Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.06.2024 14.2024.64
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia
Incarto n. 14.2024.64 Lugano 4 giugno 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2024.302 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 5 marzo 2024 dalla CO 1 contro RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________) giudicando sul reclamo dell’8 maggio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 aprile 2024 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 5 marzo 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'224.55 oltre a interessi e spese. B. Nel termine impartito dal Pretore, nessuna parte ha chiesto la tenuta di un’udienza né il convenuto ha presentato osservazioni scritte all’istanza. C. Statuendo con decisione del 30 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal 2 maggio 2024 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–. D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 13 maggio 2024 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito. Considerando in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 3 maggio 2024 contestualmente alla sua convocazione all’Ufficio dei fallimenti, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 13 maggio. Presentato già l’8 maggio 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del proprio conto presso la Banca dello Stato (doc. C) relativo all’addebito di fr. 8'701.95 il 29 aprile 2024 a favore della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, sufficiente a saldare l’esecuzione promossa dall’istante (cfr. doc. B). La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che tale somma è stata accreditata sul conto dell’Ufficio lo stesso 29 aprile, ovvero ancor prima della dichiarazione del fallimento del 2 maggio 2024. Se il reclamante gliel’avesse comunicato, il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF), sicché il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza del termine di pagamento di 20 giorni indicata sulla comminatoria di fallimento notificatagli il 18 gennaio 2024, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 30 aprile 2024 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a:
–; –;
– Ufficio d’esecuzione, Bellinzona;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona, Bellinzona. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).