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14.2024.52

Ticino · 2024-04-10 · Italiano TI
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Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.05.2024 14.2024.52

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Incarto n. 14.2024.52 Lugano 6 maggio 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2024.117 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 1° febbraio 2024 dalla CO 1 contro RE 1 (rappresentata dall’RA 1, __________) giudicando sul reclamo del 10 aprile 2024 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 10 aprile 2024 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Mendrisio del­l’Ufficio d’esecuzione, il 1° febbraio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 823.70 oltre a interessi e spese. B. All’udienza di discussione del 9 aprile 2024 nessuno è comparso. C. Statuendo con decisione del 10 aprile 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 70.–. D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 aprile 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’in­domani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito. Considerando in diritto:                 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 l’11 aprile 2024, il termine d’impugna­zione è scaduto domenica 21 aprile, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 22 aprile (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 10 aprile 2024 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso in esame la reclamante ha dimostrato di aver pagato il credito posto in esecuzione dall’istante prima della pronuncia del fallimento, o meglio il 19 febbraio 2024 (stato di ripartizione dell’Uf­ficio d’esecuzione di Mendrisio di stessa data). Il problema è che l’RE 1 non ne ha informato il Pretore prima che pronunciasse il fallimento, altrimenti egli avrebbe respinto l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Trattandosi però di un fatto nuovo ammissibile (sopra consid. 2), se ne deve tenere conto in questa sede e annullare il fallimento, senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF siccome il pagamento è anteriore alla decisione impugnata . 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimen­ti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo, effettuato più di 20 giorni dopo la notifica della comminatoria di fallimento (avvenuta il 4 dicembre 2023), ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non aven­do dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sul­l’anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia:               I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 10 aprile 2024 dal­la Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 70.–, da anticipare co­me di rito, è posta a carico dell’RE 1.

3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico dell’RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrispo­sto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 70.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a:

–;

–;

–  Ufficio d’esecuzione, Mendrisio;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).