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15.1994.2

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-04-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.04.1995 15.1994.2

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.94.00002 Lugano 12 aprile 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 15 novembre 1994 di __________ Contro l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano in materia di annullamento di esecuzioni; esaminati atti e documenti; considerato in fatto ed in diritto: che con sentenza 4 ottobre 1994, cresciuta in giudicato, il Pretore del Distretto di Lugano ha omologato il concordato con abbandono dell’attivo proposto da __________; che contro __________ erano in corso varie procedure esecutive prima dell’omologazione del concordato; che dopo l’omologazione Lepori ha chiesto all’UE di Lugano di annullare tutte le esecuzioni pendenti; che con provvedimento 4 novembre 1994 l’UE di Lugano si è dichiarato incompetente, ex art. 85 LEF l’annullamento rientrando nell’esclusiva competenza del giudice; che con tempestivo reclamo 15 novembre 1994 __________ ha chiesto che siano cancellate le esecuzioni pendenti contro di lui “da prima dell’omologazione definitiva del concordato e cioè dal 20.10.1994”, atteso che:

-     le esecuzioni, pendenti al momento dell’omologazione, si estinguono ipso iure nella loro totalità con il decreto di omologazione;

-     “una dichiarazione costitutiva del giudice non è più necessaria”;

-     anche qualora si volesse ammettere la necessità di un intervento giudiziale, esso sarebbe già dato con la sentenza di omologazione del concordato; che con osservazioni 16 novembre 1994 l’UE di Lugano ha ribadito la competenza esclusiva del giudice; che ex art. 85 LEF se il debitore prova per mezzo di documenti che il debito coi relativi interessi e con le spese è stato estinto, o che gli è stata concessa una dilazione, può sempre ottenere dal giudice, nel primo caso l’annullamento e nel secondo la sospensione dell’esecuzione; che il reclamante disattende che tutti i suoi riferimenti poggiano sull’art. 85 LEF che rinvia alla competenza esclusiva del giudice, come peraltro correttamente evidenziato dall’UE di Lugano tanto nel provvedimento impugnato che in sede di osservazioni; che il reclamo va pertanto respinto; non si prelevano spese (art. 67 cpv.2 OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 68 cpv.2 OTLEF); richiamati gli art. 17 e 85 LEF pronuncia 1. Il reclamo 15 novembre 1994 __________ è respinto. 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità. 3. Intimazione:  -    __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria