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14.2025.25

Fallimento senza preventiva esecuzione. Dilazione in prima sede. Assegnazione delle spese processuali in equità

Ticino · 2025-06-23 · Italiano TI
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Fallimento senza preventiva esecuzione. Dilazione in prima sede. Assegnazione delle spese processuali in equità

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF, applicabile per analogia al fallimento senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso specifico, l’AO1 ha dimostrato che, prima della pronuncia del fallimento (il 28 gennaio 2025), la AP1, dopo aver ricevuto acconti dell’escusso e chiesto al Pretore (e ottenuto) due rinvii dell’udienza (doc. C-F acclusi al reclamo), le ha concesso una (terza) dilazione per pagare il saldo delle sue pretese entro il 10 febbraio 2025, a patto che avesse versato un ulteriore acconto di fr. 4'000.– entro il 24 gennaio 2025, condizione di cui la AP1 ha poi confermato l’adempimento con scritto del 4 febbraio 2025 (doc. L). Ora, tale dilazione equivale a un ritiro della domanda di fallimento nel senso dell’art. 167 LEF (DTF 64 I 199; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG II,

E. 3 La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, andrebbero poste a carico dell’istante, da considerare soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del fatto che, però, quest’ultima aveva in buona fede motivo di agire in giudizio, la convenuta avendo versato gli acconti alla base della dilazione so­-lo nel corso della procedura di primo grado, si giustifica in equità di porre le spese processuali interamente a carico della reclaman­te (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC; citata 14.2018.162, consid. 3). L’i­­stante non ha diritto a ripetibili in seconda sede, non avendo presentato osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia:            I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 28 gennaio 2025 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti dell’AO1 è annullata.

2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’AO1 .

3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’AO1 . II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della reclamante. III. Notificazione a: – avv. PA1, Studio legale e notarile, Via B______ _/CP ____, M______; – AP1, L______;

–  Ufficio d’esecuzione, Mendrisio;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                  Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.06.2025 14.2025.25

Fallimento senza preventiva esecuzione. Dilazione in prima sede. Assegnazione delle spese processuali in equità

Incarto n. 14.2025.25 Lugano 23 giugno 2025 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2024.784 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 26 settembre 2024 dalla AP1, Lu______ contro AO1, S______ (patrocinata dall’a______. PA1, M______) giudicando sul reclamo del 4 febbraio 2025 presentato dall’AO1 contro la decisione emessa il 28 gennaio 2025 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Con istanza del 26 settembre 2024, la AP1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione del­l’AO1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 21'018.80 oltre a spese e interessi, compresi tre attestati di carenza di beni per fr. 8'502.10 in totale. B. All’udienza di discussione del 27 gennaio 2025 nessuno è comparso. C. Statuendo con decisione 28 gennaio 2025 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’AO1 dallo stesso giorno alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–. D. Contro la sentenza appena citata l’AO1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 4 febbraio 2025 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimen­to, asserendo di avere saldato tutti gli atti di carenza di beni e le esecuzioni senza opposizione pendenti nei suoi confronti. Il 6 febbraio 2025 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Lo stesso giorno la reclamante ha comunicato di aver pagato tutti i suoi debiti verso l’istante. Entro il termine impartitole, quest’ultima non ha presentato osservazioni al reclamo. Considerando in diritto:              1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. 1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’AO1 il 29 gennaio 2025, il termine d’impu­gnazione è scaduto sabato 8 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 10 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC). Presentato già il 4 febbraio 2025 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo, come pure l’integrazione del 6 febbraio. 1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi) . Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti pseudonova o “unechte Nova” –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti nova autentici o in senso proprio, oppure “echte Nova” – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinvian­do all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019, RtiD 2020 II 956 n. 47c, consid. 2.1/a/ab, con riferimento alla controversia riguardante i veri nova). 2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF, applicabile per analogia al fallimento senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso specifico, l’AO1 ha dimostrato che, prima della pronuncia del fallimento (il 28 gennaio 2025), la AP1, dopo aver ricevuto acconti dell’escusso e chiesto al Pretore (e ottenuto) due rinvii dell’udienza (doc. C-F acclusi al reclamo), le ha concesso una (terza) dilazione per pagare il saldo delle sue pretese entro il 10 febbraio 2025, a patto che avesse versato un ulteriore acconto di fr. 4'000.– entro il 24 gennaio 2025, condizione di cui la AP1 ha poi confermato l’adempimento con scritto del 4 febbraio 2025 (doc. L). Ora, tale dilazione equivale a un ritiro della domanda di fallimento nel senso dell’art. 167 LEF (DTF 64 I 199; Nordmann in: Basler Kommentar, SchKG II, 3 a ed. 2021, n. 6 ad art. 167 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9 ad art. 167 LEF; Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 171 LEF), di cui il Pretore, se l’avesse saputo, avrebbe dovuto tenere conto stralciando la causa dal ruolo per desistenza (art. 241 CPC; sentenza della CEF 14.2018.162 del 14 novembre 2018, consid. 2.3). Il ricorso va quindi accolto, tanto più che la reclamante ha poi saldato la somma residua (e-mail della AP1 acclusa al reclamo integrativo). 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, andrebbero poste a carico dell’istante, da considerare soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Tenuto conto del fatto che, però, quest’ultima aveva in buona fede motivo di agire in giudizio, la convenuta avendo versato gli acconti alla base della dilazione so­-lo nel corso della procedura di primo grado, si giustifica in equità di porre le spese processuali interamente a carico della reclaman­te (art. 107 cpv. 1 lett. b CPC; citata 14.2018.162, consid. 3). L’i­­stante non ha diritto a ripetibili in seconda sede, non avendo presentato osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia:            I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 28 gennaio 2025 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti dell’AO1 è annullata.

2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’AO1 .

3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’AO1 . II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della reclamante. III. Notificazione a: – avv. PA1, Studio legale e notarile, Via B______ _/CP ____, M______; – AP1, L______;

–  Ufficio d’esecuzione, Mendrisio;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                  Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).