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14.2025.169

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità non resa verosimile

Ticino · · Italiano TI
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Incarto n.14.2025.109

Lugano

26 novembre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa SO.2025.125 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza 24 aprile 2025 da

PA1,Br______

AO2,L______

AO4,Ba______

(tutti rappresentati da:PA1,O______)

contro

AP1,B______

pronuncia:1.Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

–AP1,Via G______ _,B______;

PA1 c/o T__, O.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).