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Incarto n.14.2025.150
Lugano
14 ottobre 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta della
giudice:
Bellotti, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa SO.2024.6268 (rigetto provvisorio dellopposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 novembre 2024 dall
AO1 (ora in liquidazione),Lo______
contro
AP1,Lugano
(patrocinata dallavv. PA1,L_____)
che comunque sia la decisione 11 settembre 2025 del Pretore, fondata su una questione di natura prettamente procedurale, ovvero sulla mancata notifica della summenzionata ordinanza di assegno termine e sulla conseguente violazione del diritto di essere sentita dellaAP1(che peraltro emerge chiaramente dagli atti), non pregiudica la sorte della causa nel merito, sulla quale il giudice di primo grado statuirà con pieno potere di apprezzamento;
che la procedura di reclamo è diventata senza oggetto e va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che con lemanazione del presente giudizio, la domanda deffetto sospensivo contenuta nel reclamo diviene priva doggetto;
che non essendo laccertato vizio procedurale addebitabile a una delle parti, per motivi di equità si prescinde dal riscuotere una tassa di giustizia in questa sede (art. 107 cpv. 2 CPC);
che non si pone il problema di ripetibili, non (più) richieste dalla reclamante con lo scritto 15 settembre 2025 e di principio non addossabili allo Stato (sentenza della CEF 14.2018.41 del 29 marzo 2018, pag. 3);
pronuncia:1.Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è stralciato dal ruolo.
avv.PA1,S______ l______,Via C______ _,L___;
AO1in liquidazione,Lo______.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
La presidente La cancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).