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14.2023.87

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

Ticino · 2023-10-10 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.10.2023 14.2023.87

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

CO 1 Incarto n. 14.2023.87 Lugano 10 ottobre 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2023.368 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud pro­mossa con istanza 10 maggio 2023 da CO 1 (patrocinato dall’avv. PA 2, __________) contro RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, __________) giudicando sul reclamo del 1° settembre 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 agosto 2023 dal Pretore aggiunto, con cui ha accolto l’istanza 10 maggio 2023 di CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante per l’incasso di fr. 154'990.– oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 800.– e ripetibili a favore dell’istante di fr. 3'100.–; preso atto dello scritto del 9 ottobre 2023 con cui la RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo; considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018,

n. 8 ad art. 241 CPC); dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC); ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG); atteso che la controparte ha diritto a ripetibili, che tenuto conto del valore litigioso, della relativa semplicità della fattispecie e dell’esiguo dispendio di tempo dedicato alla redazio­ne delle osservazioni al reclamo possono essere stabilite in fr. 800.– (art. 11 cpv. 1-2 RTar [ RL 178.310 ] per il rinvio del l’art. 96 CPC); osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 154'990.–, supera la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante, che rifonderà a CO 1 fr. 800.– per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione a: –;

–    . Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).