Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2025.66
Lugano
4 luglio 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello
composta dellagiudice:
Bellotti, presidente,
segretario:
Bettoni, segretario di Camera
statuendo quale giudice unico (art. 48bLOG) sul reclamo 28 aprile 2025 di
AP1,M______
contro
la decisione emessa il 14 aprile 2025 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio sud nellacausa SO.2025.316(opposizione tardiva ex art. 77 LEF) promossa dalla reclamante nei confronti di
AO1,L______
richiamata lordinanza 26 maggio 2025 con la quale allinsorgente è stato assegnato un termine scadente l11 giugno 2025 per versare alla cassa del Tribunale dappello la somma di fr. 500. a titolo di anticipo in garanzia delle spese processuali presumibili relative al reclamo (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; 98 e 101 cpv. 1 CPC), notificata dapprima alla sede della reclamante e in seguito, vista lirreperibilità della medesima, allindirizzo del suo amministratore unico (AU)AP2 di C______;
preso atto che tale termine è decorso infruttuoso, di modo che con ordinanza 12 giugno 2025 alla reclamante, per il tramite del suo AU, è stato assegnato un (ultimo) termine suppletorio fino al 30 giugno 2025 per prestare il citato anticipo, con la comminatoria che in caso di mancato versamento del richiesto importo entro il termine assegnato, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello non sarebbe entrata nel merito del reclamo e lavrebbe dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
visto lo scritto 2 luglio 2025 con cui lAU chiede una proroga del termine per il pagamento dellanticipo e di soprassedere dal dichiarare il gravame inammissibile per il mancato rispetto del termine assegnato;
osservato che la richiesta di proroga è manifestamente tardiva, poiché trasmessa dopo la scadenza del termine suppletorio (STF 5A_280/2018 del 21 settembre 2018 consid. 4.1), e che la sanzione dellinammissibilità è espressamente prevista dalla legge (art. 101 cpv. 3 CPC);
rilevato che lAU menziona, quale giustificazione, una problematica relativa alla vendita allincanto di un certificato azionario relativo allaAP1, ma non spiega perché ciò avrebbe interferito con i suoi doveri di amministratore unico della società oppure gli avrebbe impedito di procedere al versamento dellanticipo o presentare tempestivamente una domanda di proroga del termine;
accertato quindi che il reclamo devessere dichiarato irricevibile (art. 59 cpv. 2 lett. f e 60 CPC);
ritenuto che gli oneri processuali relativi al presente giudizio vanno posti a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
ricordato che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 685'259.78, raggiunge la soglia di fr. 30'000. ai fini dellart. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
per questi motivi,
-dr.AP2,L______
-AO1,L______
Per la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
La presidente Il segretario di Camera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).