Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro dell’esecuzione
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.08.2024 14.2024.97
Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro dell’esecuzione
Incarto n. 14.2024.97 Lugano 19 agosto 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliere: Ferrari statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2024.3217 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 13 giugno 2024 dallo CO 1 (rappresentato dall’Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona) contro RE 1 ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 gennaio 2024 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 6'691.60 oltre agli accessori; che statuendo con decisione del 23 luglio 2024 il Pretore ha accolto l’istanza presentata dallo Stato del Cantone Ticino il 13 giugno 2024 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senz’assegnare indennità; che contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 agosto 2024 per ottenerne implicitamente l’annullamento; che il 7 agosto 2024 lo Stato del Cantone Ticino ha ritirato l’esecuzione; che la procedura di reclamo è così diventata senza oggetto per quanto attiene alla questione del rigetto definitivo dell’opposizione, siccome un’esecuzione ritirata non può più essere proseguita; che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC); che la questione della ripartizione delle spese e ripetibili, anche di prima sede (art. 318 cpv. 3 CPC), conserva invece un interesse; che di principio esse sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1 e della CEF 14.2017.175 del 16 aprile 2018); che nel caso concreto la società escussa non postula esplicitamente una modifica del dispositivo sulle spese di prima sede né chiede di porre quelle di seconda sede a carico dell’istante; che ad ogni modo essa ammette, nel reclamo, di aver tardato – e non poco (l’esecuzione riguarda il conguaglio del 2022 per le imposte alla fonte) – a inoltrare, solo l’8 luglio 2024, la documentazione necessaria alla determinazione dell’imposta; che il ritiro dell’esecuzione è manifestamente collegato con la ricezione della nuova documentazione; che di conseguenza, secondo equità le spese processuali di entrambe le sedi vanno poste a carico dell’RE 1; che c irca i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'691.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto per quanto attiene al dispo-sitivo n. 1 della sentenza impugnata e, nella misura in cui è ricevibile, respinto relativamente al dispositivo n. 2. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante. 3. Notificazione a:
–; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).