Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia. Indennità di prima sede
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.11.2024 14.2024.125
Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia. Indennità di prima sede
RE 1 Incarto n. 14.2024.125 Lugano 5 novembre 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2024.3027 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 maggio 2024 dalla CO 1 contro RE 1 giudicando sul reclamo dell’8 ottobre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 settembre 2024 dal Pretore; ritenuto in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 30 maggio 2024 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 a causa del mancato pagamento di fr. 3'157.75 e di assegnarle un’indennità di fr. 100.–. B. All’udienza di discussione del 24 settembre 2024 nessuno è comparso. C. Statuendo con decisione del 24 settembre 2024 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive. Non ha assegnato indennità all’istante. D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 ottobre 2024 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito. E. Con scritto del 10 ottobre 2024, l’istante ha informato la Pretura di aver ricevuto dall’Ufficio dei fallimenti l’informazione che il suo credito era stato pagato il 14 agosto 2024, prima del fallimento. Considerando in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è verosimilmente avvenuta in concreto a RE 1 al momento del suo interrogatorio del 7 ottobre 2024 presso l’Ufficio dei fallimenti, il reclamo, presentato il giorno successivo (data del timbro postale), è senz’altro tempestivo. 2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso in esame il reclamante ha prodotto la ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione il 9 agosto 2024, ancor prima della pro-nuncia del fallimento (del 25 settembre 2024), relativa al pagamento di fr. 3'224.45 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante. Se il Pretore l’avesse saputo prima di statuire, avrebbe dovuto respingere l’istanza (art. 172 n. 3 LEF). Il reclamo va pertanto accolto e la decisione di fallimento annullata (art. 174 cpv. 1 LEF). 3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [ RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo l’ultimo termine di pagamento di venti giorni indicato sulla comminatoria di fallimento notificatogli il 20 marzo 2024, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili di seconda sede, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede. Non si pone invece problema d’indennità di prima sede, l’istante non avendo contestato la decisione impugnata al riguardo. Per questi motivi, pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 24 settembre 2024 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1. II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2. III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio d’esecuzione, Lugano;
– Ufficio dei fallimenti, Viganello;
– Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).