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14.2024.101

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Mancata presentazione di osservazioni all’istanza. Eccezione d’inadempimento

Ticino · 2024-11-22 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Mancata presentazione di osservazioni all’istanza. Eccezione d’inadempimento

Erwägungen (1 Absätze)

E. 26 giugno 2024 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord; che con scritto del 3 luglio 2024, il Pretore aggiunto supplente ha assegnato alla convenuta un termine di dieci giorni “per presentare eventuali osservazioni scritte”; che la convenuta ha ricevuto lo scritto, ma è rimasta silente; che s tatuendo con decisione dell’8 agosto 2024, il Pretore aggiun­to supplente ha parzialmente accolto l’istanza e, limitatamente alle prime due pretese indicate nel precetto esecutivo oltre agl’interes­­si dall’11 aprile 2024, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– senz’assegnare ripetibili; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 agosto 2024 per ottener­ne, implicitamente, l’annullamento e la reiezione dell’istanza; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che l a Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi); che s econdo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC); c he nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha statuito che le due conferme d’ordine allegate all’istanza costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le prime due poste indicate nel precetto esecutivo, ancorché i relativi interessi possano decorrere unicamente dalla data di emissione del precetto, e che agli atti non figura invece alcun titolo per le ul­teriori due poste, onde il parziale accoglimento dell’istanza e il conseguente rigetto dell’opposizione per fr. 6'610.– e fr. 3'600.–, per entrambe le pretese, oltre agl’interessi del 5% dall’11 aprile 2024; che nel reclamo RE 1 dapprima sostiene di non aver presentato osservazioni all’istanza, “dato che non mi è stato chie sto, o se è stato fatto, non era chiaro come e a chi presentare le os­servazioni ”, e denuncia un cattivo adempimento del contratto da parte della CO 1; c he l’allegazione è temeraria, giacché dalla stampata di tracciamento dello scritto del 3 luglio 2024, presente agli atti, risulta ch’el­­la lo ha ritirato il 6 luglio allo sportello postale dietro la sua firma; che è altrettanto temerario affermare sia che non era chiaro come esprimersi, poiché il concetto di “presentare […] osservazioni scrit­te” è d’immediata evidenza per chiunque, sia che non era chiaro a chi farlo, giacché sullo scritto del 3 luglio 2024 figurano tanto l’indirizzo della Pretura, quanto il nome del magistrato; che sul punto il reclamo è pertanto infondato; che tutte le circostanze di fatto esposte per la prima volta (solo) nel reclamo sono nuove e, di conseguenza, inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC), motivo per cui non vanno prese in considerazione; c he ad ogni modo non dev’essere esaminata l’eccezione sollevata dalla reclamante, secondo cui la CO 1 non avreb­be adempiuto correttamente il contratto, siccome l’eccezione d’in­corretto adempimento secondo l’art. 82 CO dev’essere sollevata immediatamente, ossia nella prima comparsa in prima sede (sentenza della CEF 14.2023.36 del 16 ottobre 2023 consid. 6.1), ciò che la reclamante non ha fatto; che l a tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo in-corsa in spese in questa sede; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'210.– (fr. 6'610.– + fr. 3'600.–, interessi esclusi [art. 51 cpv. 3 LTF]), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:

–  RE 1, __________, __________;

–  CO 1, __________, __________. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 22.11.2024 14.2024.101

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto d’appalto. Mancata presentazione di osservazioni all’istanza. Eccezione d’inadempimento

Incarto n. 14.2024.101 Lugano 22 novembre 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliere: Ferrari statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 26 giugno 2024 dalla CO 1, __________ contro RE 1, __________ giudicando sul reclamo del 21 agosto 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 agosto 2024 dal Pretore aggiunto supplente; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che nel 2022 RE 1 si è accordata con la CO 1 per l’installazione di una cucina nella sua abitazione contro il pagamento di una mercede; che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 aprile 2024 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'610.– oltre agli interessi del 5% dal 30 ottobre 2022 (indicando quale causa del credito la “Fattura 502946 del 30.09.2022 (fornitura di elet­trodomestici)”), fr. 3'600.– oltre agli interessi del 5% dal 7 marzo 2023 (per la “Fattura 503132 (saldo fattura arredo cucina)”), fr. 1'500.– oltre agli interessi del 5% dal 4 agosto 2023 (per le “Ore a regia x lavoro amministrativo (IVA esclusa)”) e fr. 1'766.– oltre agli interessi del 5% dal 4 agosto 2023 (per le “Ore a regia x ore perse da parte degli operai (IVA esclusa)”); che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 26 giugno 2024 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord; che con scritto del 3 luglio 2024, il Pretore aggiunto supplente ha assegnato alla convenuta un termine di dieci giorni “per presentare eventuali osservazioni scritte”; che la convenuta ha ricevuto lo scritto, ma è rimasta silente; che s tatuendo con decisione dell’8 agosto 2024, il Pretore aggiun­to supplente ha parzialmente accolto l’istanza e, limitatamente alle prime due pretese indicate nel precetto esecutivo oltre agl’interes­­si dall’11 aprile 2024, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– senz’assegnare ripetibili; che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 agosto 2024 per ottener­ne, implicitamente, l’annullamento e la reiezione dell’istanza; che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso; che l a Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi); che s econdo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC); c he nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto supplente ha statuito che le due conferme d’ordine allegate all’istanza costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per le prime due poste indicate nel precetto esecutivo, ancorché i relativi interessi possano decorrere unicamente dalla data di emissione del precetto, e che agli atti non figura invece alcun titolo per le ul­teriori due poste, onde il parziale accoglimento dell’istanza e il conseguente rigetto dell’opposizione per fr. 6'610.– e fr. 3'600.–, per entrambe le pretese, oltre agl’interessi del 5% dall’11 aprile 2024; che nel reclamo RE 1 dapprima sostiene di non aver presentato osservazioni all’istanza, “dato che non mi è stato chie sto, o se è stato fatto, non era chiaro come e a chi presentare le os­servazioni ”, e denuncia un cattivo adempimento del contratto da parte della CO 1; c he l’allegazione è temeraria, giacché dalla stampata di tracciamento dello scritto del 3 luglio 2024, presente agli atti, risulta ch’el­­la lo ha ritirato il 6 luglio allo sportello postale dietro la sua firma; che è altrettanto temerario affermare sia che non era chiaro come esprimersi, poiché il concetto di “presentare […] osservazioni scrit­te” è d’immediata evidenza per chiunque, sia che non era chiaro a chi farlo, giacché sullo scritto del 3 luglio 2024 figurano tanto l’indirizzo della Pretura, quanto il nome del magistrato; che sul punto il reclamo è pertanto infondato; che tutte le circostanze di fatto esposte per la prima volta (solo) nel reclamo sono nuove e, di conseguenza, inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC), motivo per cui non vanno prese in considerazione; c he ad ogni modo non dev’essere esaminata l’eccezione sollevata dalla reclamante, secondo cui la CO 1 non avreb­be adempiuto correttamente il contratto, siccome l’eccezione d’in­corretto adempimento secondo l’art. 82 CO dev’essere sollevata immediatamente, ossia nella prima comparsa in prima sede (sentenza della CEF 14.2023.36 del 16 ottobre 2023 consid. 6.1), ciò che la reclamante non ha fatto; che l a tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC); che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo in-corsa in spese in questa sede; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'210.– (fr. 6'610.– + fr. 3'600.–, interessi esclusi [art. 51 cpv. 3 LTF]), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a:

–  RE 1, __________, __________;

–  CO 1, __________, __________. Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).