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14.2025.126

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Accordo transattivo. Stralcio

Ticino · · Italiano TI
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Incarto n.14.2025.126

Lugano

26 settembre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta della

giudice:

Bellotti, presidente

cancelliera:

Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa SO.2025.333 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 31 marzo 2025 da

CO1,A______

(patrocinata dall’avv.PA1,L______)

contro

RE1,A______

(patrocinata dall’avv.PA2,A______)

che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

che le spese giudiziarie di seconda sede vanno ripartite nel senso voluto dalle parti, fermo restando che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 100'000.–, raggiunge la soglia difr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

pronuncia:1.Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.

2.Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante, compensate le ripetibili. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo versato dalla reclamante, di fr. 300.–, le è restituita.

–________

.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

La presidente                                                La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).