Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia. Imputazione della somma su altre esecuzioni
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.04.2025 14.2025.49
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia. Imputazione della somma su altre esecuzioni
Incarto n. 14.2025.49 Lugano 1° aprile 2025 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2025.446 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 gennaio 2025 dalla CO 1 contro RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________) giudicando sul reclamo del 12 marzo 2025 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 marzo 2025 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________1 della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 22 gennaio 2025 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'702.95 oltre a interessi e spese. B. All’udienza di discussione dell’11 marzo 2025 nessuno è comparso. C. Statuendo con decisione dell’11 marzo 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 1'000.– per le spese esecutive. D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 marzo 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione ancora prima della pronuncia contestata. In medesima data il Presidente della scrivente Camera ha accordato l’effetto sospensivo richiesto con l’impugnazione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito. Considerando in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 1 74 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che, formalmente, la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 13 marzo 2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 23 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 24 marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu già il 12 marzo 2025, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). 2.1 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la __________ (doc. E), da cui si evince ch’essa ha versato all’Ufficio d’esecuzione fr. 7'650.45 già il 6 febbraio 2025, ovvero prima della pronuncia del fallimento. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’Ufficio ha ripartito la som-ma tra sei esecuzioni in modo tale che ne ha estinto integralmente cinque, due della stessa istante (n. __________5 e __________) e tre della PI 1 (n. __________, __________ e __________), ma solo parzialmente (limitatamente a fr. 248.25) quella (n. __________ 1) che ha portato al fallimento (stato di ripartizione del 7 febbraio 2025). 2.1.1 La decisione d’imputazione dei pagamenti parziali ricevuti direttamente dall’ufficio d’esecuzione costituisce un provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 17 LEF (sentenza della CEF 15.2003.198 del 30 dicembre 2003 consid. 2.2), che vincola le parti se non è contestata tempestivamente. Nella fattispecie, tuttavia, l’UE ha notificato alla reclamante lo stato di ripartizione del 7 febbraio 2025 per posta semplice, sicché non è possibile dimostrare che l’atto le sia pervenuto né pertanto opporgliene gli effetti. Nel reclamo la RE 1 ha chiarito di aver voluto estinguere le tre esecuzioni dell’istante giunte allo stadio della comminatoria di fallimento (n. __________ 1 all’origine del fallimento, __________ 5 e __________85). 2.1.2 Ci si potrebbe chiedere se, a fronte di diverse comminatorie emesse a favore dell’istante, l’UE non avrebbe dovuto presumere che la reclamante intendeva estinguere in via prioritaria le relative esecuzioni, che ne minacciavano l’esistenza, e semmai interpellarla per sincerarsi delle sue intenzioni. La questione può tuttavia rimanere indecisa. Infatti, la reclamante ha pagato il 26 marzo 2025 all’UE fr. 9'318.30, che hanno permesso di estinguere l’esecuzione n. __________ 1 all’origine del fallimento, oltre a tre altre, inclusa la n . __________
85. L’estinzione va però considerata avvenuta già il 6 febbraio 2025, secondo la volontà non espressa dalla reclamante, il pagamento del 26 marzo 2025 evitando di dover modificare lo stato di ripartizione del 7 febbraio 2025 e aprire al riguardo una procedura di ricorso nel senso dell’art. 17 LEF. 2.2 Ciò posto, se fosse stato informato del pagamento del 6 febbraio 2025 e della volontà della convenuta d’imputarne una parte a saldo del credito posto in esecuzione dall’istante, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento va di conseguenza annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di venti giorni indicato nella comminatoria di fallimento notificatale già l’11 novembre 2024, ha reso necessario l’avvio della procedura giudizia-ria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si asse-gnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata l’11 marzo 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a: –;
–;
– Ufficio d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).