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14.2024.78

Ticino · 2024-06-13 · Italiano TI
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Fallimento. Mancata convocazione delle parti all’udienza di fallimento. Annullamento del fallimento e rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione previa convocazione delle parti a un’udienza.¬

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.08.2024 14.2024.78

Fallimento. Mancata convocazione delle parti all’udienza di fallimento. Annullamento del fallimento e rinvio della causa al primo giudice per nuova decisione previa convocazione delle parti a un’udienza.¬

Incarto n. 14.2024.78 Lugano 5 agosto 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2024.522 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 2 maggio 2024 dalla CO 1 contro RE 1 giudicando sul reclamo del 14 giugno 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 giugno 2024 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 2 maggio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 7'958.75 oltre a interessi e spese. B. Entro il termine impartito dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte e le parti non hanno chiesto la tenuta di un’udienza. C. Statuendo con decisione del 13 giugno 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–. D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 14 giugno 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 19 giugno 2024 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 29 luglio 2024, la CO 1 ha lasciato alla Camera il compito di “prendere le opportune iniziative in merito” se dovessero sussistere tutti i presupposti per l’an­nullamento della decisione di fallimento. Considerando in diritto:                 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 giugno 2024, il termine d’im­pugnazione è scaduto lunedì 24 giugno. Presentato già il 14 giugno 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 2. Presentata la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, alme­ no tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il convenuto non è stato regolarmente citato, o non in tempo utile (C ometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La prassi del Pretore del Distretto di Bellinzona, secondo cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’u­­dienza, è contraria all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nel­la lite (sentenze della CEF 14.2024.79 dell’8 luglio 2024 consid. 2, 14.2024.9 del 9 febbraio 2024 consid. 2, 2024.2 del 25 gennaio 2024 consid. 2, 14.2023.37 del 28 aprile 2023 consid. 2.3, 14.2022. 52 del 22 luglio 2022 consid. 3.4 e 3.5 e 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid. 2) . 2.1 Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato immediatamente il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio, ma ha fatto notare nel reclamo che se si fosse tenuta regolare udienza si sarebbe potuto chiarire la questione della portata del­l’accordo di dilazione raggiunto all’udienza di fallimento del 3 giugno 2024 in merito a un altro credito, a suo dire valido anche per la pretesa della CO 1. A prescindere dall’apparente insostenibilità della tesi avanzata dalla reclamante, fatto sta, ad ogni modo, che la violazione dell’art. 168 LEF è una carenza manifesta che determina l’annullamento della decisione di fallimento, come ripetutamente ricordato dalla Camera (sopra consid. 2). 2.2 Il reclamo va pertanto accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), di fr. 150.–, va posta a carico della reclamante per fr. 100.– in considerazione del fatto che non ha pagato il credito dell’istante dopo la concessione dell’effetto sospensivo come invece fatto intendere nel reclamo e risulta quindi soccombente in merito alla domanda implicita di annullamento definitivo del fallimento (ovvero senza rinvio alla prima sede). Per equità la rimanenza di fr. 50.– rimane a carico dello Stato, la controparte essendosi rimessa al giudizio della Camera e non avendo colpa nella irregolarità procedurale verificatasi in prima sede (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si assegnano indennità d’inconvenienza alla controparte, che non ha formulato alcuna domanda motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Per questi motivi, pronuncia:              1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la dichiarazione di fallimento pronunciata il 13 giugno 2024 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata e la causa è rinviata alla Pretura del Distretto di Bellinzona per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza . 2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1 limitatamente a fr. 100.–, mentre la rimanenza di fr. 50.– rimane a carico dello Stato. 3. Notificazione a:

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–  Ufficio d’esecuzione, Bellinzona;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzo­na. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).