Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo del convenuto contro la decisione che dichiara l’istanza irricevibile
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.04.2024 14.2024.58
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo del convenuto contro la decisione che dichiara l’istanza irricevibile
Incarto n. 14.2024.58 Lugano 22 aprile 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2024.300 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 28 marzo 2024 dalla CO 1 contro RE 1 giudicando sul reclamo del 3 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 28 marzo 2024 dal Pretore aggiunto; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 novembre 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 (in seguito: CO 1) ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 764.65 oltre a interessi e spese; che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 marzo 2024 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord; che statuendo con decisione del 28 marzo 2024, il Pretore ag giun-to ha dichiarato l’istanza irricevibile siccome RE 1 è domiciliato fuori dal suo circondario, ossia a __________ (Comune di __________), che fa parte del Circolo del Ceresio, e quindi del Distretto di Lugano (Legge concernente le Circoscrizioni dei Comuni, Circoli e Distretti, RL 180.100); che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto alla “Corte d’Appello” con un reclamo del 3 aprile 2024, “resping[endo] questa richiesta di fr. 764.65”; che il reclamo va d’acchito dichiarato irricevibile (art. 60 CPC), dal momento che RE 1 non ha alcun interesse concreto degno di protezione a contestare una decisione che non gli arreca alcun pregiudizio (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC), visto che l’istanza della CO 1 contro di lui è stata dichiarata irricevibile, cioè il Pretore aggiunto non ha esaminato le domande dell’istante, e le spese processuali sono state poste a carico della CO 1; che la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico di RE 1 (art. 106 cpv. 1 CPC), ma eccezionalmente si rinuncia a prelevarne una, siccome egli ha agito senza l’ausilio di una persona cognita di diritto e il valore litigioso è esiguo; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 764.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a __________ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).