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14.2025.98

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia

Ticino · 2025-06-23 · Italiano TI
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Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia

Erwägungen (1 Absätze)

E. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta i n concreto all’AO1 il 6 giugno 2025, il termine d’im­pugnazione è scaduto lunedì 16 giugno. Presentato tre giorni pri­ma (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 2. In v irtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del cre-ditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. 2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2). L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (G iroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3 a ed. 2021,

n. 26 d ad art. 174 LEF). 2.2 Nella fattispecie, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), già allo stadio dell’esame della domanda di effetto sospensivo, che la somma di fr. 4'000.– versata dalla reclamante sul con­to clienti della propria patrocinatrice (doc. Q accluso al reclamo) è insufficiente a garantire il credito dell’istante, che pur dedotto l’acconto di fr. 7'000.– versato direttamente a quest’ultima l’8 a prile 2025 (apparentemente senza comunicazione all’Ufficio d’esecuzio­ne), ammontava a fr. 4'892.45 al 16 giugno 2025 . Ad ogni modo, il deposito dell’importo del credito dell’istante sul conto del patrocinatore non adempie alla condizione dell’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF, che prescrive il deposito presso l’autorità giudi-ziaria superiore (sentenza della CEF 14.2025.30 del 24 febbraio 2025 consid. 3.2). Il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1-3) per annullare il fallimento non è pertanto adempiuto, ciò che basta per respingere il reclamo. 2.3 Per abbondanza, neppure il secondo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF (la verosimile solvibilità del convenuto) risulta realizzato, poiché nei confronti della reclamante sono pendenti 18 esecuzioni per oltre fr. 400'000.– complessivi, di cui due sono giunte allo stadio della comminatoria di fallimento, cinque vertono su importi modesti e sono sospese da dilazioni giusta l’art. 123 LEF, le cui ultime rate non sono state pagate alle scadenze stabilite, e due sono sfociate in attestati di carenza di beni, che ne certificano ufficialmente l’insolvibilità . 2.4 L’indicazione “perenta” figurante sull’estratto esecutivo del 6 giugno 2025 (doc. I) in merito all’esecuzione dell’istante è errata ed è del resto stata corretta dall’Ufficio d’esecuzione. L’istanza di fallimento inoltrata dalla AP1 l'11 ottobre 2024, di cui l’Ufficio non era informato, ha infatti interrotto il termine di perenzione di quindici mesi dell’art. 166 cpv. 2 LEF, iniziato a decorrere con la notifica del precetto esecutivo il 12 gennaio 2024. Anche sotto questo profilo il reclamo si rivela infondato e da respingere. 3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato. 4. La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia:           1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico dell’AO1 . 3. Notificazione a: – avv. PA1, Viale V______ __, M______; – AP1, Via S______ __, B______;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                  Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.06.2025 14.2025.98

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia

Incarto n. 14.2025.98 Lugano 23 giugno 2025 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2024.5395 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 ot­tobre 2024 dalla AP1, B______ contro AO1, Q______ (patrocinata dall’avv. PA1, M______) giudicando sul reclamo del 13 giugno 2025 presentato dall’AO1 contro la decisione emessa il 5 giugno 2025 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. _______ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, l’11 ottobre 2024 la AP1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’AO1 per il mancato pagamento di fr. 11'518.59 oltre a interessi e spese. B. All’udienza di discussione dell’8 aprile 2025 è comparsa la sola convenuta, che ha affermato di essere intenzionata a far fronte al debito versando un primo acconto di fr. 7'000.– il giorno stesso e il saldo entro il 31 maggio 2025. Il Pretore ha sottoposto la pro-posta di pagamento all’istante assegnandole un termine per eventualmente aderirvi. Il 4 giugno 2025 la AP1 ha comunicato al Pretore che la convenuta aveva versato l’acconto di fr. 7'000.– come promesso, ma nulla più successivamente, sicché ha chiesto la prosecuzione della procedura di fallimento. C. Statuendo con decisione del 5 giugno 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AO1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 1’000.– per le spese esecutive. D. Contro la sentenza appena citata l’AO1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 giugno 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di aver depositato sul conto clienti della propria patrocinatrice fr. 4'000.– da tenere a disposizione dell’istante. Il 16 giugno 2025 il presidente della Camera ha respinto la doman­d a di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni. Considerando in diritto:              1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta i n concreto all’AO1 il 6 giugno 2025, il termine d’im­pugnazione è scaduto lunedì 16 giugno. Presentato tre giorni pri­ma (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 2. In v irtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del cre-ditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. 2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2). L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (G iroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3 a ed. 2021,

n. 26 d ad art. 174 LEF). 2.2 Nella fattispecie, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC), già allo stadio dell’esame della domanda di effetto sospensivo, che la somma di fr. 4'000.– versata dalla reclamante sul con­to clienti della propria patrocinatrice (doc. Q accluso al reclamo) è insufficiente a garantire il credito dell’istante, che pur dedotto l’acconto di fr. 7'000.– versato direttamente a quest’ultima l’8 a prile 2025 (apparentemente senza comunicazione all’Ufficio d’esecuzio­ne), ammontava a fr. 4'892.45 al 16 giugno 2025 . Ad ogni modo, il deposito dell’importo del credito dell’istante sul conto del patrocinatore non adempie alla condizione dell’art. 174 cpv. 2 n. 2 LEF, che prescrive il deposito presso l’autorità giudi-ziaria superiore (sentenza della CEF 14.2025.30 del 24 febbraio 2025 consid. 3.2). Il primo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF (n. 1-3) per annullare il fallimento non è pertanto adempiuto, ciò che basta per respingere il reclamo. 2.3 Per abbondanza, neppure il secondo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF (la verosimile solvibilità del convenuto) risulta realizzato, poiché nei confronti della reclamante sono pendenti 18 esecuzioni per oltre fr. 400'000.– complessivi, di cui due sono giunte allo stadio della comminatoria di fallimento, cinque vertono su importi modesti e sono sospese da dilazioni giusta l’art. 123 LEF, le cui ultime rate non sono state pagate alle scadenze stabilite, e due sono sfociate in attestati di carenza di beni, che ne certificano ufficialmente l’insolvibilità . 2.4 L’indicazione “perenta” figurante sull’estratto esecutivo del 6 giugno 2025 (doc. I) in merito all’esecuzione dell’istante è errata ed è del resto stata corretta dall’Ufficio d’esecuzione. L’istanza di fallimento inoltrata dalla AP1 l'11 ottobre 2024, di cui l’Ufficio non era informato, ha infatti interrotto il termine di perenzione di quindici mesi dell’art. 166 cpv. 2 LEF, iniziato a decorrere con la notifica del precetto esecutivo il 12 gennaio 2024. Anche sotto questo profilo il reclamo si rivela infondato e da respingere. 3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato. 4. La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia:           1. Il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico dell’AO1 . 3. Notificazione a: – avv. PA1, Viale V______ __, M______; – AP1, Via S______ __, B______;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                  Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).