Erwägungen (15 Absätze)
E. 3 Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, non era irrilevante che il venditore fosse proprietario delle azioni al momento della firma del contratto, poiché nulla nel contratto lascia intendere che il trasferimento delle azioni non dovesse avvenire immediatamente. Ha quindi ritenuto che la contestazione del convenuto, secondo cui l’istante non era proprietario delle azioni quando ha firmato il contratto, il quale era simulato, risulta sufficientemente circostanziata e non manifestamente infondata (nel senso della “Basler Praxis” relativa ai contratti bilaterali) viste le date (non precisate) risultanti dal registro degli aventi diritto economici del 27 novembre 2023 (doc. D) e dalle spiegazioni del convenuto (non specificate) sostanziate dai documenti (da 1-3) da lui prodotti. Non avendo il venditore apportato la prova che sia stato lui a trasferire il pacchetto azionario, ma solamente (ciò che peraltro non era contestato) che l’acquirente ne è poi divenuto azionista e beneficiario economico, il Pretore ha reputato che non si potesse escludere che questi lo fosse diventato “per altre vie” , motivo per cui ha respinto l’istanza.
E. 4 Nel reclamo RE 1 espone che il contratto di compravendita poneva al suo carico solo l’obbligo di vendere e trasferire (“sells and transfers”) all’acquirente il pacchetto azionario, sicché la questione di sapere se ne era proprietario al momento della firma del contratto – ciò di cui le parti si sono del resto date atto nelle premesse dello stesso – era inconferente per quanto attiene alla possibilità di venderle, dal momento che è possibile vendere un bene anche senza esserne proprietario. Rileva d’altronde che l’estratto del registro (doc. D) dà atto del trasferimento delle azioni all’escusso, ciò che del resto questi non contesta, e che non risulta dal contratto che il trasferimento dei titoli dovesse avvenire immediatamente. Il reclamante reputa perciò errata, poiché fondata su premesse errate, la conclusione del Pretore secondo cui non si può escludere che il convenuto sia diventato proprietario della società “per altre vie” .
E. 5 Con le osservazioni al reclamo CO 1 espone, in buona sostanza, che il Pretore ha correttamente applicato la “Basler Praxis” e che a fronte della sua contestazione dell’adempimento della prestazione posta a carico di RE 1, questi avrebbe dovuto comprovare di essere proprietario delle azioni e di averne trasferito la proprietà ad CO 1. Solo in queste circostanze il contratto avrebbe potuto fungere da titolo di rigetto.
E. 6 Secondo la giurisprudenza di questa Camera, qualora l’escusso abbia contestato in modo sufficientemente circostanziato , non palesemente insostenibile e tempestivo la correttezza dell’adempimento delle prestazioni dovutegli dall’escutente nell’ambito di un contratto sinallagmatico o bilaterale in cui la prestazione anticipata è a carico del procedente, incombe a quest’ult imo, in virtù dell’art. 82 CO, dimostrare di avere adempiuto correttamente i propri obblighi onde ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione volta all’incasso della propria pretesa (cosiddetta “Basler Praxis” : sentenza della CEF 14.2017.73 del 27 dicembre 2017, consid. 5.6/a, RtiD 2018 II 823 n. 42c, confermata in particolare nella sentenza 14.2023.112 del 30 aprile 2024, RtiD 2024 II 720 n. 34c, consid. 5). Il Tribunale federale segue la Basler Praxis per q uanto attiene all’eccezione d’inadempimento (DTF 145 III 25 consid . 4.3.2), mentre ha lasciato aperta la questione della sua applicabilità in generale all’eccezione di adempimento difettoso (sentenze 5A_704/2021 del 1° marzo 2022 consid. 4.2 e 5A_65/2020 del 7 luglio 2020 consid. 5.2.2), lasciando tuttavia intendere implicitamente che vi si applica se l’eccezione può fondarsi sull’art. 82 CO (DTF 149 III 310 consid. 5.1; sentenze del Tribunale federale 4A_623/2023 del 13 marzo 2024 consid. 4.1.3 e della CEF 14. 2024.130 del 5 febbraio 2025 consid. 4.1 e 4.2).
E. 6.1 Ove le parti non abbiano convenuto che la fornitura della merce venduta fosse condizionata al versamento dell’intero prezzo di vendita (sentenza della CEF 14.2020163 del 29 aprile 2021 consid. 5.3), il contratto di compravendita sottoscritto dal compratore costituis ce di principio titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per il pagamento del prezzo di vendita, purché sia esigibile al mo mento della notifica del precetto esecutivo, a condizione che il venditore abbia consegnato la cosa venduta oppure l’abbia depositata se il prezzo era pagabile in anticipo o a contanti. L’eccezione, tuttavia, è inopponibile in caso di esecuzione (o di offerta di esecuzione) della controprestazione, pur tardiva, purché il compratore non abbia, prima di accettare la consegna, rescisso il contratto di compravendita in virtù dell’art. 190 CO (sentenza della CEF 14.2016.165 del 7 novembre 2016 consid. 5 e 5.2, massimata in RtiD 2017 II 889 n. 52c).
E. 6.1.2 e della CEF 14.2018.95 del 28 gennaio 2019 consid. 6 e segg.; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l’opposition, 2022, n. 114 ad art. 82 LEF ).
E. 6.2 In prima sede, CO 1 ha eccepito l’inadempimento del contratto da parte del venditore ai sensi dell’art. 82 CO, per non aver questi comprovato di essere stato effettivamente proprietario dell’PI 1 al momento della sottoscrizione del contratto di vendita. Orbene, tale atto pone a carico del venditore solo l’obbligo di vendere e trasferire – “sells and transfers” (doc. C ad 2.1) – all’acquirente il pacchetto azionario, ciò che non è cont estato sia avvenuto e risulta, comunque sia, dall’estratto 27 novembre 2023 del registro degli aventi diritto economici relativo alla società (doc. D). Non si evince dal contratto che il venditore fosse tenuto a comprovare di essere proprietario delle azioni della società né che il trapasso delle stesse dovesse avvenire direttamente dal patrimonio del venditore a quello dell’acquirente. Tutt’al più l ’inosservanza della premessa “A” del contratto, secondo cui il venditore si è dichiarato proprietario delle azioni (“WHEREAS” : “The seller is the owner of the 100% of the share capital of the company __________” ), avrebbe potuto legittimare l’acquirente a farlo invalidare per vizio di volontà, facendo valere che la premessa era una condizione di fatto da lui considerata come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti d’affari (errore essenziale secondo l’art. 24 cpv. 1 n. 4 CO), riconoscibile dalla controparte (DTF 118 II 297 consid. 2/b), oppure un’indicazione dolosa del venditore (art. 28 CO), ma si sarebbe trattato di un’eccezione che nella procedura di rigetto gli spettava rendere verosimile (art. 82 cpv. 2 CO), e non di una contestazione d’inadempimento nel senso dell’art. 82 CO (sentenza della CEF 14.2019.173 del 10 febbraio 2020 consid. 6.1).
E. 6.3 Che il contratto sia stato firmato il 25 novembre 2022 (doc. C) e l’acquirente iscritto nel registro delle azioni come avente diritto economico solo il 26 aprile 2023 (doc. D) non è determinante ai fini del giudizio, contrariamente a quanto apparentemente ritenuto dal Pretore. L’adempimento tardivo della prestazione non è infatti eccepibile secondo l’art. 82 CO se il compratore non ha, prima di a ccettare la consegna, rescisso il contratto di compravendita in virtù dell’art. 190 CO (sopra consid. 6.1). Semmai il ritardo può avere conseguenze per la questione degl’interessi di mora, ma non sotto il profilo dell’art. 82 CO. La sentenza impugnata risulta di conseguenza giuridicamente errata laddove il Pretore ammette l’eccezione d’inadempimento sollevata dal convenuto.
E. 6.4 Anche volendo ritenere l’art. 82 CO applicabile nella fattispecie, ad ogni modo l’eccezione sollevata dal convenuto non poteva reputarsi sufficientemente circostanziata, poiché egli non ha indicato la persona, diversa dal venditore, da chi avrebbe ricevuto le azioni né menzionato il contratto, diverso da quello del 25 novembre 2022 agli atti, in base al quale il cambio di proprietario sarebbe stato registrato nel Liechtenstein. D’altronde, le sue allegazioni in merito al fatto che l’PI 1 ha conferito a un terzo, e non a RE 1, l’uso di alcuni beni (villetta e imbarcazione da diporto) acquistati con investimenti parziali di tale terzo (osservazioni ad 6-7 e doc. 1-3) non indica nulla sull’appartenenza delle azioni né sulla costituzione della società (il cui atto costitutivo non è agli atti). L’istante non era tenuto a determinarsi su allegazioni senza rilievo. In queste circostanze, ritenere che l’acquirente abbia ricevuto le azioni “per altre vie” (non specificate), e non in base al contratto del 25 novembre 2022, è palesemente insostenibile. Pure sotto questo profilo la sentenza andrebbe riformata.
E. 7 Nelle osservazioni al reclamo (ad n. 7) CO 1 ribadisce l’eccezione di simulazione del contratto di vendita, che fonda sul fatto che RE 1 avrebbe accettato un pagamento di € 480.– (e non € 480'000.–) quale “saldo quote” (osservazioni all’istanza, n. 14-16 e doc. 4). Non è chiaro se il Pretore abbia accolto tale eccezione. Sembra piuttosto che la reiezione dell’istanza sia fondata unicamente sulla mancata prova dell’adempimento della prestazione dovuta dall’istante. Il reclamante ha nondimeno sostenuto che ammettere la tesi del convenuto, benché egli non avesse spiegato le ragioni per cui le parti non avrebbero inteso conferire al contratto di trasferimento effetti giuridici vincolanti, sovvertirebbe il principio dell’art. 82 cpv. 2 LEF secondo cui spetta all’escusso rendere verosimili le eccezioni da lui sollevate (reclamo,
n. 23-25).
E. 7.1 A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere immediatamente verosimili le eccezioni od obiezioni che deduce in giudizio. Esse non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144), di principio documentali (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 160 consid. 5.1). La verosimiglianza (semplice) di un fatto è raggiunta quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC), ne ricava l’impressione che il fatto allegato si è realizzato, senza dover escludere la possibilità che abbia potuto svolgersi in un altro modo (già citata DTF 132 III 140 consid. 4.1.2, pag. 144, DTF 142 III 720 consid. 4.1, pag. 723). Tra le possibili eccezioni rientra quella di simulazione (sentenze del Tribunale federale 5A_434/2015 del 21 agosto 2015 consid.
E. 7.2 Per giurisprudenza invalsa, un atto è simulato ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO quando le due parti contrattuali sono d’accordo che gli effetti giuridici corrispondenti al senso oggettivo delle loro dichiarazioni non debbano prodursi, sia perché esse hanno inteso creare l’apparenza di un negozio giuridico inesistente sia perché hanno inteso celarne un altro. In tal caso l’atto simulato è nullo, siccome non voluto dalle parti, mentre quello dissimulato è valido, sempre che siano adempiute le esigenze di forma previste da quest’altro negozio giuridico e sempre che lo stesso sia esistente (DTF 123 IV 61 consid. 5c/cc, pag. 68, DTF 112 II 337 consid. 4/a, pag. 343, DTF 97 II 201 consid. 5; sentenza del Tribunale federale 4C.279/2002 del 28 novembre 2003 consid. 5 ).
E. 7.3 Il reclamante evidenzia a ragione che l’escusso non ha spiegato il motivo per il quale le parti avrebbero inteso non conferire effetti giuridici vincolanti alla pattuizione, né quale fosse l’oggetto del contratto dissimulato (e pertanto la ragione per cui CO 1 ha nondimeno firmato il contratto di trasferimento). Contrariamente a quanto afferma il resistente, tali precisazioni non esulano dallo scopo della procedura di rigetto, poiché incombeva a lui rendere verosimile l’eccezione di simulazione (art. 82 cpv. 2 LEF). Ora, non si capisce nemmeno se l’allegata simulazione verte sul prezzo – l’importo di € 480.– sul lo screenshot del cellulare di CO 1 (doc. 5) risulta essere un “saldo” , peraltro di “quote” e non di azioni (doc. 4) – o sulla persona del venditore/proprietario, perché il convenuto non ha indicato qual era il prezzo né chi era il venditore nel contratto dissimulato realmente pattuito, e ancor meno prodotto indizi documentali al riguardo. Egli misconosce di nuovo l’onere della prova stabilito art. 82 cpv. 2 LEF laddove conside-ra “altamente significativo” che RE 1 non si sia spiegato sul versamento di € 480.–. Quest’ultimo poteva infatti limitarsi a contestare l’eccezione (replica spontanea, pag. 4, n. 12). Poiché l’escusso non ha esposto in modo convincente e sostanziato con riscontri oggettivi – quello che non sono due screenshot del proprio cellulare – i fatti e i motivi da cui risulterebbe la simulazione, l’eccezione non può ritenersi verosimile (sopra consid. 7.1). Si può concordare con CO 1 che potrebbe trattarsi di una “questione fattuale densa di ricadute giuridiche” da chiarire nell’ambito di una procedura giudiziaria di merito (osservazioni al reclamo, n. 7) . Ambedue le parti sono state molto (troppo) elusive nella procedura di rigetto, non permettendo ai giudici di capire i retroscena – si auspica non illeciti – del loro accordo. Tuttavia, il giudice adito con un’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione deve limitarsi ad applicare l’art. 82 LEF, così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (sopra consid. 2). Non avendo il convenuto, nella fattispecie, reso verosimile il carattere simulato del contratto del 25 novembre 2022, il reclamo va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza, di modo che la questione andrà semmai esaminata nel merito in una procedura di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).
E. 8 In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar ( RL 178.310 ) per il rinvio del l’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
E. 9 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 459'046.56, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 600.– sono poste a carico del convenuto, che le rifonderà all’istante oltre a ripetibili di fr. 5'600.–. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di CO 1, che le rifonderà a RE 1 oltre a ripetibili di fr. 1'700.–. 3. Notificazione a:
– ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.14.2024.152
Lugano
24 marzo 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale dappello
composta del giudice:
Jaques, presidente
cancelliera:
Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48bLOG) nella causa SO.2024.4116 (rigetto provvisorio dellopposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 agosto 2024 da
RE 1
(patrocinato dagli avv. PA 1, __________)
contro
CO 1
(patrocinato dallavv. PA 2 __________)
7.2Per giurisprudenza invalsa, un atto è simulato ai sensi dellart. 18 cpv. 1 CO quando le due parti contrattuali sono daccordo che gli effetti giuridici corrispondenti al senso oggettivo delle loro dichiarazioni non debbano prodursi, sia perché esse hanno inteso creare lapparenza di un negozio giuridico inesistente sia perché hanno inteso celarne un altro. In tal caso latto simulato è nullo, siccome non voluto dalle parti, mentre quello dissimulato è valido, sempre che siano adempiute le esigenze di forma previste da questaltro negozio giuridico e sempre che lo stesso sia esistente (DTF123 IV 61consid.5c/cc, pag. 68,DTF 112 II 337 consid. 4/a, pag. 343, DTF 97 II 201 consid.5;sentenza del Tribunale federale 4C.279/2002 del 28 novembre 2003 consid. 5).
7.3Il reclamante evidenzia a ragione che lescusso non ha spiegato il motivo per il quale le parti avrebbero inteso non conferire effettigiuridici vincolanti alla pattuizione, né quale fosse loggetto del contratto dissimulato (e pertanto la ragione per cui CO 1 ha nondimeno firmato il contratto di trasferimento). Contrariamente a quanto affermail resistente, tali precisazioni non esulano dallo scopo della procedura di rigetto, poiché incombeva a lui rendere verosimile leccezione di simulazione (art. 82 cpv. 2 LEF). Ora, non si capisce nemmeno se lallegata simulazione verte sul prezzo limporto di 480. sulloscreenshotdel cellulare di CO 1 (doc. 5) risulta essere unsaldo, peraltro diquotee non di azioni (doc. 4) o sulla persona del venditore/proprietario, perché il convenuto non ha indicato qual era il prezzo né chi era il venditore nel contratto dissimulato realmente pattuito, e ancor meno prodotto indizi documentali al riguardo. Egli misconosce di nuovo lonere della prova stabilito art. 82 cpv. 2 LEF laddove conside-raaltamente significativoche RE 1non si sia spiegato sul versamento di 480.. Questultimo poteva infatti limitarsi a contestare leccezione (replica spontanea, pag. 4, n. 12). Poiché lescusso non ha esposto in modo convincente e sostanziato con riscontri oggettivi quello che non sono duescreenshotdel proprio cellulare i fatti e i motivi da cui risulterebbe la simulazione, leccezione non può ritenersi verosimile (sopra consid. 7.1).
Si può concordare con CO 1che potrebbe trattarsi di unaquestione fattuale densa di ricadute giuridicheda chiarire nellambito di una procedura giudiziaria di merito(osservazionial reclamo, n. 7). Ambedue le parti sono state molto (troppo) elusive nella procedura di rigetto, non permettendo ai giudici di capire i retroscena si auspica non illeciti del loro accordo. Tuttavia, il giudice adito con unistanza di rigetto provvisorio dellopposizione deve limitarsi ad applicare lart. 82 LEF, così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (sopra consid. 2). Non avendo il convenuto, nella fattispecie, reso verosimile il carattere simulato del contratto del 25 novembre 2022, il reclamo va accolto e la decisione impugnata riformata nel sensodellaccoglimento dellistanza, di modo che la questione andrà semmaiesaminata nel merito in una procedura di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF).
pronuncia:1.Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1.Listanza è accolta e di conseguenza lopposizione al precetto esecutivo n. __________ dellUfficio desecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria.
2.Le spese processuali di complessivi fr. 600. sono poste a carico del convenuto,che le rifonderà allistante oltre a ripetibili di fr. 5'600..
;
.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale dappello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).