Fallimento. Estinzione del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.07.2025 14.2025.93
Fallimento. Estinzione del credito dell'istante dopo la pronuncia. Solvibilità
Incarto n. 14.2025.93 Lugano 7 luglio 2025 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta della giudice: Bellotti, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2025.1692 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 marzo 2025 da AP1, A ____ contro AO1, P______ giudicando sul reclamo del 10 giugno 2025 presentato dalla AO1 contro la decisione emessa il 4 giugno 2025 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. _______ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 19 marzo 2025 AP1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della AO1 per il mancato pagamento di fr. 3'290.70 oltre a interessi e spese. B. All’udienza di discussione del 4 giugno 2025 nessuno è comparso. C. Statuendo con decisione del 4 giugno 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della AO1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e girando all’Ufficio dei fallimenti l’anticipo di fr. 1'000.– versato dall’istante ex art. 169 cpv. 1 LEF. D. Contro la sentenza appena citata la AO1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 giugno 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito. Considerando in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Inoltrato brevi manu in data 10 giugno 2025, il reclamo avverso la decisione pretorile 4 giugno 2025 è pertanto tempestivo. 2. In v irtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. 2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2). 2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto tre documenti attestanti il pagamento di due importi di fr. 13'700 .– e di ulteriori fr. 6'231.20 all’UE con valuta 6 giugno 2025, sufficienti a estinguere il credito posto in esecuzione dall’istante, ammontante a oggi a complessivi fr. 3'413.20. Malgrado la reclamante non si sia espressa sul secondo presupposto dell’art. 174 cpv. 2 LEF – la verosimile propria solvibilità – questa Camera ha nondimeno accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che essa non ha attestati di carenza beni e che sul conto dell’Ufficio esecuzioni risultano depositati fr. 61'031.20, sufficienti a estinguere tutte le undici esecuzioni a carico della reclamante, pari a fr. 41'514.95, di cui solo cinque, per complessivi fr. 16'842.90, giunte allo stadio della comminatoria di fallimento. Pertanto, sia il primo che il secondo presupposto stabiliti dall’art. 174 cpv. 2 LEF per annullare il fallimento risultano adempiuti, e il fallimento pronunciato nei confronti di AO1 va annullato. 3. La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 4 giugno 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della AO1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della AO1 .
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AO1 . II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della AO1 . La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata a AP1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a: – AO1, R______ P______ __, P______; – AP1, B______ _, A______;
– Ufficio d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello La presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).