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14.2024.66

Fallimento. Reclamo della convenuta non motivato e senza interesse degno di protezione

Ticino · 2024-05-17 · Italiano TI
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Fallimento. Reclamo della convenuta non motivato e senza interesse degno di protezione

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta a ca­rico della RE 1.

E. 3 Notificazione alla __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.05.2024 14.2024.66

Fallimento. Reclamo della convenuta non motivato e senza interesse degno di protezione

Incarto n. 14.2024.66 Lugano 17 maggio 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2024.115 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa dall’CO 1 contro RE 1 giudicando sul reclamo del 2 maggio 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 29 aprile 2024 dal Pretore; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione volta all’incasso di fr. 1'140.–, l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1; che constatato come l’istante non avesse versato l’anticipo delle spe­se dell’Ufficio dei fallimenti e delle spese processuali, fissato in fr . 1'000.– complessivi, entro i termini assegnatile con ordinanze del 28 febbraio e 5 aprile 2024, il Pretore ha respinto l’istanza e posto a carico dell’istante la tassa di giustizia di fr. 80.–; che con scritto del 2 maggio 2023, la convenuta inoltra reclamo contro la decisione appena menzionata; che in contrasto con l’art. 321 cpv. 1 LEF, il reclamo non contiene alcuna motivazione ed è pertanto irricevibile; che il reclamo è pure irricevibile in quanto la RE 1 non ha alcun interesse degno di protezione a impugnare una decisio­ne che non le reca alcun pregiudizio, siccome il Pretore ha respin­to l’istanza e posto le spese processuali a carico dell’CO 1, ciò che va constatato d’ufficio (art. 59 cpv. 2 lett. a e 60 CPC); che la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]) va posta a carico della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC); Per questi motivi, pronuncia:              1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta a ca­rico della RE 1. 3. Notificazione alla __________. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).