ __________ ha ricevuto (cfr. reclamo p. 1) il verbale di pignoramento trasmessole per posta semplice il 13 giugno 1995. Il termine di dieci giorni ex art. 17 cpv. 2 LEF per presentare il reclamo veniva dunque a scadere sabato 24 giugno 1995 (art. 31 cpv. 1 LEF). Cadendo l’ultimo giorno del termine in sabato, il termine di reclamo scadeva lunedì 26 giugno 1995 (art. 31 cpv. 3 LEF), giorno in cui __________ ha consegnato alla posta l’atto di reclamo (cfr. ricevuta postale prodotta agli atti con scritto 14 agosto 1995), che risulta pertanto tempestivo (art. 32 LEF). Pure tempestiva sembrerebbe la traduzione del reclamo dalla lingua tedesca a quella italiana. Infatti, probabilmente__________ __________ ha ricevuto l’assegnazione del termine di cinque giorni, consegnata dall’UEF all’ufficio postale di __________ venerdì 30 giugno 1995 alle ore 17.00, solo lunedì 3 luglio 1995 e già il lunedì successivo ha consegnato la traduzione alla posta. Per motivi di economia processuale si prescinde comunque dall’effettuare una verifica del giorno esatto della notifica dell’assegnazione del termine per la traduzione, ritenuto che il reclamo deve essere respinto per le considerazioni che seguono. b) Il reclamo, al limite della ricevibilità, non ha determinato pregiudizi formali alla controparte: visto l'esito, si prescinde per ragioni di economia processuale dalla fissazione del termine di sanatoria ex art. 7 cpv. 5 LPR. 2. a) Per l’art. 158 cpv. 1 LEF, quando per mancanza di sufficiente offerta la realizzazione del pegno non ha potuto aver luogo o la somma ricavata non copre l’ammontare del credito, si rilascia al creditore procedente e ai creditori pignoratizi di grado posteriore che non hanno promosso esecuzione (art. 120 RFF) un attestato che constati la circostanza. b) Il 21 febbraio 1995 è stato rilasciato, nell’esecuzione n. __________, a favore di __________ e contro __________, un attestato di insufficienza di pegno per Fr. 640’823.--. c) Per l’art. 158 cpv. 2 LEF, ricevuto l’attestato di insufficienza di pegno, il creditore può promuovere l’esecuzione ordinaria in via di pignoramento o di fallimento, secondo la persona del debitore, senza che sia necessario un nuovo precetto, purché la prosecuzione sia richiesta entro un mese.

d)   __________ ha chiesto la prosecuzione il 20 marzo 1995 e quindi entro il termine di un mese per poter beneficiare della semplificazione procedurale. c) Il pignoramento risulta pertanto conforme al diritto esecutivo, atteso che l’attestato di insufficienza di pegno consente al creditore, insoddisfatto dalla realizzazione del pegno, di procedere, con riferimento alle indicazioni numeriche di cui all’attestato stesso, in via ordinaria - nel caso di specie in via di pignoramento- per la parte ancora scoperta del suo credito (cfr. Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 33 m. 45; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Losanna 1993, p. 117 e 132). 3. Sulla messa a carico della reclamante delle spese, postulata da __________, va osservato che per l’art. 67 cpv. 3 OTLEF le spese processuali possono essere addossate alla parte che “usa di malafede o di procedimenti temerari”. Nella concreta fattispecie però non si ravvisano gli estremi per siffatta sanzione, atteso che il comportamento dell’escussa -ancorché discutibile- non è sufficiente a configurare né un “procedimento temerario” né “manifesta malafede” ai sensi di legge. Il petitum in tal senso dell’__________ è pertanto respinto e, di conseguenza, non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF). 4. Il reclamo 24/26 giugno 1995 __________ è respinto. Non si prelevano spese (art. 67 cpv. 2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi richiamati gli art. 17 cpv. 2, 31 cpv.1 e 3, 32, 158 LEF; 120 RFF; 7 LPR PRONUNCIA 1. Il reclamo 24/26 giugno 1995 __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione a:   -    __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria