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14.2025.68

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Eccezione d’estinzione del credito (pagamento o compensazione) relativo al pagamento dei salari posti in esecuzione, che il datore di lavoro sostiene di aver anticipato con precedenti salari maggiorati

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Incarto n.14.2025.68

Lugano

13 ottobre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della      giudice:

Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa SO.2024.149 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riviera promossa con istanza 27 novembre 2024 da

AO1,B______

(patrocinato dall’avv.PA2,Be______)

contro

AP1,B______

(ora patrocinata dall’avv.PA1,B______)

pronuncia:1.Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n._______della sede di Biasca dell’Ufficio di esecuzione è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 2'413.60 oltre agl’interessi del 5% dal 31 agosto 2024.”

–________

.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).