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14.2025.172

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Esecuzione di una pretesa espressa in valuta estera; obbligo di conversione nella domanda di esecuzione e nell’istanza di rigetto; prova la data della domanda in caso di contestazione; notorietà del tasso di cambio

Ticino ·15 · · Italiano TI
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Incarto n.14.2025.172

Lugano

15 aprile 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Bellotti, presidente

Jaques e Grisanti

cancelliere:

Ferrari

statuendo nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 19 giugno 2025 da

CO 1, IT – __________

(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)

contro

RE 1, __________

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

pronuncia:1.Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1.   L’istanza è respinta.

2.Le spese processuali di complessivi fr. 800.– sono poste a carico di CO 1, che rifonderà all’RE 1fr. 7'000.– per ripetibili.

–  avv. PA 1, __________, __________, __________;

–  avv. PA 2, __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                          Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).