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14.2024.139

Ticino · 2024-10-21 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo dell’escusso tendente a ottenere la facoltà di pagare a rate il debito posto in esecuzione

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.01.2025 14.2024.139

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo dell’escusso tendente a ottenere la facoltà di pagare a rate il debito posto in esecuzione

Incarto n. 14.2024.139 Lugano 22 gennaio 2025 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2024.51 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 4 settembre 2024 dall’CO 1 contro RE 1 giudicando sul reclamo del 29 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 ottobre 2024 dal Giudice di pace; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 aprile 2024 dalla sede di Faido dell’Ufficio d’esecuzione, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 3'002.60 oltre a interessi e spese; che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 settembre 2024 l’CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico; che nel termine impartitogli per presentare osservazioni all’istan­­za, RE 1 è rimasto silente; che statuendo con decisione del 21 ottobre 2024, il Giudice di pa­ce ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 220.– senz’assegnare indennità; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 ottobre 2024 per ottenere la possibilità di pagare il debito posto in esecuzione con rate mensili di fr. 50.–; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che presentato il 29 ottobre 2024 contro la decisione notificata al reclamante il 23 ottobre, il reclamo risulta tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC); che i l reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale de­ve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 93 consid. 8.2 con rinvii); che nel caso in esame RE 1 si limita a esporre che il fatturato della sua azienda è stato inferiore a fr. 20'000.– nel 2023, cui vanno dedotte le spese professionali, motivo per cui afferma di non poter pagare all’escutente più di fr. 50.– mensili; che così facendo, il reclamante non rivolge però alcuna critica motivata alla decisione impugnata, sicché il suo ricorso si rivela irricevibile; che del resto nella procedura sommaria di rigetto provvisorio del­l’opposizione la competenza del giudice si limita a verificare, d’uf­ficio, l’esistenza di un titolo di rigetto provvisorio (riconoscimento di debito, atto pubblico o attestato di carenza di beni dopo pignoramento) e, occorrendo, a valutare se l’escusso ha reso verosimile un’eccezione nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF (DTF 145 III 160 consid. 5.1); che secondo la legge non gli spetta invece valutare se la situazio­ne economica dell’escusso gli permetta di pagare il debito posto in esecuzione, siccome non si tratta di un’eccezione suscettibile d’infirmare il titolo di rigetto secondo l’art. 8 2 cpv. 2 LEF, ovvero di modificare, sospendere o estinguere il credito; che RE 1 potrà semmai far differire la vendita dei beni mobili o immobili che dovesse pignorare l’ufficio d’esecuzio­ne rendendo verosimile di essere in grado di pagare il debito in dodici rate mensili (art. 123 LEF) (sentenza della CEF 14.2024.95 dell’8 novembre 2024 pag. 3); che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'002.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:

–;

–  . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).