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Ticino · 2024-02-06 · Italiano TI
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Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 21.02.2024 14.2024.25

Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

RE 1 Incarto n. 14.2024.25 Lugano 21 febbraio 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2024.83 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 dicembre 2023 dalla CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________ contro RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________) giudicando sul reclamo del 12 febbraio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 febbraio 2024 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione

n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 29 dicembre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezio­ne 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'707.35 oltre a interessi e spese. B. All’udienza di discussione del 6 febbraio 2024 nessuno è compar­so. C. Statuendo con decisione del 6 febbraio 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive. D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 febbraio 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­­to del fallimento, asserendo di avere saldato tutti i crediti posti in esecuzione nei suoi confronti. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensi­vo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazio­ni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al­l’estinzione del suo credito. Considerando in diritto:                 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 l’8 febbraio 2024, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 18 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 19 febbraio (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato brevi manu il 12 febbraio 2024, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. 2. In v irtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. 2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2). L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (G iroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3 a ed. 2021,

n. 26 d ad art. 174 LEF). 2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilascia­ta il 9 febbraio 2024 dall’Ufficio d’esecuzione relativa al versamen­to di fr. 1'935.35 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. E, 15° foglio a tergo), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto. 2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimen­to – dal conteggio dell’Ufficio d’esecuzione (al 9 febbraio 2024) prodotto dalla reclamante (doc. F) si evince che in tale data ha pagato tutte e quaranta le esecuzioni ancora in corso contro di lei (doc. E) e sul suo conto bancario aveva oltre fr. 100'000.– al 31 gennaio 2024 (doc. G) . La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che non risultano attestati di carenza di beni a carico di RE 1. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato. 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede. Per questi motivi, pronuncia:               I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 6 febbraio 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’an­ticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a:

–;

–;

–  Ufficio d’esecuzione, Lugano;

–  Ufficio dei fallimenti, Viganello;

–  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;

–  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).