Rigetto provvisorio dell’opposizione. Trattenuta delle raccomandate ordinata dal reclamante. Termine di reclamo
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.01.2025 14.2024.119
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Trattenuta delle raccomandate ordinata dal reclamante. Termine di reclamo
Incarto n. 14.2024.119 Lugano 3 gennaio 2025 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2023.1465 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 28 novembre 2023 dalla CO 1 contro RE 1 giudicando sul reclamo del 27 settembre 2024 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 26 agosto 2024 dal Giudice di pace; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 869.25 oltre agli accessori; che statuendo con decisione del 26 agosto 2024 il Giudice di pace del Circolo di Lugano Ovest ha accolto l’istanza presentata dalla RE 1 il 28 novembre 2023 e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dall’escussa, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 160.– e un’indennità di fr. 140.– a favore dell’istante; che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 settembre 2024 per ottenerne l’annullamento (e implicitamente la reiezione dell’istanza), protestate le spese giudiziarie; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC); che nel caso specifico l’avviso di ritiro della raccomandata contenente la sentenza impugnata è stato depositato il 27 agosto 2024 nella casella postale della RE 1, la quale ne ha prolungato il termine di giacenza, per poi ritirarla solamente il 19 settembre (
v. tracciamento della raccomandata n. __________); che, tuttavia, in caso d’invio postale raccomandato non ritirato, la notificazione si considera avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC; tra tante: sentenze della CEF 14.2023.63 del 20 ottobre 2023, 14.2023.4 del 21 giugno 2023 e 14.2022.22 del 27 febbraio 2022 pag. 2); che nella fattispecie la RE 1 doveva aspettarsi la notificazione della decisione, avendo ricevuto l’istanza e l’ordinanza del 1° dicembre 2023 con cui il primo giudice le ha fissato un termine per presentare osservazioni all’istanza; che la convenuta ha del resto fatto uso del termine inoltrando osservazioni il 5 gennaio 2024; che la decisione va quindi reputata notificata alla reclamante già il 3 settembre 2024, ovvero il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), avvenuto il 27 agosto 2024; che il termine di ricorso ha dunque iniziato a decorrere il giorno successivo alla scadenza del termine di giacenza postale, il 4 settembre 2024, ed è scaduto il 13 settembre (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF); che presentato solo il 27 settembre 2024 (data dell’adesivo postale), il reclamo è dunque tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC); che non è di rilievo il prolungamento del termine di giacenza pos tale disposto dalla reclamante medesima (operazione del 27 agosto 2024 indicata sul citato tracciamento: “ordine attivato dal destinatario: Scadenza prorogata”); che in effetti la finzione dell’art. 138 cpv. 3 lett. a CPC vale anche nel caso in cui il destinatario ha ordinato la trattenuta delle raccomandate presso l’ufficio postale; che il destinatario non può disporre a suo piacimento dei termini fissati dalla legge (DTF 123 III 493, consid. 1; citata 14.2023.4 pag. 3 e il rinvio); che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che nella sua commisurazione va tenuto conto dell’esito del giudizio, che ha comportato un onere lavorativo limitato (cfr. sentenza della CEF 14.2021.109 del 17 febbraio 2022 consid. 6); che non si pone invece problema di ripetibili, poiché la CO 1 non ha formulato alcuna domanda motivata al riguardo con le osservazioni al reclamo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC); che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 869.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 80.–, è posta a carico della reclamante. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo, di fr. 50.–, le è restituita. 3. Notificazione a:
–;
– . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).