Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.03.2025 14.2025.46
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
Incarto n. 14.2025.46 Lugano 26 marzo 2025 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2024.1154 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 14 ottobre 2024 dalla società CO 1 (GR) (rappresentata dal presidente del CdA, RA 3, __________) contro RE 1 (rappresentata dall’amministratore unico RA 2, __________) giudicando sul reclamo del 4 marzo 2025 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 febbraio 2025 dal Pretore aggiunto; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 14 ottobre 2024 la società CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 969.30 oltre ad accessori. B. All’udienza di discussione del 27 febbraio 2025 è comparso solo l’istante. C. Statuendo con decisione del 27 febbraio 2025 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 110.–. D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 marzo 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullament o del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione . Il 7 marzo 2025 il vicepresidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito. Considerando in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’amministratore unico della RE 1 il 4 marzo 2025, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 14 marzo. Presentato già il 5 marzo 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso in esame la reclamante ha prodotto un conteggio rilas ciato il 27 febbraio 2025 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, da cui si evince che il credito vantato dall’istante è estinto, ovvero già prima della pronuncia del fallimento (del 28 febbraio 2025). Di conseguenza, se tale circostanza le fosse stata comu-nicata tempestivamente, il Pretore aggiunto avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento va dunque annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giud iziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza: 1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 27 febbraio 2025 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata. 2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 110.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1. 3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 110.–, è versata alla società CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a: –
–;
– Ufficio d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).