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14.2025.48

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano. Eccezione di mancata notifica dell’atto introduttivo d’istanza

Ticino · · Italiano TI
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Incarto n.14.2025.48

Lugano

24 novembre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Bellotti, presidente

Jaques e Grisanti

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella causa SO.2024.2920 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 maggio 2024 dalla

AP1,Mi______(IT)

(patrocinata dall’avv. PA1,L______)

contro

AO1,L______

(patrocinato dall’avv. PA2,L______)

pronuncia:1.Il reclamo è respinto.

–________

.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).