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14.2023.84

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo. Rinuncia eccezionale al prelievo di spese processuali

Ticino · 2023-10-02 · Italiano TI
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Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo. Rinuncia eccezionale al prelievo di spese processuali

Erwägungen (2 Absätze)

E. 2 Non si riscuotono spese processuali .

E. 3 Notificazione a:

–;

–  . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 02.10.2023 14.2023.84

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo. Rinuncia eccezionale al prelievo di spese processuali

Incarto n. 14.2023.84 Lugano 2 ottobre 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2023.2024 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 aprile 2023 dalla CO 1 contro RE 1 giudicando sul reclamo del 28 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 18 agosto 2023 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza 21 aprile 2023 della CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro il reclamante per l’incasso di fr. 104'327.70 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.–; preso atto dello scritto del 28 settembre 2023 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo; considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241 cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 a ed. 2018,

n. 8 ad art. 241 CPC); dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC); rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv. 1 CPC); atteso che il reclamante chiede di rinunciare al prelievo di spese processuali, asserendo di essere senza lavoro; appurato che nei suoi confronti sono stati emessi attestati di carenza di beni per oltre fr. 200'000.–, sicché si giustifica di prescindere – eccezionalmente – da ogni riscossione, la quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico; posto che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni; osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 104'327.70, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza. 2. Non si riscuotono spese processuali . 3. Notificazione a:

–;

–  . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).