Fallimento. Conferma del patrocinatore del debitore di detenere la somma necessaria a estinguere quello che considera il saldo del credito
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.06.2024 14.2024.63
Fallimento. Conferma del patrocinatore del debitore di detenere la somma necessaria a estinguere quello che considera il saldo del credito
Incarto n. 14.2024.63 Lugano 24 giugno 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2024.834 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 gennaio 2024 dalla CO 1 CZ- (patrocinata dall’avv. PA 2, __________) contro RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________) giudicando sul reclamo del 6 maggio 2024 presentato dal RE 1 contro la decisione emessa il 24 aprile 2024 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, l’8 gennaio 2024 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento delRE 1 per il mancato pagamento di fr. 100'954.10 oltre a interessi e spese. B. All’udienza di discussione prorogata al 24 aprile 2024 l’istante ha confermato la propria domanda, mentre la convenuta vi si è opposta sulla scorta di un memoriale scritto. In replica e duplica orali, le parti sono rimaste sulle rispettive e antagoniste posizioni. C. Statuendo con decisione del 24 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento del RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della convenuta la tassa di giustizia di fr. 80.– e ripetibili di fr. 600.– a favore dell’istante e ordinando il riversamento della parte eccedente dell’acconto, di fr. 920.–, a favore dell’Ufficio dei fallimenti quale anticipo giusta l’art. 169 cpv. 1 LEF. D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 maggio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni. Considerando in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice del RE 1 il 25 aprile 2024, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 5 maggio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 6 maggio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo. 2. In v irtù dell’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione di fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore in particolare se il convenuto dimostra con documenti di aver estinto il credito posto in esecuzione prima della pronuncia del fallimento (art. 172 n. 3 LEF). 2.1 Nel caso in esame la reclamante espone che il credito posto in esecuzione, di € 104'697.– (fr. 100'954.10), è stato estinto a concorrenza di € 73'510.80 in seguito alla restituzione, il 28 marzo 2023, del tessuto fornito dall’istante, come da transazione conclusa il 27 marzo 2023, ed è ulteriormente stato ridotto con un paga-mento di € 10'000.–. Contesta l’eccezione della controparte secondo cui la consegna non sarebbe avvenuta perché il camion che trasportava la merce sarebbe “stato richiamato all’origine” . Sostiene che il saldo del suo debito, di soli € 8'500.–, sarebbe da considerare estinto a norma dell’art. 172 n. 3 LEF, poiché ne ha offerto il pagamento in varie occasioni, senz’alcun riscontro dell’istante. 2.2 Ora, la reclamante non si determina sui motivi per cui il Pretore ha considerato ch’essa non avesse provato l’estinzione del debito residuo né la mora dell’istante. Insufficientemente motivato, il reclamo si avvera quindi irricevibile sotto questo profilo. La reclamante si limita infatti a citare un’e-mail della sua patrocinatrice del 20 febbraio 2024 (doc. I), la quale conferma di detenere la somma necessaria a estinguere quello che considera il saldo del credito (€ 8'500.–), senza peraltro comunicare nemmeno la propria disponibilità a versarla all’istante, anzi subordinandola alla risoluzione bonaria della questione. Pare così dimenticare che un debito pecuniario è portabile (Bringschuld) secondo l’art. 74 cpv. 2 n. 1 CO, che risulta applicabile nella fattispecie in virtù del punto 9 della transazione (doc. E accluso al reclamo). Spettava pertanto a lei dimostrare di aver consegnato la somma dovuta all’escutente al suo domicilio oppure di averla versata su un conto da quest’ultima indicato a tale scopo, alternativamente allo sportello o sul conto dell’Ufficio d’esecuzione (art. 12 LEF), come già rilevato dal Pretore. Anche volendolo considerare ricevibile, il reclamo andrebbe quindi respinto nel merito. 2.3 Per abbondanza, va rilevato che la reclamante non ha neppure provato con documenti l’inesistenza del credito posto in esecuzione. Anche su questo punto essa non si è confrontata con il rilievo corretto del Pretore, per cui in sede di fallimento ordinario l’escusso che invoca l’inesistenza del credito posto in esecuzione, se non ha, come nel caso concreto, interposto opposizione al precetto esecutivo, deve agire per la via dell’azione di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85 o 85 a LEF; cfr. art. 173 cpv. 1 LEF; sentenza della CEF 14.2014.231 del 4 dicembre 2014, consid. 3). Anche sotto questo punto di vista il reclamo è irricevibile. 3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato. 4. La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico delRE 1. 3. Notificazione a: –; –;
– Ufficio d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).