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14.2025.2

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato. Prestito di studio. Interessi dovuti sul prestito. Limiti di cognizione del giudice del rigetto. Prescrizione

Ticino ·25 · · Italiano TI
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Incarto n.14.2025.2

Lugano

25 aprile 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa SO.2024.275 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Vezia promossa con istanza 12 novembre 2024 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona

(rappresentato dalla Sezione delle Finanze, Bellinzona)

contro

RE 1

pronuncia:1.Il reclamo è irricevibile.

–;

–  .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                            La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).