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14.2025.187

Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi paritetici. Contestazione della notifica della decisione sugl'interessi di mora invocata come titolo di rigetto. Buona fede

Ticino ·27 · · Italiano TI
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Incarto n.14.2025.187

Lugano

27 aprile 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della       giudice:

Bellotti, presidente

cancelliera:

Guida

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa S25-121 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 27 maggio 2025 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona

contro

RE 1

pronuncia:1.Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1.   L’istanza è respinta.

2.Le spese processuali di complessivi fr. 100.– sono poste a carico dell’istante.

–;

–  .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                          La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).