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14.2025.161

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia e dopo la scadenza del termine di reclamo

Ticino · · Italiano TI
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Incarto n.14.2025.161

Lugano

25 settembre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta

della giudice:

Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nelle cause SO.2025.2492/2656/4124 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 22 aprile 2025, 25 aprile 2025 e 22 luglio 2025 dalla

CO1, B______

contro

RE1,L____

ritenuto

Considerando

–RE1

–CO1

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).