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14.2024.106

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributo sostitutivo per posteggi. Richiesta di esonero fatta valere solo con il reclamo

Ticino · 2024-12-02 · Italiano TI
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Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributo sostitutivo per posteggi. Richiesta di esonero fatta valere solo con il reclamo

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Notificazione a:

–  RE 1, __________, __________ (__________);

–  Comune di CO 1, __________, __________. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.12.2024 14.2024.106

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributo sostitutivo per posteggi. Richiesta di esonero fatta valere solo con il reclamo

Incarto n. 14.2024.106 Lugano 2 dicembre 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliere: Ferrari statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 28 giugno 2024 dal Comune di CO 1, __________ (__________) contro RE 1, __________ (__________) giudicando sul reclamo del 2 settembre 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 26 agosto 2024 dal Pretore; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che mediante licenza edilizia rilasciata il 2 settembre 2022 a RE 1, il Comune di CO 1 ha autorizzato il cambio di destinazione di un locale da deposito a negozio e ha stabilito una tassa di fr. 100.–, un contributo sostitutivo per posteggi di fr. 5'000.– e spese amministrative di fr. 30.–; che mediante bolletta dello stesso giorno il Comune ha chiesto al beneficiario di versare il contributo sostitutivo del posteggio di fr. 5'000.– entro il 31 dicembre 2023 e indicato che un eventuale reclamo andava presentato per scritto al Municipio entro trenta giorni; che con lettera del 17 febbraio 2024 RE 1 ha chiesto al Comune l’esonero dal pagamento del contributo sostitutivo del posteggio, precisando di aver già formulato la richiesta d’esonero nell’istanza volta al rilascio della licenza edilizia; che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 maggio 2024 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, il Comune di CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 2.5% dall’11 maggio 2024 (indicando quale cau­sa del credito i “Contributi sostitutivi posteggi 2022 Fattura 9435/ 2022 del 02.09.2022”), fr. 30.– (per la “Diffida del 31.03.2024”) e fr. 44.50 (per gli “Interessi ritardo fino al 10.05.2024”); che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 giugno 2024 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna; che nel termine assegnatogli, il convenuto non ha presentato osservazioni all’istanza; che s tatuendo con decisione del 26 agosto 2024, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto limitatamente a fr. 5'000.– oltre agl’interessi del 2.5% dall’11 maggio 2024 e agl’interessi arretrati di fr. 44.50, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 settembre 2024 per ottenere l’ “esonero da parte del Municipio”; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che l a Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi); che s econdo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere cen-surati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC); che nella decisione impugnata, il Pretore ha statuito, da un lato, che la licenza edilizia costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 5'000.– oltre agl’interessi del 2.5% dall’11 maggio 2024 e agl’interessi di fr. 44.50 dovuti sino a tale data, e dall’altro che agli atti non vi è invece alcun titolo esecutivo per la tassa di diffida di fr. 30.–, onde il parziale accoglimento dell’istan­za per le prime due poste; che nel reclamo RE 1 scrive di aver aperto un piccolo negozio senza scopo di lucro, per il cui riattamento e allestimento ha utilizzato tutte le sue risorse, e di aver chiesto al Comune l’esonero dal pagamento del contributo sostitutivo del posteggio, ma senza ricevere risposta, sicché ribadisce la sua richiesta; che le circostanze di fatto e i documenti addotti da RE 1 per la prima volta con il reclamo – in prima sede è rimasto silente – sono tardive e di conseguenza inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC); che interamente fondato su fatti inammissibili, il reclamo è irricevibile per carenza di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC); che ad ogni modo la Camera non è competente per statuire sulla richiesta di esonero, che rientra in prima battuta nella competen­za del Comune e in seconda e terza battuta, su ricorso, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 cpv. 1 LOC, RL 181.100); che nella fattispecie RE 1 avrebbe quindi dovuto ricorrere al Municipio CO 1 entro trenta giorni dalla ricezione della decisione (bolletta) del 2 settembre 2022 (doc. A) per contestare il contributo di fr. 5'000.– posto a suo carico e se del caso esigere una decisione sulla sua richiesta di esonero, ch’egli affer­ma

– senza produrla – di aver presentato contestualmente all’i­stanza volta al rilascio della licenza edilizia; che né il giudice del rigetto né questa Camera nella sua veste di autorità giurisdizionale superiore (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sono competenti per riesaminare la decisione del Comune, nel frattem­po diventata definitiva, la loro competenza limitandosi a verificare che la decisione prodotta dall’istante adempia i presupposti di un titolo di rigetto definitivo, ciò che nella fattispecie è il caso (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF) (tra tante: sentenza della CEF 14.2024.87 del 21 ottobre 2024, pag. 4); che l a tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5’000, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:

–  RE 1, __________, __________ (__________);

–  Comune di CO 1, __________, __________. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).