Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
Erwägungen (1 Absätze)
E. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 13 febbraio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 23 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 24 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 14 febbraio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. Lo è pure lo scritto del 21 febbraio 2024, con cui il reclamante ha trasmesso la prova dell’avvenuto pagamento di tutte le esecuzioni in corso contro di lui. 2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso in esame il reclamante ha prodotto tre estratti del proprio conto postale e un conteggio dell’Ufficio d’esecuzione del 13 febbraio 2025, da cui risulta ch’egli ha estinto il credito vantato dal-l’istante. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’ultimo pagamento è avvenuto il 24 gennaio 2025, prima della p ronuncia del fallimento, sicché, se l’avesse saputo, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 173 n. 3 LEF). Stante la ricevibilità dei fatti e documenti nuovi in materia di reclamo contro la decisione di fallimento (sopra consid. 2), il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, più di venti giorni dopo la notifica della comminatoria di fallimento (del 25 settembre 2024), ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata l’11 febbraio 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.02.2025 14.2025.37
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
RE 1 Incarto n. 14.2025.37 Lugano 26 febbraio 2025 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2024.6631 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 dicembre 2024 dalla CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________) contro RE 1 giudicando sul reclamo del 13 febbraio 2025 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 febbraio 2025 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 6 dicembre 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 447.80 compresi interessi e spese. B. All’udienza di discussione dell’11 febbraio 2025 nessuno è comparso. C. Statuendo con decisione dell’11 febbraio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 1’000.– per le spese esecutive. D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 febbraio 2025 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 17 febbraio 2025 il presidente della Camera ha d’ufficio concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito. Considerando in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 13 febbraio 2025, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 23 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 24 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 14 febbraio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. Lo è pure lo scritto del 21 febbraio 2024, con cui il reclamante ha trasmesso la prova dell’avvenuto pagamento di tutte le esecuzioni in corso contro di lui. 2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso in esame il reclamante ha prodotto tre estratti del proprio conto postale e un conteggio dell’Ufficio d’esecuzione del 13 febbraio 2025, da cui risulta ch’egli ha estinto il credito vantato dal-l’istante. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’ultimo pagamento è avvenuto il 24 gennaio 2025, prima della p ronuncia del fallimento, sicché, se l’avesse saputo, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 173 n. 3 LEF). Stante la ricevibilità dei fatti e documenti nuovi in materia di reclamo contro la decisione di fallimento (sopra consid. 2), il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, più di venti giorni dopo la notifica della comminatoria di fallimento (del 25 settembre 2024), ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata l’11 febbraio 2025 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).