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14.2024.102

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento della somma posta in esecuzione dopo l’inoltro dell’istanza. Ripartizione delle spese processuali

Ticino · 2024-11-22 · Italiano TI
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Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento della somma posta in esecuzione dopo l’inoltro dell’istanza. Ripartizione delle spese processuali

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2024 14.2024.102

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento della somma posta in esecuzione dopo l’inoltro dell’istanza. Ripartizione delle spese processuali

Incarto n. 14.2024.102 Lugano 22 novembre 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliere: Ferrari statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Maggia promossa con istanza 8 luglio 2024 dallo Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro CO 1, __________ (rappresentato dalla curatrice RA 2, __________) giudicando sul reclamo del 27 agosto 2024 presentato dallo Stato del Canton Ticino contro la decisione emessa il 22 agosto 2024 dalla Giudice di pace; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 giugno 2024 dalla sede di Cevio dell’Ufficio d’esecuzione (UE), lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 759.40, indicando quale causa del credito la “Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 759.40 del 12.06.2019 Decreto 17/07/2018 n. 32551 dip. delle finanze e dell’economia uff. di tassazione, Multa”; che avendo CO 1 interposto opposizione al pre-cetto esecutivo, con istanza dell’8 luglio 2024 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia; che con le osservazioni all’istanza il convenuto ha prodotto la pro­v a di aver pagato all’UE il 19 luglio 2024 il credito posto in esecuzione, comprese le spese; c he s tatuendo con decisione del 22 agosto 2024, la Giudice di pa­ce ha stralciato la causa dal ruolo, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 40.–; che contro la sentenza appena citata lo Stato del Canton Ticino è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 agosto 2024 per o ttenerne la riforma nel senso dell’addebito delle spese processuali al convenuto, facendo valere che CO 1 ha paga­to il dovuto durante il procedimento giudiziario, ovvero ha fatto acquiescenza (art. 241 CPC), sicché risulta soccombente e, di conseguenza, deve pagare (anche) le spese processuali (art. 106 CPC); che in realtà il pagamento della somma posta in esecuzione non è assimilabile a un’acquiescenza all’istanza di rigetto dell’opposi­zione (sentenza della CEF 14.2022.80 del 21 novembre 2022, consid. 4 e il rinvio), ma rende l’istanza priva di oggetto e ne impone dunque lo stralcio (art. 242 CPC) se il pagamento interviene durante la procedura di rigetto (sentenza della CEF 14.2022.77 del 20 ottobre 2022, consid. 5); che di principio le spese processuali sono da ripartire secondo equità nel caso in cui la causa diventa senza oggetto (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC), le spese giudiziarie inutili essendo a carico di chi le ha causate (art. 108 CPC); che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; senten­ze del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1, e della CEF 14.2024.51 dell’11 settembre 2024, pag. 4 e il rinvio); che nel caso concreto le spese giudiziarie erano da porre a carico dell’escusso, siccome il suo tardivo pagamento, successivo alla litispendenza, ha causato spese inutili e sia l’avvio della causa sia il suo (parziale) stralcio gli sono dunque imputabili (già citata 14.2022.77, consid. 5); che l a necessità del reclamo essendo dovuta a un errore manifesto d ella Giudice di pace (“Justizpanne”) non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde dal riscuotere spese processuali in questa sede (tra tante: sentenza della CEF 14.2023.145 dell’11 aprile 2024, consid. 2); che non si pone problema di ripetibili, CO 1 non avendo presentato osservazioni al reclamo e, dunque, non essendosi opposto alla riforma chiesta dal reclamante; che c irca i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 40.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato: 2. Le spese processuali di complessivi fr. 40.– sono poste a carico del­la convenuta. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a:

–  Ufficio esazione e condoni, Palazzo amministrativo 1, Viale S. Franscini 6, Bellinzona;

–  RA 2, __________, __________. Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).